Cass. civ., sez. III, ordinanza 29/03/2019, n. 08775

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 29/03/2019, n. 08775
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08775
Data del deposito : 29 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15553-2017 R.G. proposto da: MORONI S.R.L., in persona del suo rappresentante legale pro tempore, D M, dei Consiglieri di Amministrazione, A M e R P, rappresentata e difesa dall'Avv. L G, con domicilio eletto in Roma presso lo Studio legale dell'Avv. Alessandro Pucci, viale Giuseppe Mazzini, n. 114/B

- ricorrente -

contro

M DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui 2u-(3 è domiciliato in Roma, Via dei Portogesi, n. 12 2,A3

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4704/2016 della Corte d'Appello di Milano, depositata R.G.N. 15553-2017 il 20/12/2016. Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 25 gennaio 2019 dal Consigliere M G F

DI CUSA

La società Moroni, con atto di citazione notificato il 28/11/2011, evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, il Ministero dell'Interno chiedendone, in via principale, la condanna al pagamento della somma di euro 94.216,80, quale corrispettivo dell'attività di custodia dei veicoli sottoposti a provvedimento di demolizione da parte dell'Agenzia del Demanio, oltre ad Iva ed interessi, ai sensi del d.lgs. 231/2002, per i veicoli affidatile dopo 1'8/8/2002, o al tasso legale per quelli ricevuti anteriormente;
in via subordinata, accertata la responsabilità del Ministero convenuto, quale organo da cui dipendevano gli agenti di Polizia stradale che avevano disposto la rimozione e la custodia dei veicoli, chiedeva la condanna al pagamento della somma individuata dal giudicante secondo le tariffe e gli usi ritenuti congrui, con interessi ex d.lgs. n. 231/2002 per i veicoli ricevuti successivamente all'8/8/2002 o al tasso legale per quelli affidati prima di tale data. Il Ministero dell'Interno chiedeva il rigetto della domanda, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo che le spese di intervento e rimozione dei veicoli dovessero essere sopportate dal trasgressore del Codice della Strada o, qualora questi non si presenti per la riconsegna del mezzo e/o risulti irreperibile, dall'ente proprietario della strada, ex art. 3

DM

460/1999. Il giudice adito, con sentenza n. 6022/14, condannava il Ministero al pagamento di euro 94.216,80, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, con compensazione delle spese di lite. La Corte d'Appello di Milano, investita del gravame dal Ministero dell'Interno, con sentenza n. 4704/2016, pubblicata il 20/12/2016, riteneva che il giudice di primo grado avesse erroneamente applicato la disciplina relativa alle spese di custodia per cose sequestrate a seguito di infrazioni stradali e/o amministrative accertate dagli organi di polizia, e che, in applicazione dell'art. 3 del

DM

460/1999, invocato dagli appellanti, i costi di custodia e di demolizione R.G.N. 15553-2017 dovessero gravare, invece, sugli enti proprietari o concessionari delle strade, come previsto dalla giurisprudenza di legittimità con sentenza n. 12529/11 ed altre conformi. Riformava, quindi, la decisione di prime cure e condannava la società Moroni a rifondere il Ministero delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. La società Moroni propone ricorso per la cassazione di tale decisione, affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso il Ministero dell'Interno.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., in relazione alla eccezione di inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., espressamente svolta preliminarmente nella comparsa di costituzione in appello e ripresentata nelle conclusioni e negli atti conclusivi del giudizio di secondo grado, con cui aveva fatto valere la carenza dei requisiti di forma e di sostanza dell'atto di citazione in appello, non essendo comprensibili le parti della sentenza oggetto di impugnazione né le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto né quali vizi della sentenza siano stati lamentati.

1.1. Il motivo è inammissibile. La Corte d'Appello ha individuato i tre motivi di gravame proposti dal Ministero — omessa pronuncia sull'applicazione del Regolamento per lo svolgimento del servizio di Soccorso meccanico sulle Autostrade, errata applicazione dell'art. 11 del D.P.R. 571/1982, errata applicazione della disciplina civilistica del contratto d'opera — dimostrando l'avvenuto soddisfacimento del presupposto della specificità e quindi dell'enunciazione di censure determinate e puntuali con riferimento all'esistenza di errori del Giudice di prime cure in connessione causale con la pretesa ingiustizia del provvedimento impugnato. Ha, quindi, legittimamente proceduto allo scrutinio dei motivi di gravame e non è affatto incorsa nel vizio di omessa pronuncia, dovendo ritenersi per implicito disattesa la censura dell'appellato che, seppure non fatta oggetto di una R.G.N. 15553-2017 statuizione espressa, risulta incompatibile con l'iter argomentativo seguito (Cass. 12/01/2016, n. 407). 2) Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell'art. 14 del Codice della strada in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 208 e 215 del Codice della strada e del
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