Cass. pen., sez. I, sentenza 22/02/2018, n. 08646
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Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NACLERIO TOMMASO nato il 12/05/1970 a GRAGNANO avverso l'ordinanza del 27/10/2015 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI sentita la relazione svolta dal Consigliere V S;
lette/senteitele conclusioni del PG i i7 0 (n ti N (La i a CM i a /ro ' ,fr muco r-17J bf °f}-4 C i9 A Oi N 1/1 l ri (
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, emesso il 27 ottobre - 11 novembre 2015, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato l'appello proposto da T N avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Napoli il 24 settembre 2014 che aveva dichiarato il N delinquente abituale e gli aveva applicato la misura di sicurezza dalla casa di lavoro per anni due.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il N chiedendone l'annullamento con la deduzione di due motivi.
2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione di legge in relazione alle norme poste a tutela del contraddittorio. Dopo che il 28 settembre 2014 il Magistrato di sorveglianza di Napoli aveva dichiarato delinquente abituale il N applicandogli la misura di sicurezza della casa di lavoro per la durata di anni due, interposto appello dalla difesa, contestualmente all'istanza di rinvio dell'applicazione della misura di sicurezza, ex art. 684 cod. proc. pen., in riferimento all'art. 211-bis cod. pen., il Tribunale adìto aveva emesso un primo provvedimento che però non aveva definito il tema dell'appello. A questo punto, sulla richiesta della difesa dell'appellante di integrazione del provvedimento con la decisione sulla proposta impugnazione, il Tribunale incardinato il procedimento n. 6268/2015 SIUS, aveva fissato l'udienza di comparizione per il 20 ottobre 2015. Svolta tale udienza, in ragione dell'assenza del relatore, il procedimento era differito all'udienza del 27 ottobre 2015. Sennonché, l'udienza del 27 ottobre 2015 non si era celebrata, come da copia del ruolo rilasciato dal Cancelliere che si produceva, il Tribunale senza alcun ripristino del contraddittorio aveva reso il provvedimento impugnato in questa sede rigettando l'appello. Così operando, ossia provvedendo senza celebrare la fissata udienza del 27 ottobre 2015, il Tribunale aveva leso il contraddittorio stabilito dagli artt. 666, 678 e 680 cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo si prospetta il vizio di motivazione per mancanza o manifesta illogicità della stessa. Circa il merito dell'impugnazione, il
lette/senteitele conclusioni del PG i i7 0 (n ti N (La i a CM i a /ro ' ,fr muco r-17J bf °f}-4 C i9 A Oi N 1/1 l ri (
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, emesso il 27 ottobre - 11 novembre 2015, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato l'appello proposto da T N avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Napoli il 24 settembre 2014 che aveva dichiarato il N delinquente abituale e gli aveva applicato la misura di sicurezza dalla casa di lavoro per anni due.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il N chiedendone l'annullamento con la deduzione di due motivi.
2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione di legge in relazione alle norme poste a tutela del contraddittorio. Dopo che il 28 settembre 2014 il Magistrato di sorveglianza di Napoli aveva dichiarato delinquente abituale il N applicandogli la misura di sicurezza della casa di lavoro per la durata di anni due, interposto appello dalla difesa, contestualmente all'istanza di rinvio dell'applicazione della misura di sicurezza, ex art. 684 cod. proc. pen., in riferimento all'art. 211-bis cod. pen., il Tribunale adìto aveva emesso un primo provvedimento che però non aveva definito il tema dell'appello. A questo punto, sulla richiesta della difesa dell'appellante di integrazione del provvedimento con la decisione sulla proposta impugnazione, il Tribunale incardinato il procedimento n. 6268/2015 SIUS, aveva fissato l'udienza di comparizione per il 20 ottobre 2015. Svolta tale udienza, in ragione dell'assenza del relatore, il procedimento era differito all'udienza del 27 ottobre 2015. Sennonché, l'udienza del 27 ottobre 2015 non si era celebrata, come da copia del ruolo rilasciato dal Cancelliere che si produceva, il Tribunale senza alcun ripristino del contraddittorio aveva reso il provvedimento impugnato in questa sede rigettando l'appello. Così operando, ossia provvedendo senza celebrare la fissata udienza del 27 ottobre 2015, il Tribunale aveva leso il contraddittorio stabilito dagli artt. 666, 678 e 680 cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo si prospetta il vizio di motivazione per mancanza o manifesta illogicità della stessa. Circa il merito dell'impugnazione, il
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