Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/11/1980, n. 6016
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L'inclusione di un fondo privato nel programma di fabbricazione adottato da un comune, per l'esecuzione di opere di edilizia economica e popolare, secondo la previsione degli artt 33, 51 e 52 della legge 22 ottobre 1971 n 865, implica dichiarazione di publica utilita delle opere medesime, nonche dichiarazione di indifferibilita ed urgenza dei lavori, e, pertanto, comporta l'affievolimento del diritto del proprietario di detto fondo, con la conseguenza che una tutela di quest'ultimo davanti al giudice ordinario, anziche al giudice amministrativo, a fronte di un decreto di occupazione di urgenza dell'immobile puo essere invocata solo nel caso in cui il decreto stesso risulti emesso da organo carente di potere, e, quindi viziato da incompetenza assoluta, ovvero in assenza di altro presupposto di legge. Questa ipotesi non sussiste nel caso di provvedimento di occupazione emanato dal Presidente della giunta della regione, nel cui territorio sia ubicato il bene, tenuto conto che tale autorita, anche prima dell'assetto definitivo introdotto in proposito con l'art 93 del DPR 24 luglio 1977 n 616, deve ritenersi munita di attribuzioni in materia espropriativa (artt 3 del DPR 15 gennaio 1972 n 8 e 6 del DPR 30 dicembre 1972 n 1036),sicche una denuncia di quel proprietario, diretta a sostenere la Competenza dell'autorita prefettizia, introduce una questione d'incompetenza relativa, tra organi muniti di analoghi poteri, devoluta alla cognizione del giudice amministrativo. ( V 4296/77, mass n 387911).*