Cass. pen., sez. III, sentenza 13/07/2021, n. 26578
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: IN BR, nato a [...] il [...] IN SA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/11/2019 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 25/11/2019, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza pronunciata in data 25/09/2017 dal Tribunale di Foggia, con la quale IN BR e IN SA erano stati dichiarati responsabili dei reati di cui agli artt. 175 e 176 d.gs 42/2004 e condannati alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione IN BR e IN SA, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico complesso motivo, con il quale deducono erronea applicazione degli artt. 175,176 d.lgs 42/2004, 192 cod.proc.pen. e dell'art. 131-bis cod.pen. Argomentano, quanto alla sussistenza dei reati contestati, che non vi era prova dello svolgimento di un'attività di ricerca archeologica da parte degli imputati e che le poche monete rinvenute dalla polizia giudiziaria costituissero beni culturali;
inoltre, apodittica era l'affermazione della responsabilità concorsuale di IN SA, trovandosi le monete nella disponibilità esclusiva del IN BR. Con riferimento al diniego di applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. nei confronti di IN BR, si lamenta che la Corte territoriale non aveva tenuto conto dell'occasionalità della condotta, dell'impercettibile lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice e della giovane età dell'imputato, elementi che rendevano la condotta non punibile. Chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n.