Cass. pen., sez. V, sentenza 10/05/2018, n. 20794

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 10/05/2018, n. 20794
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20794
Data del deposito : 10 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: IN IP nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 03/10/2016 del TRIBUNALE di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere

CATERINA MAZZITELLI

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per il rigetto Udito il difensore Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. Perelli Simone, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. TE ZI, in qualità di imputato, e MU ES OL, in qualità di parte civile costituita, proponevano appello, avanti al Tribunale di Trento, avverso la sentenza, emessa dal Giudice di Pace locale in data 28/04/2016, con cui il primo era stato condannato, in ordine al reato di cu all'art. 582 c.p., commesso in danno del MU, il 21/08/2014, in Trento, in occasione di uno scontro fra gruppi ideologicamente contrapposti, con contestuale assoluzione dello TE e del coimputato LD IL, dal reato di cu all'art. 612, c.p., contestato ad entrambi per aver pronunciato, nella medesima occasione, frasi minatorie, nei confronti del MU. Con sentenza, emessa in data 5/10/2016, il Tribunale di Trento, in riforma della predetta sentenza, in accoglimento dell'appello proposto dalla parte civile, condannava entrambi gli imputati a risarcire il danno morale, causato al MU, danno da liquidarsi in sede civile, con la previsione di una provvisionale, a favore della parte civile, pari ad C 600,00, oltre alla rifusione delle spese di costituzione in giudizio della predetta parte civile.

2. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, con cui hanno dedotto:

2.1 vizio di legittimità, ex art. 606, comma 1, lett. b), codice di rito, per inosservanza dell'art. 576 cod. pen., avendo la parte civile strutturato l'atto d'appello, entrando nel merito della responsabilità penale dell'imputato, per cui il Tribunale avrebbe dovuto dichiararne l'inammissibilità;

2.2 violazione dell'art. 541 cod. pen., posto che la condanna al rimborso delle spese, sostenute in grado d'appello dalla parte civile, presuppone lo

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