Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2023, n. 01913

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2023, n. 01913
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01913
Data del deposito : 23 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

e 0"", 1 3 SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11915/2016 R.G., proposto DA la "Riscossione Sicilia S.p.A." (già "SE.RI.T Sicilia S.p.A.", con sede in Palermo, in persona del Direttore Generale pro tempore, in virtù di procura conferita a mezzo di scrittura privata autenticata nella firma dal Notaio C L da Catania il 28 aprile 2015, rep. n. 20:31, nella qualità di agente della riscossione per la Provincia di Catania, rappresentata e difesa dall'Avv. S B, con studio in Agrigento, elettivamente domiciliata presso l'Avv. E V, con studio in Roma, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE CONTRO l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo il 3 novembre 2015 n. 4569/30/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'Il gennaio 2023 dal Dott. G L S;
preso atto che nessuno è comparso per la ricorrente;
udita, per la controricorrente, l'Avvocatura Generale dello Stato, nella persona dell'Avv. S F, che ha concluso per il rigetto;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. S D M, che ha concluso per l'accoglimento.

FATTI DI CAUSA

La "Riscossione Sicilia S.p.A." (già "SE.R.I.T. Sicilia S.p.A.", nella qualità di agente della riscossione per la Provincia di Catania, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo il 3 novembre 2015 n. 4569/30/2015, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di irrogazione di sanzione amministrativa del 3 maggio 201.4 per l'importo di C 96.464,46, in relazione all'omesso riversamento all'Erario delle somme riscosse a titolo di rimborso delle spese delle proc:edure esecutive connesse all'art. 12 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo il 10 febbraio 2012 n. 52/03/2012, con la compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che la controversia esulasse dalla giurisdizione del giudice tributario, trattandosi non di una sanzione amministrativa per violazione attinente ad un rapporto impositivo, bensì di una "penale" per il parziale inadempimento di un rapporto concessorio. Il ricorso è affidato a tre motivi. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. MOTIVI DI RICORSO' 1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 50 cod. proc. civ, 59 della Legge 18 giugno 2009 n. 69, 24 e 111 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente dichiarato dal giudice di appello il difetto di giurisdizione del giudice tributario senza alcuna indicazione circa la spettanza della giurisdizione sulla controversia in esame.

2. Con il secondo motivo, si denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 19 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, il primo quale modificato dall'art.

3 -bis, comma 1, lett. a, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito„ con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ.;
nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 12, lett. b, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, in relazione all'art. :360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente dichiarato dal giudice di appello il difetto della giurisdizione tributaria sulla controversia in esame, avendo natura tributaria i versamenti delle somme connesse all'art. 12 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289. 3. Con il terzo motivo, si denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.;
violazione e falsa applicazione dell'art. 22 del D.L.vo 13 aprile 1999 n, 112, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 47 del D.L.vo 13 aprile 1999 n. 112, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.;
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.;
per essere stato omesso dal giudice di appello di pronunziarsi sul ,merito della controversia in esame, affermando la spettanza all'agente della riscossione delle somme incassate per il rimborso delle spese delle procedure esecutive connesse all'art. 12 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo è infondato.

1.1 La censura attinge la sentenza impugnata nella parte in cui la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice tributario non è stata accompagnata dalla contestuale indicazione del giudice munito di giurisdizione.

1.2 Tenendo conto degli orientamenti espressi dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., 12 marzo 2007, n. 77 ) e dalla Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2007, n. 4109;
Cass., Sez. Un., 28 febbraio 2007, n. 4636) in materia di translatio iudicii, l'art. 59, comma 1, parte prima, della Legge 18 giugno 2009 n. 69 ha disposto che: «1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione». Conseguentemente, il giudice che si ritenga privo (in tutto o in parte) di giurisdizione deve non solo dichiarare tale difetto, ma altresì indicare il giudice munito di giurisdizione. In proposito, questa Corte ha avuto modo di chiarire che è valida la sentenza che, nel dichiarare il difetto della propria giurisdizione (nella specie, la giurisdizione del giudice 4 tributario), indichi il giudice che ritiene munito di giurisdizione in motivazione, anche se non nel dispositivo, poiché ciò è sufficiente ad adempiere a quanto prescrive l'art. 59 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 (in termini: Cass., Sez. 5^, 16 maggio 2012, n. 7680;
Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2019, n. 3410;
Cass., Sez. 5^, 28 febbraio 2022, rii. 6608).

1.3 Al contempo, la giurisprudenza di legittimità ha affrontato anche la questione dell'omessa indicazione (sia in motivazione che in dispositivo) del giudice munito di giurisdizione sul thema decidendum. Difatti, si è affermato che la previsione dell'art. 59, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69 non è presidiata da alcuna sanzione, per cui la sua violazione non determina la nullità della sentenza impugnata, non incidendo sul diritto di difesa e non precludendo neppure l'eventuale denuncia di conflitto (negativo) di giurisdizione» (in termini: Cass., Sez. 5^, 16 maggio 2012, n. 7680;
Cass., Sez. 5^, 28 febbraio 2022, n. 6608). Infatti, l'esigenza di una tempestiva definizione della questione di giurisdizione è, comunque, assicurata attraverso la possibilità per la parte di denunciare il conflitto reale negativo di giurisdizione anche nel caso in cui il giudice abbia declinato la giurisdizione senza indicare l'autorità giudiziaria competente, ed altresì allorché in esito a tale sentenza, il giudice adito dalle parti abbia, a sua volta, escluso la propria giurisdizione indicando come munita di competenza una terza giurisdizione (Cass., Sez. Un., 10 marzo 2011, n. 5681;
Cass., Sez. 5^, 16 maggio 2012, n. 7680;
Cass., Sez. Un., 20 giugno 2012, n. 10139;
Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8048;
Cass., Sez. Un., 21 settembre 2017, n. 21975;
Cass., Sez. 5^, 28 febbraio 2022, n. 6608).

1.4 In definitiva, dunque, la mancata indicazione del giudice munito di giurisdizione in ordine all'irrogazione della sanzione amministrativa per l'omesso riversamento all'Erario delle somme riscosse a titolo di rimborso delle spese delle procedure esecutive connesse all'art. 12 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, in sede di pronuncia declinatoria della giurisdizione del giudice tributario sulla controversia in esame, non comporta alcuna lesione del diritto di difesa dell'agente della riscossione, il quale può sempre trovare tutela - attraverso il rimedio previsto dall'art. 362, comma 2, n. 1, cod. proc. civ. - nell'eventualità che si profili un conflitto negativo di giurisdizione all'esito di un'analoga pronuncia di carattere assolutorio da parte di un giudice appartenente ad altra giurisdizione.

2. Il secondo motivo ed il terzo motivo - la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta - sono infondati.
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