Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 26/10/2022, n. 40352

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 26/10/2022, n. 40352
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40352
Data del deposito : 26 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MORELLI DAVIDE nato a AZZONE il 04/07/1953 MORELLI DONATO GILBERTO nato a AZZONE il 30/08/1959 avverso l'ordinanza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 2 novembre 2020 la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta il 5 marzo 2019 nell'interesse di D M e D G M - prossimi congiunti ed eredi di G M (deceduto il 28 marzo 2017) - i quali avevano chiesto la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta privazione della libertà personale subita dal loro congiunto.

2. Come risulta dall'ordinanza impugnata, G M fu sottoposto a misura cautelare (dapprima custodia in carcere, poi arresti domiciliari) dal 29 marzo 2012 al 15 novembre 2013 perché gravemente indiziato di aver ucciso la moglie A G. Il 15 novembre 2013 egli fu assolto dalla Corte di assise di Torino con la formula «perché il fatto non sussiste». La Corte d'assise, infatti, ritenne esservi un dubbio fondato che la donna potesse essersi suicidata e non essere stata buttata giù da una finestra (come ipotizzato dall'accusa). La sentenza di assoluzione fu impugnata dal Pubblico ministero e, con sentenza del 29 ottobre 2015, M fu condannato dalla Corte di assise di appello di Torino alla pena di quindici anni di reclusione. La sentenza di condanna fu annullata senza rinvio dalla Corte di Cassazione il 30 novembre 2016. La Corte di appello di Torino, investita dell'istanza di riparazione dell'ingiusta detenzione l'ha ritenuta tardiva osservando che la stessa è stata proposta il 5 marzo 2019 quando erano decorsi più di due anni dall'irrevocabilità della sentenza di proscioglimento, intervenuta il 30 novembre 2016. 3. Gli eredi di G M hanno proposto ricorso contro l'ordinanza che ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza lamentando errata applicazione degli artt. 315 e 648 cod. proc. pen. Il difensore dei ricorrenti osserva che la sentenza con la quale M è stato definitivamente assolto è stata pronunciata il 30 novembre 2016, ma la motivazione è stata depositata in data 11 aprile 2017. Rileva che, ai sensi dell'art. 315 comma 1 cod. proc. pen. «la domanda di riparazione deve essere proposta a pena di inammissibilità entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile». Sostiene che l'art. 648 cod. proc. pen. non disciplinerebbe l'ipotesi dell'annullamento senza rinvio di una sentenza di condanna, sicché, in questo caso, il termine previsto dall'art. 315 cod. proc. pen. dovrebbe essere fatto decorrere dalla data del deposito della motivazione. Osserva che «solo con il deposito della motivazione della decisione vengono resi noti gli elementi la cui conoscenza è indispensabile per la presentazione dell'istanza» e che la Corte di cassazione «mai pronuncia dispositivo in udienza, ma ne riserva il deposito».
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