Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/11/2019, n. 30006
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L'azione di responsabilità per i danni arrecati ad una società per azioni, in cui si è trasformata una preesistente azienda speciale comunale, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, in tutti i casi in cui sia dedotto un pregiudizio al patrimonio della società in sé e per sé considerato e non al patrimonio dell'ente pubblico che pure possa o debba risponderne, a maggior ragione quando manchino tutti i presupposti per configurare una società "in house" (e, in particolare, il divieto o l'impossibilità di estendere la compagine sociale a soggetti privati), oppure quando siano dedotti fatti anche anteriori alla trasformazione, ma quali presupposti o antefatti di condotte successive poste a fondamento della domanda.
Sul provvedimento
Testo completo
30006-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Azione di responsabilità per danni ad azienda GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente - speciale comunale trasformatasi in società - giurisdizione del FRANCESCO TIRELLI - Presidente Sezione - giudice ordinario Ud. 22/10/2019 - ANTONIO MANNA - Presidente Sezione - PU R.G.N. 7139/2018 MARIA GIOVANNA SAMBITO - Consigliere - Ca. 30006 Rep. FRANCO DE STEFANO - Rel. Consigliere - ANTONIO ORICCHIO - Consigliere - си ALBERTO GIUSTI - Consigliere - FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere - ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7139-2018 proposto da: G D, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE SOMALIA 28, presso lo studio dell'avvocato MARIA PIA DE BENEDICTIS, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGIO DE SANTIS;
- ricorrente 509 79
contro
ACQUA & TERME FIUGGI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso lo studio dell'avvocato M T, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati M P e G A;
controricorrente - nonché
contro
TRELLI LUCIANO, LUDOVICI GIOVANNI, POMPILI RAFFAELE, CELANI GIUSEPPE, SANTESARTI WILMA, TERRINONI ANGELO, MELILLO ANTONIO, MARTINI GIOVANNI, PINTO CLAUDIO, TERRINONI MAURIZIO, INCOCCIATI ANDREA, DI DIO ROSSO RODOLFO, RAMELLINI ANTONIO, CIMINELLI ALFREDO, LECCI ANTONIO, PANNONE ANGELO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 5360/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/08/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/2019 dal Consigliere FRANCO DE STEFANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale FRANCESCO SALZANO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario;
uditi gli avvocati Giorgio De Santis, Alessia Capozzi per delega dell'avvocato Mario Tonucci e Giorgio Altieri.
Fatti di causa
1. Con atto di citazione notificato il 05/08/2003 la Acqua & Terme Fiuggi spa (già in liquidazione dal 31/07/2000 e poi in concordato preventivo dal 19/10/2001) convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Frosinone Giovanni Ludovici, Luciano Tucciarelli e Raffaele Pompili, Ric. 2018 n. 07139 sez. SU - ud. 22-10-2019 -2- quali amministratori dapprima dell'Azienda speciale ASTIF (Azienda Speciale Terme e Imbottigliamento Fiuggi) dal 1996 al 1998 e, poi (dal 28/12/1998 al 29/04/2000), della Acqua & Terme Fiuggi spa, per sentirli dichiarare responsabili del grave dissesto della società causato dalle loro condotte e condannare al risarcimento dei conseguenti danni.
2. I convenuti eccepirono, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario e, prima di chiedere il rigetto delle domande per la loro infondatezza, chiesero ed ottennero di chiamare in causa altri soggetti a vario titolo intervenuti, nel corso degli anni, nella gestione della società (tali Rodolfo Di Dio Rosso, D G, Alfredo Ciminelli, Antonio Ramellini e Maurizio Terrinoni);
costoro si costituirono, eccependo anch'essi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l'infondatezza delle pretese, ma il Giacomantonio altresì chiamò a sua volta in causa, con subordinata domanda di manleva, l'intero Consiglio comunale di Fiuggi (in persona di Giuseppe Celani, Wilma Santesarti, Angelo Terrinoni, Andrea Incocciati, Angelo Pannone, Luciano Tucciarelli e Raffaele Pompili) e i revisori dei conti dal 1997 al 1999 (Giovanni Martini, Claudio Pinto ed Antonio Melillo).
3. Il tribunale adito, con sentenza 10/12/2008, declinò la propria giurisdizione, affermando quella della Corte dei conti e compensando le spese di lite, ma il gravame di Acqua & Terme Fiuggi spa fu accolto dalla Corte di appello di Roma.
4. Questa, premessa in fatto la circostanza dell'avvenuta trasformazione dell'azienda speciale (costituita nel 1990) in società per azioni a socio unico con atto costitutivo omologato dal competente tribunale fin dal 26/03/1999, rilevò che nell'atto di citazione erano stati contestati ai convenuti comportamenti, analiticamente riportati, tutti successivi alla trasformazione, per poi applicare la più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (tra cui Cass. Sez. U. 10/03/2014, n. 5491) sull'esclusione della Ric. 2018 n. 07139 sez. SU - ud. 22-10-2019 -3- giurisdizione contabile per le società che non potevano definirsi in house per mancanza di anche uno solo dei requisiti elaborati, nella specie riscontrato nella non esclusione della possibilità di partecipazione al capitale sociale di soggetti privati;
e, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, gli atti furono rimessi a quello di primo grado, con compensazione delle spese di lite.
5. Per la cassazione di tale sentenza, pubblicata il 10/08/2017 col n. 5360 e di cui non consta la notificazione ad istanza di parte, ha proposto ricorso D G, contestando la declaratoria di giurisdi- zione del giudice ordinario;
e, resistendo degli intimati con controricorso solo Acqua & Terme Fiuggi spa, per la pubblica udienza del 22/10/2019 le parti depositano memorie ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.. Ragioni della decisione 1. Premessa l'irrilevanza di ogni verifica sulla ritualità della notifica del ricorso anche alle parti già contumaci in secondo grado, ogni suo esito rivelandosi del tutto ininfluente sull'esito del giudizio alla stregua dei principi affermati fin da Cass. Sez. U. 22/03/2010, n. 6826, si osserva che il ricorrente dispiega un unitario motivo, rubricato «art. 360 c.p.c. n. 1 erronea declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario, per essere, invece, la giurisdizione della Corte dei conti>>>.
2. In primo luogo, il Domenicantonio si duole dell'omesso rilievo della riferibilità di una consistente parte dei fatti a base della domanda alla gestione dell'azienda speciale in tempo anteriore alla sua trasformazione in società per azioni;
in secondo luogo, egli sostiene e valorizza l'illimitata responsabilità del Comune di Fiuggi per le obbligazioni sociali, sicché ogni iniziativa anche successiva alla trasformazione avrebbe finito per riverberare i suoi effetti anche sulle finanze comunali.
3. In particolare, quanto al primo profilo, ricordata la struttura dell'Azienda speciale come ente strumentale del Comune di Fiuggi, il Ric. 2018 n. 07139 sez. SU - ud. 22-10-2019 -4- ricorrente rimarca alcuni dei fatti dedotti ex adverso, fra cui alcuni del 1994, il contratto di commercializzazione in esclusiva del prodotto per quell'anno ed il successivo e sue vicende riverberatesi in condotte anche fino all'approvazione del bilancio del 1997, cui era seguito un contenzioso giudiziario nei primi mesi del 1998, nonché di formazione del bilancio 1998, con compiuta indicazione delle irregolarità o violazioni di principi contabili.
4. Quanto al secondo profilo, il Domenicantonio lungamente analizza l'assetto dell'attrice successivo alla trasformazione, evidenziando trattarsi di società a capitale interamente pubblico (pure a seguito della ricapitalizzazione del