Cass. pen., sez. I, sentenza 21/06/2023, n. 40277

CASS
Sentenza
21 giugno 2023
0
0
05:06:40
CASS
Sentenza
21 giugno 2023

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

In tema di diffamazione, non trova applicazione la formula assolutoria di cui all'art. 530, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento alla prova liberatoria di cui all'art. 596, comma quarto, cod. pen., che postula la piena dimostrazione dell'esistenza del fatto attribuito al diffamato e che non è riconducibile alle cause di giustificazione o alle cause soggettive di non punibilità.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 21/06/2023, n. 40277
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40277
Data del deposito : 21 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

40277 -23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - Sent. n. sez. 794/2023 GIACOMO ROCCHI UP 21/06/2023 Relatore- PAOLA MASI R.G.N. 4140/2023 RAFFAELLO MAGI MARCO MARIA MONACO CARLO RENOLDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NN PA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/11/2022 del TRIBUNALE di CHIETI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO, che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria scritta depositata dal difensore а т RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 14 novembre 2022 il Tribunale di Chieti, quale giudice di rinvio, ha confermato la sentenza emessa in data 5 aprile 2018 dal giudice di pace di Chieti, che ha condannato AT NN e ZI SE alla pena di 500 euro di multa ciascuno, e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, per il reato di cui agli artt. 110 e 595 cod. pen. commesso nel gennaio 2015 e denunciato il 10 marzo 2015. Il giudice di pace di Chieti aveva condannato i due imputati, ritenendo provato che essi avevano diffamato gli ex-soci UR IO e MI D'RT accusandoli, in conversazioni con più persone, di essere dei ladri per avere sottratto denaro dalla società Mave srl che avevano in comune e dalla Mave ditta individuale. Il Tribunale di Chieti, con sentenza emessa in data 17 gennaio 2019, aveva confermato la condanna, escludendo la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 596 cod. pen., perché i due soggetti diffamati erano stati prosciolti, per intervenuta prescrizione, dal delitto di appropriazione indebita loro contestato. La sola imputata NN aveva proposto ricorso in cassazione e la Corte, in data 02 ottobre 2020, aveva annullato la sentenza, stabilendo che era errata l'asserita inapplicabilità dell'esimente, perché la prova della verità del fatto determinato attribuito ai diffamati, non raggiunta nel processo penale a loro carico per il maturare della prescrizione, avrebbe dovuto essere valutata dal Tribunale stesso sulla base dei documenti che l'imputata aveva allegato all'atto di appello, a suo dire idonei a dimostrare l'avvenuta appropriazione indebita. Il Tribunale di Chieti, giudicando quale giudice di rinvio anche la posizione del coimputato SE, non ricorrente, ha però ritenuto che la ricostruzione delle operazioni contabili effettuata dalla Guardia di Finanza, che aveva portato alla incriminazione del IO e del D'RT per appropriazione indebita, è contrastata dalla perizia svolta dal consulente di questi ultimi che, esaminando la medesima documentazione contabile, ha individuato l'avvenuta annotazione nella contabilità di tutte le operazioni contestate, spiegando quindi tali operazioni come relative al pagamento di spese aziendali e contabilmente giustificate, prive perciò di una natura distrattiva. La contraddittorietà degli elementi acquisiti non consente quindi, secondo il Tribunale, di

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi