Cass. civ., sez. I, sentenza 05/11/2024, n. 28404
Sentenza
5 novembre 2024
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5 novembre 2024
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Massime • 1
In tema di appalti pubblici, il risarcimento del danno subito dall'aggiudicatario in conseguenza dell'accertata responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione appaltante, derivante dalla violazione degli obblighi su di essa ricadenti ai sensi dell'art. 1338 c.c., è dovuto nei limiti dell'interesse negativo e, pertanto, subordinatamente alla prova da parte del danneggiato di un danno emergente o di un lucro cessante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che potessero essere risarcite le spese generali di cantiere, non potendo presumersi il loro sostenimento sulla base della mera redazione del verbale di consegna anticipata dei lavori, occorrendo invece la prova che il cantiere fosse stato effettivamente aperto e i lavori concretamente avviati.).
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 6171/2018 Numero sezionale 3842/2024 Numero di raccolta generale 28404/2024 Data pubblicazione 05/11/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: APPALTO OPERE UMBERTO LUIGI CESARE Presidente PUBBLICHE GIUSEPPE SCOTTI Ud.22/10/2024 PU TIZIANA MACCARRONE Consigliere GUIDO MERCOLINO Consigliere LUCIANO VAROTTI Consigliere RITA ELVIRA ANNA RUSSO Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6171/2018 R.G. proposto da: FONDEDILE COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in ROMA LARGO SARTI 4, presso lo studio dell'avvocato CAPPONI BRUNO ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI FALCO DOMENICO ([...]) -ricorrente-
contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, in persona del Ministro, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- Numero registro generale 6171/2018 Numero sezionale 3842/2024 Numero di raccolta generale 28404/2024 Data pubblicazione 05/11/2024 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 184/2017 depositata il 14/01/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere RITA ELVIRA ANNA RUSSO.
FATTI DI CAUSA
La società Fondedile Costruzioni, in proprio e quale mandataria di un'ATI, ha convenuto in giudizio il Ministero per i lavori pubblici per sentir dichiarare la risoluzione del contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di opere nel porto della laguna di Venezia e di viadotti sul naviglio del Brenta, con richiesta di risarcimento dei danni. La società ha esposto che, a seguito di gara a licitazione privata conclusasi con l'aggiudicazione dell'appalto, il Ministero aveva proceduto alla consegna immediata dei lavori per ragioni d'urgenza; successivamente era stato stipulato il contratto, il 19 maggio 1987, approvato con decreto ministeriale 22 luglio 1989, ma era stata negata la registrazione da parte della Corte dei conti;
i lavori, sospesi dall'Amministrazione solo in data 10 ottobre 1988, a distanza di diciassette mesi dalla consegna, non poterono proseguire e pertanto, il contratto doveva essere risolto per inadempimento del Ministero e, in subordine, il Ministero doveva essere condannato per responsabilità precontrattuale, per avere posto in essere un comportamento contrario ai principi di buona fede e correttezza. La domanda di risarcimento danni è stata respinta in primo e secondo grado. La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo - per quanto qui interessa- quale secondo motivo la violazione degli artt. 1337 e 1338 c.c., per avere escluso il giudice la responsabilità precontrattuale o extracontrattuale dell'Amministrazione, che era stata invocata con riferimento al diniego di registrazione del decreto di approvazione del contratto. 2 di 15 Numero registro generale 6171/2018 Numero sezionale 3842/2024 Numero di raccolta generale 28404/2024 Data pubblicazione 05/11/2024 Con la sentenza n. 9636 del 2015 la Corte di cassazione, accogliendo questo motivo, ha cassato la sentenza impugnata enunciando il seguente principio di diritto “In presenza di norme che deve conoscere ed applicare in modo professionale, come quella sulla registrazione del contratto da parte della Corte dei conti, la P.A. che non informi il privato su quanto potrebbe determinare l'invalidità o inefficacia del contratto risponde per "culpa in contrahendo", salva la prova concreta dell'irragionevolezza dell'altrui affidamento. Nell'accertare se il privato abbia confidato senza colpa nella validità ed efficacia del contratto con la P.A., agli effetti dell'art. 1338 cod. civ., il giudice di merito deve verificare in concreto se la norma violata fosse conoscibile dal cittadino mediamente avveduto, tenuto conto dell'univocità dell'interpretazione della norma stessa e della conoscibilità delle circostanze di fatto cui la legge ricollega l'invalidità”. La Corte di legittimità ha pertanto rinviato alla Corte distrettuale al fine di accertare in concreto se il contraente avesse confidato colpevolmente o incolpevolmente nella validità ed efficacia del contratto con la Pubblica Amministrazione. Riassunto il giudizio, la Corte d'appello di Roma ha respinto l'appello, perché pur riconoscendo la sussistenza di una responsabilità da parte dell'amministrazione, ha ritenuto non allegato e non provato il danno e segnatamente ha ritenuto che il lucro cessante, che la impresa identifica con il mancato utile derivante dal corrispettivo che le sarebbe stato corrisposto in esecuzione del contratto, non può essere riconosciuto;
il risarcimento del danno nel caso della responsabilità precontrattuale è infatti limitato alle spese sostenute e alle mancate previsioni di guadagno non al danno da lesione da contratto mentre il danno da mancato utile e mancata disponibilità dell'anticipazione prevista in 3 di 15 Numero registro generale 6171/2018 Numero sezionale 3842/2024 Numero di raccolta generale 28404/2024 Data pubblicazione 05/11/2024 contratto si pongono in relazione diretta con la lesione da contratto e non dell' affidamento. La Corte d'appello, in ordine al lucro cessante, ha rilevato che non vi è nella specie alcuna allegazione in ordine ad altri appalti mancati e quindi in difetto di allegazione non si può procedere alla liquidazione in via equitativa;
in ordine al danno emergente e alle spese sostenute, ha rilevato che l'impresa non ha documentato le spese effettivamente incontrate per rilievi, sondaggi e indagini geognostiche, documentazione che non è stata nemmeno fornita al consulente, che si è limitato a esaminare la documentazione contrattuale e i verbali di consegna cantiere e sospensione lavori e peraltro in quest'ultimo si documenta che i lavori non sono mai iniziati. Pertanto, ad avviso del giudice d'appello, le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio che identifica il danno emergente nelle spese generali ai sensi dell'art. 20 del decreto ministeriale del 29 maggio 1895 non sono recepibili, anche perché si fa riferimento ad una disciplina contrattuale che nella specie non è stata applicata. La Corte di merito ha inoltre rilevato che la consegna ai lavori era finalizzata al limitato fine di opere di rilevamento topografico e sondaggi, sicché non sono state neppure messi a disposizione macchinari e attrezzature, così come manca la prova delle spese per il personale di cantiere. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società affidandosi a un motivo. Il Ministero si è costituito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 4 ottobre 2023 e di seguito rinviata alla pubblica udienza. Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Postiglione, ha concluso per il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato ulteriore memoria. 4 di 15 Numero registro generale 6171/2018 Numero sezionale 3842/2024 Numero di raccolta generale 28404/2024 Data pubblicazione 05/11/2024 MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo e unico motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1126,2727, 2697 e 111 c.p.c. per avere la Corte territoriale richiesto all'impresa la prova specifica dell'entità del danno subito a causa dell'indebito incremento delle spese generali, per fatto pacificamente imputabile all'amministrazione. Parte ricorrente deduce che il giudice d'appello, confondendo tale titolo di danno con le altre spese (personale, macchinari e attrezzature) per cui è richiesta una rigorosa prova, non ha ammesso il ricorso a presunzioni e non ha liquidato il danno in base a criteri parametrici. Deduce che è fatto notorio che quando un'impresa sottoscrive un contratto di appalto e avvia un cantiere sopporta inevitabilmente una serie di spese di carattere generale, relative sia alle attività di cantiere sia a quelle di sede e altrettanto notorio è il fatto che tali spese, considerata la loro particolare natura, si presumono nella loro esistenza, e che la stazione appaltante, laddove col fatto proprio determini a carico dell'appaltatore un aggravio delle spese generali, è obbligata al rimborso di tali maggiori oneri. Osserva che la Corte ha ritenuto di respingere la liquidazione operata dal consulente nel primo grado di giudizio, ancorata al dato