Cass. civ., SS.UU., ordinanza 30/07/2021, n. 21969

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 30/07/2021, n. 21969
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21969
Data del deposito : 30 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16502-2020 proposto da: ANAS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA EMILIA

88, presso lo studio dell'avvocato S V, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M B;

- ricorrente -

contro

FINANZIARIA CITTA' DI TORINO HOLDING S.P.A. (

FCT

Holding s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA,

VIALE BRUNO BUOZZI

87, presso lo studio dell'avvocato M C, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati M E C e M I;
A.T.I.V.A. (Autostrada Torino Ivrea Valle d'Aosta) s.p.a., ASTM S.P.A. che ha incorporato S.I.A.S. (Società Iniziative Autostradali e Servizi) s.p.a., in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatisi in ROMA,

PIAZZA SAN BERNARDO

101, presso lo studio dell'avvocato A C, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati M A, F B, F S, C C e C S;

- controricorrenti -

nonchè

contro

MATTIODA PIERINO & FIGLI AUTOSTRADE S.R.L., SITAF - SOCIETA' ITALIANA PER IL TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS S.P.A., CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, COMUNE DI TORINO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 7393/2019 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 28/10/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere ANGELINA-MARIA PERRINO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale LUISA DE RENZIS, il quale chiede che le Sezioni Unite dichiarino l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. Rilevato che: - con sentenza n. 2424 del 7/6/2016 il Consiglio di Stato ha annullato la delibera n. 4365 del 2014 della Giunta comunale della Città di Torino concernente l'alienazione a s.p.a. ANAS della sua Ric. 2020 n. 16502 sez. SU - ud. 22-06-2021 -2- quota di partecipazione al capitale sociale di s.p.a. SITAF, concessionaria della autostrada del Frejus;
- a sostegno della decisione il Consiglio di Stato ha ritenuto che la procedura negoziata senza pubblicazione del bando fosse stata illegittimamente adottata dall'ente locale, sia per difetto dei presupposti di applicazione di tale procedura, sia per la sua non conformità all'art. 3, commi 27 e 29, della legge n. 244/2007, secondo cui la dismissione -imposta fra gli altri anche agli enti locali territoriali- delle partecipazioni in società aventi ad oggetto attività non attinenti alle proprie finalità istituzionali, deve avvenire «nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica» e «al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato», in coerenza, del resto, con quanto previsto dalla legge n.474/1994, secondo la quale l'alienazione deve essere effettuata «con modalità trasparenti e non discriminatorie»;
- le società A.T.I.V.A., SIAS e Mattioda Pierino & figli Autostrade s.r.l. hanno proposto ricorso per ottemperanza della sentenza, lamentando l'inerzia del Comune di Torino nell'esecuzione di essa e hanno con successivi motivi aggiunti impugnato per elusività del giudicato la delibera di giunta comunale n. 64 assunta in data 22 dicembre 2016, con la quale l'amministrazione ha dismesso in blocco le partecipazioni in SITAF originariamente possedute e poi cedute ad ANAS nel corso del giudizio di cognizione;
- con la delibera in questione l'ANAS è stata altresì incaricata di procedere alla vendita delle azioni in SITAF, di reiterare Ila richiesta di modifica dell'art.
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