Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2020, n. 16257
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e SNTENZA sul ricorso 21008-2014 proposto da: DE LUCA GIUSTINA, domiciliata in ROMA PIAllA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato A N;- ricorrente -contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI CALIULO, L C, A PTERI, SRGIO PREDEN;- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 502/2014 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 01/04/2014 R.G.N. 2911/2012;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/2020 dal Consigliere Dott. D C;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;udito l'Avvocato SRGIO PREDEN. r.g. n.49Q9--2014 FATTI DI CAUSA 1. G D L, con ricorso del 30 luglio 2010, espose di essere titolare di pensione di vecchiaia in convenzione internazionale decorrente dal 10 ottobre 1982 e che l'INPS le aveva negato la ricostituzione di tale trattamento pensionistico chiesta ai sensi del d.l. 22 dicembre 1990 n. 409;pertanto, ritenendo illegittima la decisione, chiese al giudice del lavoro di Lecce di accertare il proprio diritto alla determinazione della pensione di vecchiaia nell'importo corrispondente al dovuto, con condanna dell'INPS al pagamento delle differenze pensionistiche maturate. 2. Il Tribunale accolse la domanda limitatamente alle differenze sui ratei pensionistici maturati successivamente al luglio 2007, essendosi verificata la decadenza triennale;la Corte d'appello, giudicando su impugnazione sia dell'INPS, incentrata sulle eccezioni di decadenza e di prescrizione di tutti i crediti pretesi, che della pensionata, confermò la sentenza di primo grado, per quanto ora di interesse, in applicazione dell'art. 38 d.l. n. 98 del 2011 conv. in I. n. 111 del 2011, ritenendo cioè che l'art. 38, comma 1, lett. d., numero 1, d.l. cit., novellando l'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, aveva introdotto il regime della decadenza triennale anche per le domande, introduttive di giudizi in corso, relative alle differenze su prestazioni riconosciute con decorrenza dal momento dell'avvenuto pagamento. Nel caso di specie, l'applicazione di tale decadenza triennale aveva determinato l'estinzione del diritto ai ratei differenziali di pensione anteriori al triennio a ritroso decorrente dalla data di deposito del ricorso. 3. Avverso tale sentenza ricorre G D L sulla base di un motivo. L'INPS ha rilasciato procura in calce alla copia del ricorso notificata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso G D L denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 come t/toe r.g. n. 4/2014 modificato dall'art. 38 d.l. n. 98/2011, conv. in I. n. 111/2011, sostenendo che la decisione impugnata è frutto di una erronea interpretazione dell'ultima disposizione citata. La Corte d'appello, errando sull'interpretazione del citato art. 38 e non considerando gli effetti della declaratoria di incostituzionalità dello stesso articolo pronunciata dalla sentenza della Corte Cost. n. 69 del 2014, avrebbe applicato al periodo antecedente alla data di presentazione della domanda amministrativa la prescrizione triennale. Peraltro, posto che l'INPS si era costituita in ritardo, ad avviso della ricorrente, nel caso di specie non si sarebbe potuta applicare neanche la prescrizione ordinaria decennale.
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