Cass. pen., sez. I, sentenza 18/01/2022, n. 02084

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 18/01/2022, n. 02084
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02084
Data del deposito : 18 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NO RI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/05/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG PASQUALE FIMIANI che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, adito quale giudice dell'esecuzione da AN ST ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., ha unificato sotto il vincolo della continuazione i reati giudicati con cinque sentenze e, per l'effetto, ha rideterminato la pena unica complessiva, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., in anni 30 e mesi 5 di reclusione.

2. Ricorre il AN, per il tramite del difensore di fiducia, sulla base di unico motivo con cui denuncia promiscuamente violazione di legge, in relazione agli artt. 78, 81, 132, 233 cod. pen. e all'art. 671 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. Lamenta, in particolare, che il giudice dell'esecuzione, discostandosi dalla giurisprudenza di legittimità ampiamente richiamata, abbia proceduto alla rideterminazione della pena per il ritenuto reato continuato senza previamente procedere allo scorporo dei reati già unificati in sede cognitiva e alla conseguente individuazione ella pena per la violazione più grave sulla quale operare gli aumenti pe i reati divenuti satellite. Aggiunge che il GIP ha esercitato il potere discrezionale, riconosciutogli in tema di commisurazione della pena, praticando una indifferenziata decurtazione al 50 °A) della pena inflitta in sede cognitiva, con riferimento alla pena base e ai singoli aumenti, senza fornire adeguata motivazione ancorata ai parametri legali e senza applicare la riduzione di un terzo per i reati giudicati con il rito abbreviato. Nella quantificazione della pena unica complessiva per il reato

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