Cass. civ., sez. I, ordinanza 13/04/2023, n. 9871

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In tema di indennizzo ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, ai fini della determinazione del valore venale del bene oggetto del provvedimento di c.d. "acquisizione sanante", alla data della adozione dello stesso, non deve computarsi - alla luce del tenore del citato articolo, nonché del richiamo operato da quest'ultimo all'art. 37, comma 4, del predetto d.P.R., che fa salva la disposizione del precedente art. 32, comma 1 - anche il valore dell'opera pubblica che sullo stesso bene sia stata, anche solo parzialmente, realizzata dalla pubblica amministrazione.

In tema di acquisizione coattiva sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, il rimedio azionabile contro la quantificazione dell'indennità non rappresenta una generale azione di riconoscimento della giusta indennità - a fronte della mancata determinazione da parte dell'amministrazione dell'indennità o di una indennità non definitiva -, ma costituisce un'azione che, in quanto volta a contestare la determinazione dell'indennità stessa operata dalla predetta amministrazione, è assoggettata non alla ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., bensì al termine breve di decadenza di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di acquisizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 54, commi 1 e 5, del citato d.P.R., e 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011.

In tema di acquisizione coattiva sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, ove il giudizio promosso dal privato abbia ad oggetto la contestazione sul "quantum" dell'indennizzo connesso all'effetto ablatorio, va esclusa l'applicabilità dei termini processuali dimidiati di cui all'art. 119, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2010, in quanto l'applicabilità in questione, riferita - ai sensi del comma 1, lett. f), del citato articolo, costituente disposizione di stretta interpretazione - ai provvedimenti relativi alle "procedure di occupazione e di espropriazione", riguarda i soli giudizi in cui sono impugnati atti e provvedimenti amministrativi, ma non quelli concernenti, in via esclusiva, istanze risarcitorie o indennitarie.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 13/04/2023, n. 9871
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9871
Data del deposito : 13 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 27520/2018 Numero sezionale 479/2023 Numero di raccolta generale 9871/2023 Data pubblicazione 13/04/2023 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto: GIACINTO BISOGNI Presidente ESPROPRIAZIONE CLOTILDE PARISE Consigliere Ud.31/01/2023 M M Consigliere CC GIULIA IOFRIDA Consigliere-Rel. F T Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27520/2018 R.G. proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell'avvocato F L rappresentato e difeso dagli avvocati P G, AUNZIATA MARIA -ricorrente-

contro

G M, G S, M G, DE F A, M D, M V, M M P, M M, F F, F G, M C, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato CERISANO GIOVAI ERNESTO;
-controricorrenti- nonchè

contro

COMUNE DI SALERNO -intimato- avverso ORDINANZA della CORTE D'APPELLO di SALERNO n. cronol.2085/2018 depositata il 17/07/2018. Numero registro generale 27520/2018 Numero sezionale 479/2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal Numero di raccolta generale 9871/2023 Consigliere GIULIA IOFRIDA. Data pubblicazione 13/04/2023 FATTI DI CAUSA La Corte d'appello di Salerno, con ordinanza n. cronol. 2085/2018, pubblicata il 17/7/2018, in controversia, ex artt. 29 d.lgs. 150/2011 e 702 bis c.p.c., proposta, in riassunzione (a seguito di declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con sentenza n. 134/2016 del TAR Campania), da M G, S G, G M, A D F, D M, C M, V M, M P M, M M, F F, G F, per sé e quale procuratore di F F, nei confronti dell'Azienda Sanitaria locale di Salerno, in opposizione alla stima dell'indennità offerta dalla ASL di Salerno, in esecuzione delle sentenze del TAR Campania Salerno nn. 223/2004 e 2800/2007 (con le quali erano stati annullati gli atti della procedura ablatoria finalizzata alla realizzazione in Salerno, loc. Pastena, del poliambulatorio sanitario su area di proprietà dei suddetti privati), nonché della sentenza sempre del T.A.R. Campania Salerno n. 1066/2012, confermata dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 306 del 22.1.2014 (comportante la condanna della ASL, responsabile solidalmente con il Comune di Salerno per il risarcimento del danno, alla restituzione dei beni oggetto di illegittima occupazione, secondo le modalità e con gli effetti della ordinaria normativa civilistica, in particolare dell' art. 936 c.c., e l'intimazione alla ASL di valutare se acquisire l'area, corrisposte le somme a titolo di risarcimento/indennizzo, o restituire i beni) e della sentenza del T.A.R. Campania Salerno n. 228/2015 (con la quale, nel giudizio di ottemperanza, ex art.114 c.p.a., erano stati resi chiarimenti sulle modalità esecutive), indennità offerta con delibera del D.G. n. 618/2015, a seguito di esercizio dell'opzione per l'acquisizione retroattiva dei beni al patrimonio indisponibile dell'Ente ai sensi dell'art.42 bis del DPR 327/2001, - ha liquidato in favore degli opponenti, all'esito di CTU, complessivi € 13.902.996,46, a titolo di pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale e di indennizzo per il periodo di occupazione, in rapporto al valore venale dell'intero compendio immobiliare, comprensivo del suolo e della struttura sanitaria, poliambulatorio e antistante viale di 2 di 17 Numero registro generale 27520/2018 Numero sezionale 479/2023 collegamento. Numero di raccolta generale 9871/2023 In particolare, i giudici della Corte di merito hanno, in via pregiudiziale, Data pubblicazione 13/04/2023 disatteso l'eccezione di inammissibilità del ricorso per intempestiva riassunzione del giudizio dinanzi alla Corte d'appello, a seguito di declinatoria del difetto di giurisdizione pronunciata dal TAR Salerno con la sentenza del 2016, atteso che il dimezzamento dei termini processuali di cui all'art.119 , comma 1, lett.f), d.lgs. 104/2010, si applica ai soli giudizi impugnatori aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, non anche alle controversie concernenti pretese risarcitorie/indennitarie, quale quella in esame;
cosicché, il dies ad quem del termine di tre mesi per la riassunzione, ai sensi dell'art.59 l.69/2009, spirava in data 21/11/2016 (tre gg. dopo il deposito del ricorso in riassunzione), essendo la sentenza del TAR Salerno, di declinatoria della giurisdizione, passata in giudicato il 21/7/2016, nell'ordinario termine semestrale previsto dall'art.92, comma 3, d.lgs. 104/2010 . Inoltre, ad avviso della Corte di merito, non era applicabile il termine di decadenza di trenta giorni previsto dagli artt.54 DPR 327/2011 e 29 d.lgs. 150/2011, operante solo nei casi di opposizione alla stima definitiva dell'indennità di esproprio, trattandosi di azione volta ad ottenere la corretta determinazione giudiziale dell'indennità ex art.42 bis DPR 327/2001, esperibile nell'ordinario termine decennale di prescrizione, con conseguente infondatezza dell'ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata dalla ASL. In punto di determinazione del valore venale del bene, la Corte d'appello ha sostenuto che, escluso che si fosse formato un giudicato ostativo sul punto per effetto della sentenza n. 1066/2012 del TAR Campania Salerno, confermata dal Consiglio di Stato, «non avendo il giudice amministrativo neanche incidentalmente statuito che nella relativa determinazione non dovesse essere compreso il valore degli immobili sovrastanti», l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale, ex art.42 bis DPR 327/2001, deve essere determinato in misura corrispondente al valore venale del bene «al momento del trasferimento della sua proprietà», comprensivo non solo del valore del suolo ma anche di quello delle opere eventualmente realizzate, che «in mancanza dell'emanazione 3 di 17 Numero registro generale 27520/2018 Numero sezionale 479/2023 Numero di raccolta generale 9871/2023 di un provvedimento di acquisizione sanante, sarebbero inevitabilmente Data pubblicazione 13/04/2023 assoggettate ad accessione a beneficio del proprietario (Consiglio di Stato , 25 ottobre 2016, n. 4457), in ossequio al principio generale sancito dall'art.936 c.c….»;
di conseguenza, i ricorrenti, essendo decaduti dal potere di richiedere la rimozione delle opere realizzate sui propri fondi dalla pubblica amministrazione, «come sancito, con efficacia di giudicato, dal T.A.R. Salerno con sentenza n. 1066/2012, confermata dal Consiglio di Stato con decisione n. 306/2014, sono divenuti ope legis proprietari del poliambulatorio e dell'antistante viale di collegamento, sicché l'emanazione, da parte dell'A.S.L., del provvedimento di acquisizione sanante, id est di un atto avente effetti ablatori, ha comportato il trasferimento del diritto di proprietà sotto la condizione sospensiva del pagamento dell'indennizzo non solo dell'area ma anche dei fabbricati ivi edificati»;
peraltro, ove l'amministrazione avesse optato per la restituzione dei beni ai privati e per il risarcimento del danno derivante dalla loro mancata utilizzazione, avrebbe dovuto rimettere loro non solo i fondi illegittimamente occupati ma anche, proprio in ragione dell'operatività del principio dell'accessione, i fabbricati ivi realizzati, con insorgenza del diritto di ottenere dalle controparti il pagamento del valore dei materiali e del costo della mano d'opera o in alternativa dell'incremento del valore apportato ai suoli. Avverso la suddetta pronuncia, notificata il 29/8/2018, l'Azienda Sanitaria Locale di Salerno propone ricorso per cassazione, notificato il 17/9/2018, affidato a due motivi, nei confronti di M G, S G, G M, A D F, D M, C M, V M, M P M, M M, F F, G F, per sé e quale procuratore di F F (che resistono con controricorso, notificato il 26/10/2018), nonché del Comune di Salerno (che non svolge difese). Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1.La ASL ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 119 d.lgs. 104/2010, in combinato disposto con l'art. 11, comma 2, d.lgs. 104/2010, 54, comma 1, DPR n. 327/2001, 29 d.lgs. 150/2011, dovendosi ritenere che il ricorso 4 di 17 Numero registro generale 27520/2018 Numero sezionale 479/2023 in riassunzione, ex art.59 l.69/2009, doveva rispettare i termini dimidiati Numero di raccolta generale 9871/2023 previsti per i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di Data pubblicazione 13/04/2023 espropriazione, essendo stata impugnata la deliberazione del Direttore Generale ASL Salerno n. 618/2018, nonché il termine di decadenza di cui all'art.29 d.lgs. 150/2011 . Con il secondo motivo, si denuncia, nel merito, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.42 bis DPR 327/2001 e dell'art. 936 c.c., atteso che erroneamente la Corte territoriale aveva rapportato l'indennizzo al valore venale dell'intero compendio immobiliare, anziché solamente dei suoli occupati e trasformati dalla P.A. ai fini della realizzazione dell'opera pubblica, considerato anche il giudicato amministrativo contenuto nelle sentenze n. 1066/2012 del TAR Salerno e n. 306/2014 del Consiglio di Stato;
peraltro, i proprietari non avevano esercitato tempestivamente l'opzione di cui all'art.936 c.c., ritenendo la costruzione realizzata sul proprio suolo e corrispondendo l'indennizzo parametrato al coso dei materiali e della mano d'opera, come chiarito invece dal TAR Salerno nella sentenza n. 228/2015 resa nel giudizio di ottemperanza.

2. La prima censura è infondata.

2.1. Lamenta, anzitutto, la ASL ricorrente che erroneamente la Corte d'appello ha respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dai privati, depositato nella Cancelleria della Corte di merito il 18/11/2016 e notificato alla ASL Salerno il 15/12/2016, dopo

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