Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/07/2008, n. 20604
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Nel rito del lavoro, il principio secondo il quale l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, è applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro - per identità di "ratio" di regolamentazione ed ancorchè detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anzichè un mezzo di impugnazione - sicchè, anche in tale procedimento, la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'opposizione e con essa l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo "ex" art. 111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare, "ex" art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. P E - Presidente di sezione -
Dott. P R - Presidente di sezione -
Dott. T R M - Consigliere -
Dott. V G - rel. Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. T G - Consigliere -
Dott. T F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C R, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso lo studio dell'avvocato R N, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
B.N.L. - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., in persona del Direttore generale pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALNERINA 40, presso lo studio dell'avvocato DELL'OLIO MATTEO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati F C, M P, giusta procura speciale del notaio Dott. M L di Roma, rep. 145926 del 19/06/06, in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3433/03 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 11/09/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/08 dal Consigliere Dott. G V;
uditi gli avvocati Nicola ROMANO, Marisa PAPPALARDO per delega dell'avvocato Paolo Marini;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore del lavoro di Roma in data 29 ottobre 1996 emetteva, su richiesta di R C ed a carico della s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro (B.N.L.), decreto ingiuntivo per le competenze di fine rapporto, che erano state trattenute dalla Banca. L'Istituto di credito, depositato tempestivamente il ricorso in opposizione, non lo notificava ma nell'udienza fissata ex art. 415 c.p.c., chiedeva la fissazione di una nuova udienza e di un nuovo
termine per la notifica, sicché la causa veniva rinviata ad una successiva udienza con un nuovo decreto presidenziale, che la Banca provvedeva infine a notificare.
Nella comparsa di risposta il C proponeva eccezione di improcedibilità del giudizio per mancata notifica del ricorso, ma tale eccezione veniva respinta dal giudice adito che, esaminando il merito della pretesa azionata, accoglieva l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla Banca e, conseguentemente, con sentenza del 18 settembre 2000, revocava il decreto e condannava il C al pagamento delle spese processuali.
Contro tale sentenza proponeva appello il C, che riproponeva l'eccezione di improcedibilità del ricorso e, nel merito, contestava l'avvenuto riconoscimento della prescrizione.
Dopo la costituzione della Banca, la Corte d'appello di Roma con sentenza dell'11 settembre 2003 rigettava il gravame e compensava le spese.
Nel pervenire a tale conclusione la Corte territoriale rilevava che l'opposizione al decreto ingiuntivo relativo a crediti di lavoro deve reputarsi validamente proposta se il ricorso è depositato nei termini previsti dall'art. 641 c.p.c., e che il tempestivo deposito del ricorso impedisce l'esecutività del decreto ingiuntivo. Precisava al riguardo la Corte che, a seguito della opposizione, si instaura un vero e proprio giudizio a cognizione piena che, nei casi di crediti di lavoro, deve seguire l'iter procedurale previsto dagli artt. 414 e ss. c.p.c., con la conseguenza che il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza vanno notificati secondo il rito del lavoro e che, pertanto, nell'ipotesi di omessa notifica il giudice ben può, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., disporre il rinnovo della notifica stessa.
Contro tale decisione R C propone ricorso per cassazione affidato ad un duplice motivo.
Resiste con controricorso la s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro. Ambedue le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso R C denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 414 c.p.c., dell'art. 154 c.p.c. e dell'art. 291 c.p.c., nonché omessa motivazione su un punto
decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n.ri 2 e 5). Più specificamente lamenta l'erroneità della pronunzia di rigetto della eccezione di improcedibilità dell'opposizione, osservando al riguardo che la Corte di merito ha omesso di considerare che, come da costante orientamento giurisprudenziale, l'istituto della rinnovazione della notificazione di cui all'art. 291 c.p.c. può trovare applicazione solo nel caso di notificazione nulla ma comunque materialmente avvenuta e non già di notificazione inesistente o addirittura neppure tentata. Deduce anche la illegittimità della proroga del termine concesso alla Banca per rinnovare la notificazione perché il termine di cui al primo decreto presidenziale era già scaduto e, pertanto, non era più prorogabile ex art. 154 c.p.c.. 2. La soluzione della questione sollevata con il suddetto motivo di ricorso è stata devoluta a queste Sezioni Unite ai sensi dell'art.374 c.p.c., comma 3, con ordinanza (depositata in data 3 ottobre
2007) della Sezione Lavoro, che ha ritenuto che vada rimeditata - alla stregua della introduzione fra i principi costituzionali di quello della "ragionevole durata del processo" - la statuizione giurisprudenziale (Cass., Sez. Un., 29 luglio 1996 n. 6841 e Cass., Sez. Un., 26 ottobre 1996 n. 9331), secondo cui nei processi assoggettati al rito speciale del lavoro, la proposizione dell'appello e/o dell'opposizione a decreto ingiuntivo - si perfeziona con il deposito del ricorso, per cui i vizi della sua notificazione al resistente e/o all'opposto non si comunicano all'atto di impugnazione e/o di opposizione all'ingiunzione, dovendo il giudice assegnare al ricorrente un nuovo termine, necessariamente perentorio, entro il quale rinnovare la notifica.
La Sezione lavoro ha al riguardo rimarcato come l'applicazione del principio fissato dalle citate pronunzie finisca per determinare, sotto il profilo sistematico, l'ingiustificato effetto che la scelta da parte del legislatore del "ricorso", quale atto introduttivo del giudizio, per pervenire ad un migliore governo dei tempi e dell'oggetto del processo, finisca per risolversi in concreto nell'assunzione dell'appellante o dell'opponente dell'onere del rispetto di termini capaci di dilatare nel tempo - rispetto all'ordinario giudizio civile - la fase di perfezionamento della fattispecie impugnatoria.
3. Ai fini di un ordinato iter argomentativo risulta opportuno un breve excursus sugli arresti giurisprudenziali che, a parere della Sezione lavoro di questa Corte, vanno riesaminati ai fini di una loro rivisitazione volta a ridurre per le controversie di lavoro i tempi del processo, evitando differenziazioni con il rito ordinario non più giustificabili dopo l'entrata in vigore della Legge Costituzionale 23 novembre 1999 n. 2.
4. Sulla problematica riguardante l'opposizione a decreto ingiuntivo e con riferimento specifico al caso di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione si è delineata in giurisprudenza una diversità di indirizzi anche a livello di Sezioni Unite.
4.1. Ed invero un primo indirizzo - sulla premessa che nelle cause di lavoro, diversamente da quanto avviene nel rito ordinario, la fattispecie introduttiva del giudizio di secondo grado è costituita dal ricorso e dal suo deposito nella cancelleria del tribunale territorialmente competente, e che a tale fattispecie è invece estranea, diversamente da quanto è dato ravvisare per l'ordinario giudizio d'appello, la fase della notificazione che tende ad effetti diversi - ha sostenuto che una volta che sia stato depositato il ricorso d'appello nel termine breve di cui all'art. 434 c.p.c., comma 2, o in quello lungo di cui all'art. 327 c.p.c., la nullità della
successiva notificazione del ricorso medesimo con il decreto di fissazione dell'udienza (come nel caso di inosservanza delle disposizioni circa la persona alla quale deve esserne consegnata copia), al pari del mancato rispetto del termine minimo di comparizione fissato dall'art. 435 cod. proc. civ., comma 3 non determina inammissibilità dell'impugnazione, ma impone l'ordine di rinnovazione della notificazione medesima, in applicazione dell'art.291 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. Un., 27 giugno 1983 n. 4388).
Lo stesso indirizzo ha,inoltre, in una fattispecie relativa all'opposizione al decreto ingiuntivo, e sempre sulla base di una differenziazione del rito del lavoro da quello ordinario - caratterizzato il primo per la autonomia della fase introduttiva del giudizio volta alla costituzione della parte ed alla individuazione del diritto fatto valere (editto actionis) e di quella diretta alla costituzione del contraddittorio (vocativo in ius), ed il secondo invece dall'assenza della indicata bifasicità - ha affermato che qualora l'opposizione a decreto ingiuntivo sia soggetta al rito delle controversie di lavoro, e debba quindi essere proposta con ricorso, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., il tempestivo deposito del ricorso in opposizione nel termine di venti giorni dalla notificazione del decreto medesimo vale ad impedire che questo divenga esecutivo. L'eventuale assegnazione di un termine di comparizione inferiore a quello fissato dalla citata norma, ricollegandosi ad un errore del giudice, non comporta invece l'esecutività del decreto, ma la nullità del provvedimento di fissazione dell'udienza e del giudizio di primo grado, celebratosi in contumacia del convenuto;nullità che, ove venga rilevata e dichiarata in grado d'appello, implica che il giudice di secondo grado debba disporre la rinnovazione dell'atto e decidere la causa nel merito, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice contemplate dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. Un., 19 ottobre 1983 n. 6128). 5. Nonostante l'intervento delle Sezioni Unite il contrasto nella giurisprudenza si è però perpetuato nelle Sezioni semplici, oltre che con riferimento alla violazione del termine minimo a comparire, anche in relazione alle tematiche della sanatoria delle nullità radicali, della inesistenza(di fatto e giuridica) e dell'omissione della notificazione.