Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/03/2009, n. 5457
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La procedura per il conferimento dell'incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 20 dicembre 1992, n. 502, non ha natura concorsuale, essendo demandato ad apposita commissione soltanto il compito di predisporre un elenco di candidati idonei (senza attribuzione di punteggi e senza formazione di graduatoria) da sottoporre al direttore generale, il quale conferisce l'incarico con scelta di carattere fiduciario affidata alla propria responsabilità manageriale, ispirata al criterio del buon andamento della Pubblica Amministrazione. Poiché, però, tale criterio,nel contesto del lavoro pubblico contrattualizzato, non può esser addotto come obbligazione sussidiaria e strumentale rispetto alle obbligazioni che, in generale, sorgono per effetto dell'instaurazione di un rapporto di lavoro, operando l'ordinario apparato di tutela del lavoro che, tra l'altro, vieta pratiche discriminatorie, il dirigente, al quale sia stato preferito altro candidato, può dolersi, in ipotesi, del carattere discriminatorio della scelta del direttore generale o, ancora più in generale, della violazione del canone di correttezza e buona fede che presidia ogni rapporto obbligatorio contrattuale (ex artt. 1175 e 1375 cod.civ.).
In tema di requisiti di idoneità all'incarico dirigenziale di secondo livello del ruolo sanitario, l'art. 15, quarto comma, del d.P.R. 12 ottobre 1997, n. 484 pone una disciplina transitoria intesa a stabilire una continuità, limitata ad un quinquennio, fra vecchio e nuovo ordinamento di accesso agli incarichi dirigenziali, evitando uno iato fra i due ordinamenti o l'estinzione automatica dei diritti alla partecipazione ai bandi per gli incarichi di secondo livello per coloro che avessero già conseguito l'idoneità nel vecchio ordinamento, trovando conforto una siffatta interpretazione anche nel secondo comma del medesimo art. 15, il quale prevede, sino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale (di cui all'art. 7 nello stesso d.P.R. n. 484), la possibilità di accedere agli incarichi predetti senza l'attestato di formazione manageriale, ove però si sia in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5 del medesimo decreto, e fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato nel primo corso utile. (Nella specie, le S.U., confermando la decisione della corte territoriale, hanno escluso che la disposizione transitoria esoneri i soggetti che abbiano acquisito l'idoneità in base al precedente ordinamento solo dal requisito del possesso dell'attestato di partecipazione al corso di formazione, ma non anche dagli altri requisiti di anzianità specifica di pratica e specializzazione nella disciplina oggetto di incarico stabiliti dall'art. 5 d.P.R. n. 484 cit.)
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. S S - Presidente di Sezione -
Dott. V A - Presidente di Sezione -
Dott. S G - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. B M - Consigliere -
Dott. G U - Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. A G - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 29488/2007 proposto da:
F G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato D M G A, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M A, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AZIENDA OSPEDALIERA *CARLO POMA DI MANTOVA*, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato R G F, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato E M;
- controricorrente -
e contro
DIRETTORE GENERALE PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA *CARLO POMA DI MANTOVA*, MURIANA GIOVANNI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 378/2006 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 24/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/2009 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;
uditi gli avvocati Giovanna Angela DETTORI MASALA, Guido Francesco ROMANELLI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 18.7.2005 il Dott. F Gaetano, dirigente medico di *primo* livello presso l'Azienda ospedaliera di *Verona* e l'USL *26* della regione Veneto, proponeva appello contro la sentenza n. 116 del 2004 del Tribunale di Mantova, con la quale, nel contraddittorio con l'Azienda ospedaliera *C Poma*, il suo direttore generale e di G M, era stata respinta la sua domanda di annullamento del provvedimento di conferimento a quest'ultimo dell'incarico quinquennale di dirigente di struttura complessa di chinirgia toracica dell'ospedale *C Poma di Mantova* e di accertamento del diritto del ricorrente a essere vincitore nella selezione per il conferimento dell'incarico in questione, con condanna dei convenuti al risarcimento del danno patrimoniale subito.
2. Lamentava l'erroneità in diritto della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 484 del 1997, artt. 5 e 15, e delle norme relative ai requisiti specifici di ammissione alla selezione essendo stata equiparata, dopo una illegittima sospensione del procedimento amministrativo per i relativi accertamenti, l'idoneità all'incarico primariale acquisita prima della entrata in vigore della nuova normativa al requisito, prescritto da quest'ultima, della anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o discipline equipollenti e di specializzazioni nella disciplina o discipline equipollenti, ovvero l'anzianità di dieci anni di servizio nella disciplina, requisito di cui il Dott. Muriana non era in possesso. Lamentava altresì l'illegittimità del conferimento dell'incarico oggetto di controversia in base a una valutazione di idoneità in violazione dei requisiti previsti per legge e con il bando e in forza di un provvedimento amministrativo non motivato relativamente ai criteri di valutazione comparativa adottati e alla valutazione comparativa attuata fra i vari candidati.
Insisteva nelle istanze istruttorie disattese in primo grado.
3. Si costituiva in giudizio G M contestando in fatto e in diritto gli argomenti svolti a sostegno della impugnazione e rilevando l'inammissibilità della domanda di accertamento del diritto al conferimento dell'incarico in contestazione, il cui termine era fra l'altro oramai scaduto, e l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno con riferimento alle differenze stipendiali rispetto a un incarico a tempo parziale, scelta autonoma dell'appellante.
Si costituiva in giudizio l'Azienda ospedaliera *C Poma di Mantova* in persona del direttore generale contestando a sua volta in fatto e in diritto gli argomenti svolto a sostegno della impugnazione.
Non si costituiva in giudizio personalmente il direttore generale dell'Azienda ospedaliera, ritualmente citato.
4. Con sentenza del 14 settembre - 24 novembre 2006 la Corte d'appello di Brescia rigettava l'appello condannando l'appellante alla rifusione delle spese.
5. Avverso tale sentenza il F ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi. Di questi il primo e l'ottavo sono relativi alla giurisdizione del giudice adito, talché la causa è stata assegnata a queste Sezioni Unite.
Resiste con controricorso l'Azienda Ospedaliera *C Poma*. Gli altri intimati non hanno svolto difesa alcuna.
Il ricorrente ha anche presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente ha proposto un complesso ricorso, articolato in otto motivi, con cui censura l'impugnata sentenza per aver declinato la giurisdizione del giudice ordinario (primo ed ottavo motivo);
per aver ritenuto che il provvedimento di scelta del dirigente di *secondo* livello potesse essere privo di motivazione (secondo motivo);
per vizio di motivazione sulla mancata valutazione comparativa dei curricula dei candidati (terzo motivo);
per l'erronea interpretazione del regime transitorio della nuova disciplina dell'accesso alla direzione sanitaria aziendale D.P.R. n. 484 del 1997, ex art. 5, (quarto motivo);
per non aver dato rilievo
all'illegittima sospensione dell'attività della Commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati (quinto motivo);
per la mancata ammissione delle prove (sesto motivo);
ed infine per il regolamento delle spese processuali (settimo motivo).
2. Il primo e l'ottavo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura l'impugnata sentenza per aver - a suo dire - ritenuto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative ad incarichi dirigenziali, sono manifestamente inammissibili.
È di tutta evidenza che la Corte d'appello di Brescia e prima ancora il Tribunale di Mantova hanno