Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/11/2018, n. 29285
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
Il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti è consentito soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, sicché il controllo della S.C. è circoscritto all'osservanza dei limiti esterni della giurisdizione, non estendendosi ad "errores in procedendo" o ad "errores in iudicando", il cui accertamento rientra nell'ambito del sindacato afferente i limiti interni della giurisdizione, salvo i casi di radicale stravolgimento delle norme di riferimento tali da ridondare in denegata giustizia. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno ritenuto inammissibile il ricorso avverso una decisione della Corte dei conti che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla parte perché depositato senza la prova della sua notifica in quanto la tesi accolta dal giudice speciale si inscriveva in un vasto orientamento della giurisprudenza contabile, il quale aveva dato luogo ad un contrasto solo successivamente risolto dalle sezioni riunite, circostanza quest'ultima che, indipendentemente dalla fondatezza della censura prospettata, escludeva la configurabilità di un manifesto e radicale stravolgimento delle norme processuali applicate).
Sul provvedimento
Testo completo
29285 18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RIC.
CONTRO
RENATO RORDORF Primo Pres.te f.f. DECISIONI DI GIUDICI - Presidente Sezione - SPECIALI VINCENZO MAZZACANE Ud. 12/09/2017 - GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione - PU R.G.N. 910/2016 GIUSEPPE BRONZINI hon 29285Consigliere - Rep. ROSA MARIA DI VIRGILIO Consigliere - CI. ULIANA ARMANO - Consigliere - AY - Rel. Consigliere - ANTONIO GRECO FELICE MANNA - Consigliere - UMBERTO BERRINO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 910-2016 proposto da: NOVAMUSA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 24, presso lo studio dell'avvocato MARIA STEFANIA MASINI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASSIMO MORETTO e ROMANO VACCARELLA;
568 π
- ricorrente -
contro
COMUNE DI TAORMINA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28/S, presso lo studio dell'avvocato GAETANO ALESSI, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO RABIOLO;
COMUNE DI SEGESTA CALATAFIMI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28/S, presso lo studio dell'avvocato GAETANO ALESSI, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO TROVATO;
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
- controricorrenti -
Al
contro
PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA;
- intimato avverso la sentenza n. 236/2015 della CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE DI APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA - PALERMO, depositata l'1/12/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, inammissibilità del secondo;
uditi gli avvocati Maria Stefania Masini e Pietro Rabiolo in proprio e per delega dell'avvocato Claudio Trovato. Ric. 2016 n. 00910 sez. SU - ud. 12-09-2017 -2- FATTI DI CAUSA La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, nel giudizio promosso dalla Procura regionale in relazione alla gestione di servizi in siti archeologici di rilievo storico artistico della Regione, nei Comuni di Taormina, Siracusa, Castelvetrano, Calatafimi-Segesta e Marsala, regolata con concessioni del 2003 e del 2004 tra la Regione Siciliana e la srl AM, ha ritenuto provata la sussistenza di un danno erariale recato da questa per non aver provveduto a versare le somme riscosse per la vendita dei biglietti e dovute all'Assessorato regionale ai Beni culturali ed ai vari Comuni ove insistevano i siti di interesse culturale dati in concessione. Mentre l'importo del danno era pari alle somme non riversate, come analiticamente ricostruito dalla Guardia di finanza, in ordine alle somme che la srl AM reputava fossero ad essa dovute dalla p.a. per lavori effettuati nell'ambito dei siti culturali somme di gran lunga inferiori rispetto a quelle di cui era debitrice il giudice Ау - contabile ha tra l'altro stabilito che esse non potevano ritenersi opponibili in compensazione nell'ambito del rapporto contabile, limitato alla verifica degli obblighi periodici di integrale versamento delle somme riscosse. La Corte dei conti, sezione giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, adita dalla srl AM nei confronti del Procuratore generale presso la Sezione giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, del Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, del Comune di Taormina e del Comune di Calatafimi-Segesta, per l'annullamento e/o la riforma della detta sentenza di primo grado, all'udienza del 10 novembre 2015, dopo aver limitato la discussione e la decisione della causa solo alla questione preliminare, sollevata dal PM, di inammissibilità dell'appello, perché questo, notificato il 25 giugno 2014 e depositato il 30 giugno 2014, era stato depositato Ric. 2016 n. 00910 sez. SU ud. 12-09-2017 -3- senza la prova (gli avvisi di ricevimento della notifica postale) dell'avvenuta notifica dello stesso, accoglieva l'eccezione e dichiarava l'inammissibilità dell'appello. La Corte, partita dalla premessa che l'art. 26 del R.D. n. 1038 del 1933 stabilisce che "nei procedimenti contenziosi di competenza della corte dei conti si osservano le norma e i termini della procedura civile in quanto siano applicabili e non siano modificati dalle disposizioni del presente regolamento", alla luce della sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 2/2008/QM, ha osservato che il detto art. 26 "non autorizza un qualsiasi innesto nel processo davanti alla Corte dei conti di norme del codice civile, dovendo previamente effettuarsi una valutazione di compatibilità con la struttura del