Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/04/2023, n. 09884
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
ha pronunciatola seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28057/2015R.G. proposto da: CIRCOLO DELLA VELA DI MARINA DI MASSA a.s.d. (C.F. 80003230457), in persona del Presidente del Consiglio Direttivo, M A (C.F. MRCLSN43M20E574M), PUCCI PIER PAOLO (C.F. PCCPPL56R07F023U), rappresentati e difesi dall’Avv. Prof. A C (C.F. CNTNGL71P19D960P), dall’Avv. A B (C.F. BDRNDR64T08D969V) e dall’Avv. Prof. FRANCESCO D’AYALA VALVA (C.F. DYLFNC45E04H501K) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Viale Parioli, 43 –ricorrenti – Oggetto: tributi – associazioni sportive dilettantistiche – litisconsorzio – attività commerciale – prevalenza N.28057/15 R.G. Est. F. D’A contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 2063/24/14, depositata in data 27 ottobre 2014 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’A nella pubblica udienza del 7 febbraio 2023 ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15;lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CARDINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. L’associazione sportiva dilettantistica CIRCOLO DELLA VELA MARINA DI MASSA e i contribuenti PUCCI PIER PAOLO , quale presidente del circolo per gli anni 2000 - 2003 e M A, quale presidente per il successivo periodo 2004 –2007, hanno separatamente impugnato diversi avvisi di accertamento, relativi ai periodo di imposta 2000 (per IVA), 2001, 2002, 2003(IRPEG, IRAP, IVA), 2004, 2005 e 2006 (IRES, IRAP , IVA) , con i quali – a seguito di PVC – veniva ritenuta di natura commerciale la gestione di posti barca, punti ombra e spogliatoi, con conseguente accertamento della prevalenza dell’attività commerciale (unitamente ad attività di ristoro) e perdita dellanatura non commerciale dell’ente collettivo. Le imposte venivano accertate con metodologia induttiva stante l’assenza delle scritture contabili delle società commerciali. Agli avvisi nei N.28057/15 R.G. Est. F. D’A confronti dell’associazione hanno fatto seguito gli avvisi a carico dei contribuentipersone fisiche in qualità di presidenti del circolo, nonché quali responsabili delle violazioni. 2. I contribuenti ha nno dedotto, oltre al difetto di motivazione e all’infondatezza dell’atto impositivo, la nullità degli avvisi in quanto non notificati a tutti i membri del consiglio direttivo dell’associazione. 3. La CTP di Massa ha accolto i ricorsi dei contribuenti. 4. La CTR della Toscana, con sentenza in data 27 ottobre 2014, ha accolto i quattordici appelli riuniti dell’Ufficio. Il giudice di appello, nel ritenere corretta la notificazione all’associazione, ha ritenuto che l’attività commerciale svolta dall’associazione contribuente contrasta con la natura degli obiettivi istituzionali dell’ente e con la fruizione delle agevolazioni di natura fiscale. In particolare, il giudice di appello ha ritenuto che non fossero compatibili con lo scopo di mutualità il volume di affari relativo sia alla ristorazione, sia ai canoni di affitto dei posti barca, sia all’affitto di posti ombra e spogliatoi. Ha, inoltre, ritenuto che l’avvalimento di ulteriori prestazioni configuri attività economica estranea agli scopi istituzionali dell’ente collettivo. 5. Propongonoricorso per cassazione i contribuenti, affidato a otto motivi e ulteriormente illustrato da memoria;resiste con controricorso l’Ufficio. 6. Il Sostituto Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte. Non è stata fatta istanza di discussione da alcuna parte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1.Con il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., nella parte in cui in tema di nullità della notifica degli avvisi di accertamento in violazione dell’art. 38 cod. proc. civ., ha ritenuto che in primo grado non fossero stati mossi rilievi in ordine alla ritualità della notifica degli avvisi. Parte ricorrente deduce N.28057/15 R.G. Est. F. D’A come già in sede di ricorso aveva dedotto la nullità dell’atto impositivo in quanto non notificato a tutti i membri del Consiglio Direttivo, responsabili collegialmente a termini dell’art. 17 dello statuto (che viene parzialmente trascritto unitamente al ricorso iniziale). 1.2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice di appello non si sarebbe pronunciato sull’eccezione di nullità degli avvisi per non essere gli stessi stati notificati a tutti gli associati in conformità alle disposizioni dello statuto e al dovere di imparzialità dell’att ività dell’erario. Osserva parte ricorrente come tale eccezione sarebbe stata rigettata dal giudice di appello con motivazioni diverse da quelle prospettate dal ricorrente. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 38 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto corretta la responsabilità per sanzioni azionata nei confronti dei due Presidenti pro tempore dell’associazionea termini dell’art. 11 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Osservano le parti ricorrenti che il profilo gestorio è proprio del Consiglio Direttivo composto da una pluralità di soggetti, posto che tale organo agisce in nome e per conto dell’ente collettivo non societario rappresentato. Osservano, in particolare, i ricorrenti che ciò che rileva a termini dell’art. 38 cod. civ. è l’attività gestionale e negoziale effettivamente svolta all’interno dell’associazione e non anche la carica formalmente rivestita. 1.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 73, primo comma, lett. c), 148, comma 3 , 149 d.P.R . 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nonché dell’art. 4, quarto comma, d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633, nella parte in cui la sentenza impugnata ha N.28057/15 R.G. Est. F. D’A ritenuto che il trattamento fiscale privilegiato delle associazioni non riconosciute postula l’assenza di attività commerciale. Osserva parte ricorrente che gli enti associativi possono esercitare attività non commerciale, purché di carattere secondario, ove svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali nei confronti degli associati. Si osserva da parte dei ricorrenti che l’Ufficio (come condiviso dalla sentenza impugnata) avrebbe ritenuto prevalente questa attività commerciale rispetto a quella istituzionale;pertanto, concludono i ricorrenti, tale prevalenza non avrebbe alcun rilievo per le associazioni sportive dilettantistiche, per le quali la prevalenza dell’attività commerciale non potrebbe determinare la perdita della qualifica di ente non commerciale a termini dell’art. 149 TUIR. 1.5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 148, comma3, TUIR e dell’art. 4, quarto comma, d.P.R. n. 633/1973 , per avere la sentenza impugnata ritenuto di natura commerciale l’attività di gestione dei posti barca, dei punti ombra e degli spogliatoi. Osserva parte ricorrente che la sentenza impugnata ha riconosciuto (in premessa) che gli introiti derivanti dalle attività accertate dall’Ufficio siano da considerare strumentali rispetto agli scopi istituzionali in quanto finalizzate alle esigenze logistiche dei soci, circostanza che precluderebbe, a termini dell’art. 148, comma 3 , TUIR, la natura commerciale di tali operazioni. Si osserva, in particolare , come la gestione dei porti barca sarebbe in concreto strumentale allo svolgimento delle attività sportive (vela e altri sport acquatici, quali motonautica, sci nautico, windsurf, canoa), come anche la gestione dei punti ombra e degli spogliatoi, posti sull’arenile dove avverrebbe la messa in mare delle barchee il loro rimessaggio. Deducono, pertanto, i ricorrenti che tali attività rientrano tra le attività istituzionali dell’ente associativo. N.28057/15 R.G. Est. F. D’A 1.6. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4 , cod. proc. civ., nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che le attività di affitto di posti barca, posti ombra e spogliatoi, ritenute strumentali agli scopi istituzionali del circolo, siano attività commerciali. Deduce il ricorrente che l’attività finalizzata alle esigenze dei soci è strumentale all’attività istituzionale, laddove non appare comprensibile la motivazione secondo la quale gli associati si sarebbero avvalsi di ulteriori prestazioni, circostanza in contrasto con l’affermazione della natura accessoria delle suddette attività.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi