Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/10/2023, n. 27711

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Nell'attuazione dell'art. 36 Cost. il giudice deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, in via preliminare alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36 Cost., e ciò anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, dovendo il giudice darne una interpretazione costituzionalmente orientata; il giudice può, altresì, servirsi, a fini parametrici, del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe e, nell'ambito dei propri poteri ex art. 2099, comma 2 c.c., può fare riferimento ad indicatori economici e statistici secondo quanto suggerito dalla Direttiva 2022/2041/UE.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/10/2023, n. 27711
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27711
Data del deposito : 2 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 30473/2022 Numero sezionale 3713/2023 Numero di raccolta generale 27711/2023 AULA 'A' Data pubblicazione 02/10/2023 Oggetto R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E R.G.N. 30473/2022 SEZIONE LAVORO Cron. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. G R - Presidente - Ud. 14/09/2023 PU Dott. A P PTTI - Consigliere - Dott. R R - Rel. Consigliere - Dott. F P - Consigliere - Dott. G C - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 30473-2022 proposto da: M A, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati M S, LUCA CRISTIANO GUELFO, ROBERTO DE GUGLIELMI;

- ricorrente -

2023 contro 3713 SERVIZI FIDUCIARI SOC.COOP. già SICURITALIA SERVIZI FIDUCIARI SOC. COOP., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II Numero registro generale 30473/2022 154, presso lo studio dell'avvocato A M, Numero sezionale 3713/2023 Numero di raccolta generale 27711/2023 che la rappresenta e difende unitamente Data pubblicazione 02/10/2023 all'avvocato A F;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 407/2022 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 20/07/2022 R.G.N. 169/2022;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/09/2023 dal Consigliere Dott. R R;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato ROBERTO DE GUGLIELMI;
udito l'Avvocato A M. SVOGLIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza in atti n. 407/2022 la Corte d'appello di Torino in accoglimento dell'appello proposto da Servizi Fiduciari Soc. Coop. ( già Sicuritalia Servizi Fiduciari Soc. Coop) riformava la sentenza di primo grado che, in accoglimento della domanda proposta da Massolini Angelo, ritenuta la non conformità ai parametri dell'articolo 36 della Costituzione del trattamento retributivo applicato, corrispondente a quello previsto per il livello D della sezione Servizi Fiduciari del CCNL per i dipendenti delle imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari del 1/2/2013, aveva accertato il diritto del lavoratore a percepire un trattamento retributivo di base non inferiore a quello previsto per il livello D1 del CCNL dei dipendenti di proprietari di fabbricati ed ha condannato la datrice di lavoro Servizi Fiduciari al pagamento della somma lorda di euro 2.493,13 a titolo di differenze Numero registro generale 30473/2022 retributive per il periodo giugno 2000 20 Febbraio Numero sezionale 3713/2023 2021 oltre accessori e spese di lite. Numero di raccolta generale 27711/2023 Data pubblicazione 02/10/2023 La Corte d'appello ha rigettato la domanda del lavoratore sostenendo che la Cooperativa Servizi Fiduciari avesse pacificamente applicato ai propri dipendenti il CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari che atteneva al suo settore di operatività ed era stato stipulato da organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale. Ha quindi affermato che vanno esclusi dalla valutazione di conformità ex art. 36 Costituzione quei rapporti di lavoro che sono regolati dai contratti collettivi propri del settore di operatività e sono siglati da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Inoltre secondo la Corte di appello la retribuzione stabilita dalla norma collettiva acquista, sia pure solo in via generale, una presunzione di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza che investe le disposizioni economiche del contratto collettivo anche negli interni rapporti fra le singole retribuzioni. Risulta così valorizzato il principio dell'autonomia sindacale art. 39,4 comma della Costituzione alla quale nell'attuale quadro normativo la contrattazione collettiva è demandata in via esclusiva;
mentre non era coerente con l'attuale sistema contrattuale rimettere al giudice il potere di sindacare i livelli retributivi al fine di scegliere quello più alto. Infatti il CCNL Servizi Fiduciari atteneva proprio al settore di operatività della società appellante mentre gli altri contratti collettivi citati come parametri di confronto (CCNL Multiservizi, CCNL terziario, CCNL per i dipendenti di proprietà e di fabbricati) riguardavano comunque settori differenti. Inoltre secondo la Corte la valutazione di adeguatezza della retribuzione effettuata dal primo giudice, con esclusivo riferimento alla retribuzione base, non appariva conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza consolidata dovendosi fare riferimento al trattamento economico globale comprensivo della retribuzione per lavoro straordinario come riconosciuto anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 470/2002 (Cass. 5934/2004). Ne derivava che la lesione dei criteri di proporzionalità e sufficienza non si potesse scrutinare sulla singola clausola retributiva, ma dovesse tener conto del complessivo assetto della Numero registro generale 30473/2022 retribuzione vale a dire della sua globalità e non Numero sezionale 3713/2023 delle singole componenti (Cass. n. 162/2009, Cass. Numero di raccolta generale 27711/2023 6962/16, 23696/16). Infine, secondo la Corte Data pubblicazione 02/10/2023 d'appello, sotto il profilo della sufficienza della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., occorreva rilevare che fosse improprio il riferimento al valore soglia di povertà assoluta indicato dall'ISTAT trattandosi di un valore monetario riguardante la spesa per consumi sostenuta da ciascuna famiglia, determinato in relazione a diverse variabili e che non poteva fornire un criterio utile per l'individuazione della retribuzione sufficiente ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Massolini Angelo con cinque motivi di ricorso cui ha resistito con controricorso Servizi Fiduciari Soc. Coop. Tutte le parti, comprese il pubblico ministero, hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare va rilevato che in data 13.9.2023,il giorno precedente la pubblica udienza di discussione della causa, la difesa della società controricorrente ha comunicato una istanza di rinvio e di rinotifica degli atti motivata dal controllo giudiziario sulla Cooperativa Servizi Fiduciari, disposto, in sede penale, in data 19 giugno 2023, dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano che ha pure nominato nello stesso provvedimento un amministratore giudiziario. La richiesta di cui sopra, di rinvio dell'udienza e di notifica degli atti di causa all'amministratore giudiziario nominato in sede penale, non può essere accolta dal Collegio atteso che l'evento dedotto è privo di rilevanza ai fini del regolare svolgimento del giudizio di Cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio (cfr. Cass. n. 3630/21), e non ha avuto comunque conseguenze di sorta sull'esercizio del diritto di difesa della controricorrente che è stata ritualmente assistita dal proprio difensore, anche attraverso la partecipazione all'udienza di discussione della causa. 1.- Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.36 Cost degli artt. 2099, 2727 e 2729 c.c., nonché dell'art. 3,comma 1 l. 142/2001, in relazione all'art. 360, comma 1 Numero registro generale 30473/2022 n. 3 c.p.c. per aver fatto errata applicazione Numero sezionale 3713/2023 della presunzione relativa di corrispondenza ai Numero di raccolta generale 27711/2023 principi costituzionali dei trattamenti economici Data pubblicazione 02/10/2023 previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.36 Cost degli artt. 2099, 2727 e 2729 c.c., nonché dell'art. 3, comma 1 l. 142/2001, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte d'appello omesso di rilevare che nel settore merceologico della guardiania non armata erano già stati pacificamente applicati (nell'ambito del medesimo appalto allo stesso lavoratore della cooperativa) tre contratti collettivi firmati dalle stesse organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale che hanno poi sottoscritto nel 2013 il CCNL Servizi Fiduciari sicché ad essere assistiti dalla presunzione di conformità ai principi costituzionali di cui all'articolo 36 dovevano essere i trattamenti retributivi contemplati dai tre contratti già esistenti ed applicati. 3.- Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost, 2099 c.c. e 7, comma d.l. n. 248/2007 conv. in l. n. 31/2008, in relazione all'art.360, 1 comma n. 3 c.p.c. per aver sostenuto che (pur regolando mansioni affini) i CCNL chiamati ad operare come termine di raffronto – ossia il CCNL Multiservizi, il CCNL proprietari di fabbricati ed il CCNL Terziario – non si presterebbero allo scopo rispetto al CCNL Servizi Fiduciari ( che attiene proprio al settore di operatività della società appellante”) in quanto riguarderebbero “settori ben differenti”, e non si presterebbero pertanto ad alcun confronto con il primo ai fini della verifica della conformità all'art. 36 Cost. della retribuzione da questo prevista.

4. Con il quarto motivo si solleva la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c. in relazione all'art.360, 1 comma n. 3 c.p.c. per aver affermato che il ricorrente avesse errato a proporre una valutazione di adeguatezza della retribuzione con esclusivo riferimento alla retribuzione base secondo la valutazione in concreto effettuata dal primo giudice che non appariva conforme ai principi elaborati dalla Numero registro generale 30473/2022 giurisprudenza consolidata;
dovendosi fare Numero sezionale 3713/2023 riferimento al trattamento economico globale Numero di raccolta generale 27711/2023 comprensivo della retribuzione per lavoro Data pubblicazione

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