Cass. civ., sez. III, sentenza 12/09/2024, n. 24552
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Costituisce condizione di ammissibilità dell'azione di accertamento negativo di un diritto l'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto della cui inesistenza si invoca declaratoria nei confronti del (disconosciuto) titolare che ha posto in essere tale attività. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'originaria inammissibilità, per difetto di interesse ad agire, dell'opposizione a diverse ingiunzioni di pagamento per violazioni del codice della strada, conosciute dall'opponente a seguito di una spontanea verifica della propria posizione debitoria presso l'agente della riscossione incaricato dal Comune creditore).
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 29205/2022 Numero sezionale 2692/2024 Numero di raccolta generale 24552/2024 Data pubblicazione 12/09/2024 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE INGIUNZIONE EX R.D. N. 639 DEL 1910 – Composta da ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE FRANCO DE NO - Presidente - PASQUALINA A.P. CONDELLO - Consigliere - AUGUSTO TATANGELO - Consigliere - R.G. n. 29205/2022 RAFFAELE ROSSI - Consigliere rel.- Cron. ____________ SALVATORE SAIJA - Consigliere - UP – 10/07/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29205/2022 R.G. proposto da AD OM, rappresentato e difeso dall'Avv. Armando Verborosso – ricorrente –
contro
MUNICIPIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Marletta – controricorrente – avverso la sentenza n. 4017/2022 del TRIBUNALE DI CATANIA, depositata il 3 ottobre 2022;
udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 10 luglio 2024 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI;
Numero registro generale 29205/2022 Numero sezionale 2692/2024 Numero di raccolta generale 24552/2024 Data pubblicazione 12/09/2024 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ANNA MARIA SOLDI, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso;
Rilevato che CO PA impugnò innanzi il giudice di pace di Catania due ingiunzioni di pagamento emesse dalla Municipia S.p.A., quale agente della riscossione per il Comune di Catania, causalmente ascritte a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, ingiunzioni asseritamente conosciute mediante una verifica della propria posizione debitoria motu proprio compiuta;
a suffragio dell'azione, addusse la nullità delle ingiunzioni per omessa notificazione delle stesse e l'estinzione delle relative pretese creditorie per decorso del termine quinquennale di prescrizione;
all'esito del giudizio di prime cure l'adito giudice di pace accolse la domanda, regolando le spese secondo soccombenza;
avverso tale pronuncia interposero appello: in via principale CO PA, dolendosi dell'erronea quantificazione delle spese di lite;
in via incidentale, Municipia S.p.A., assumendo la regolare notifica delle ingiunzioni e l'insussistenza della eccepita prescrizione;
la decisione impugnata, accertata la corretta notificazione delle ingiunzioni e, per l'effetto, il non decorso del termine di prescrizione, ha rigettato l'opposizione originariamente proposta da CO PA;
ricorre per cassazione CO PA, affidandosi a sei motivi;
resiste, con controricorso, Municipia S.p.A.;
il Procuratore Generale ha depositato conclusioni motivate nel senso della inammissibilità o del rigetto del ricorso;
Considerato che
a suffragio dell'impugnazione di legittimità, parte ricorrente: - ) per violazione degli artt. 132 e 324 cod. proc. civ. e dell'art. 2909 cod. civ., rileva la nullità della gravata sentenza, per aver r.g. n. 29205/2022 2 Cons. est. Raffaele Rossi Numero registro generale 29205/2022 Numero sezionale 2692/2024 Numero di raccolta generale 24552/2024 Data pubblicazione 12/09/2024 pronunciato su una questione (la mancata prova della notifica della raccomandata informativa) coperta da giudicato interno, siccome non oggetto dell'appello incidentale di Municipia S.p.A. (primo motivo);
- ) per violazione degli artt. 139 e 140 cod. proc. civ., dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 5, comma primo, del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, deduce l'invalidità delle notificazioni delle ingiunzioni di pagamento per mancanza di prova della titolarità della licenza individuale in capo all'agenzia postale privata della quale l'agente della riscossione si era avvalso per l'invio della raccomandata informativa di cui all'art. 140 cod. proc. civ. (secondo motivo);
- ) per violazione degli artt. 139 e 140 cod. proc. civ. e dell'art. 5, comma primo, del d.lgs. n. 261 del 1999, lamenta che il giudice territoriale abbia erroneamente ritenuto che l'invio della raccomandata informativa per l'ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario potesse essere eseguito anche da agenzie postali private titolari di licenza individuale (terzo motivo);
- ) per violazione degli artt. 139 e 140 cod. proc. civ., assume l'invalidità delle notificazioni delle ingiunzioni in parola per non avere il messo notificatore, accertata l'assenza del destinatario, effettuato le ricerche degli ulteriori soggetti abilitati a ricevere la notifica, non recando la relata alcuna attestazione sul punto (quarto motivo);
- ) per violazione degli artt. 139 e 140 cod. proc. civ. e dell'art. 48 disp. att. cod. proc. civ., denuncia l'invalidità delle notificazioni delle ingiunzioni per essere le raccomandate informative prive di elementi essenziali, quali il timbro di spedizione e la sottoscrizione dell'incaricato alla distribuzione (quinto motivo);
- ) per violazione degli artt. 91 e 112 cod. proc. civ. e dell'art. 4 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello incidentale di Municipia S.p.A. ed invece accogliere l'appello principale di CO PA, errata r.g. n. 29205/2022 3 Cons. est. Raffaele Rossi Numero registro generale