Cass. civ., sez. II, ordinanza 22/02/2018, n. 04311

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 22/02/2018, n. 04311
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04311
Data del deposito : 22 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 23340-2014 proposto da: C P, C L, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

MONTE SANTO

25, presso lo studio dell'avvocato G M, che li rappresenta e difende;

- ricorrenti -

contro

ROVERSI GIULIANO SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DONIZETTI

20, presso lo studio dell'avvocato P S, rappresentato e difeso dall'avvocato E P;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 5567/2013 della CORTE D'APPELLO1 di ROMA, depositata il 16/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2017 dal Consigliere A O;
Lette le conclusioni scritte del P.M., Sostituto Procuratore Generale C M che ha chiesto per la declaratoria di parziale inammissibilità del gravame e comunque per il rigetto del ricorso. Rilevato che : è stata impugnata con ricorso di Cie,no P e C L la sentenza n. 5567/2013 della Corte di Appello di Roma. L'atto di impugnazione è fondato su cinque ordini di motivi e resistito con controricorso della parte intimata. Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue. La gravata sentenza, decidendo in esito alla proposiz/One di separati atti di appello del P e L C, rigettava il gravame innanzi ad essa Corte distrettuale proposto dai Cieno P ed, in accoglimento dell'appello interposto da C L/ condannava R G / nella qualità di titolare di impresa individuale/ al pagamento -in favore del secondo appellante- del rimborso di € 18.290,38 oltre interessi, somma dovuta per la fornitura di manufatti metallici. L'impugnata sentenza così definiva, in secondo grado, la controversia sorta con la citazione, da parte del Roversi - nella qualità- innanzi al Tribunale di Rieti del' Cieno P al fine di sentir accogliere domanda di risoluzione -per effetto di recesso ex art. 1385, co. II c.c. ed ai sensi dell'art. 8 della scrittura inter partes intervenuta il 3 maggio 2000- del contratto preliminare di compravendita immobiliare, di cui alla medesima scrittura, avente ad oggetto la compravendita dell'immobile in atti specificamente individuato. La domanda attorea era resistita dal convenuto, che -in via riconvenzionale- chiedeva la pronunzia di sentenza costitutiva , sostitutiva del contratto preliminare ai sensi dell'art. 2932 c.c., oltre alla restituzione delle somme già versate per la medesima unità edilizia. Nel giudizio interveniva il figlio del convenuto, chiedendo la condanna dell'attore al pagamento in proprio favore di quanto- a suo dire- dovutogli per la fornitura di manufatti metallici. L'adito Tribunale di Rieti, con sentenza n. 348/2009, aveva accolto la domanda attorea, dichiarando risolto il detto contratto preliminare ed autorizzando l'attore trattenere la caparra già versata dal convenuto promittente acquirente, che veniva, inoltre, condannato all'immediato rilascio dell'immobile occupato sine titulo, rigettando tutte le domande proposte dal convenuto in via riconvenzionale. Il ricorso viene deciso ai sensi dell'art. 375, ult. co . c.p.c. con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare. Il P.G. ha concluso così come in atti per la parziale inammissibilità ed il rigetto del ricorso.
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