Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/10/2022, n. 38053

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/10/2022, n. 38053
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38053
Data del deposito : 7 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI MARCA SALVATORE nato a CALTANISSETTA il 14/05/1954 avverso l'ordinanza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
lette le conclusioni del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell'Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Caltanissetta, a scioglimento della riserva assunta il 23 novembre 2021, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di S D M, in relazione al periodo di restrizione cautelare inframuraria (dal 9 ottobre 2012 al 27 maggio 2013) cui lo stesso era stato sottoposto con riferimento a reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, nonché di truffa e di illecita concorrenza con minaccia o violenza (artt. 416-bis, 640 e 513-bis cod.pen.): reati in relazione ai quali il M era stato assolto dal Tribunale di Caltanissetta il 18 maggio 2015 per non aver commesso il fatto, decisione confermata il 24 maggio 2019 dalla Corte nissena, con sentenza divenuta irrevocabile. A fondamento della propria decisione, la Corte distrettuale ha evidenziato che, sebbene il D M - indicato da alcuni collaboratori di giustizia come intraneo a un sodalizio criminoso della zona di Caltanissetta - sia stato prosciolto all'esito del giudizio di cognizione, é risultata comprovata la sua vicinanza a soggetti risultati appartenenti al predetto clan mafioso locale, con un'apparente cointeressenza nella gestione e nell'imposizione ad esercizi dell'area nissena dell'installazione di macchine videogioco e videopoker funzionanti in modo irregolare, in quanto dotati di una doppia scheda che ne consentiva la trasformazione in apparecchi da gioco per i quali sarebbe stato necessario un collegamento con la rete dei Monopoli, che invece rimaneva inattuato. Alcune di queste macchine - si legge nell'ordinanza di rigetto - erano ubicate nel locale Il Vesuvio, intestato a tale Santo Bassolino e alla moglie del D M, ma di fatto gestito da quest'ultimo. Alcune conversazioni con soggetti coinvolti nella vicenda (tra cui Allegro Matteo, appartenente a un clan mafioso locale), unitamente ai restanti elementi non disattesi dalla sentenza assolutoria, hanno condotto la Corte di merito a ritenere che il comportamento del D M dovesse ritenersi quanto meno come gravemente colposo, come tale ostativo al riconoscimento dell'indennizzo, in relazione ai suoi contatti con personaggi di spicco del sodalizio e al contenuto delle conversazioni captate: contatti deponenti quanto meno per la consapevolezza del D M dell'ambiente malavitoso attorno al quale gravitavano i predetti personaggi. Tali elementi, come detto, non risultano neppure smentiti dalla sentenza assolutor a, ragione per cui la Corte territoriale ha ravvisato la natura quanto meno gravemente colposa - e perciò ostativa all'invocato indennizzo - della condotta dell'instante.
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