Cass. civ., sez. I, sentenza 26/05/2004, n. 10104
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I D E A A ) 4 O T S .7 S S R n O T A 7 P T S 8 I 9 M 1 I G A ' ORIGINALE o E IN NOME DE POR I ITALIAN1 0104 / 04 L R z L r R T a A L I m D A EPUBBLICA TALIA D 6 E I , e T N O g N g G L e E L L O S 9 O E .1 A B LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE t r D (A Oggetto FAMIGLIA. SEZIONE PRIMA CIVILE ASSEGNO DI MNIMENTO DIVORZILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 23775/01 Dott. M D P - Rel. Consigliere Dott. V P Consigliere 17453 Cron. Dott. M B - Consigliere Rep. Dott. L M Consigliere Ud. 26/01/04 Dott. A N - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: S M, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI д CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato R M, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente contro G S, elettivamente domiciliata in ROMA 1 VIA A RIBOTY 28, presso l'avvocato N I, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso, ammesso al benefici del Gratents Patrocinio; - controricorrente 2004 avverso la sentenza n. 689/00 della Corte d'Appello di 169 FIRENZE, depositata il 02/04/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/2004 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO; 1'Avvocato M, che ha udito per il ricorrente, chiesto l'accoglimento del ricorso; udito per la resistente, l'Avvocato IANNIELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Livorno, dichiarata con sentenza non ! definitiva la cessazione degli effetti civili del ma- trimonio contratto dai coniugi Massimo S e Simo- netta Guarnotta, con sentenza definitiva (depositata il 23 novembre 1999) rigettò la domanda dello S di- retta ad ottenere la riduzione dell'assegno di divorzio (rispetto alla somma di lire 1.450.000 mensili, previ- sta nell'atto di separazione consensuale già intervenu- ta tra le parti) in misura non superiore a lire 400.000 mensili;riduzione da lui accampata in base all'allegato peggioramento delle proprie condizioni economiche. Lo S impugnò la decisione del Tribunale davanti alla Corte territoriale, deducendo che, poiché nella sentenza impugnata era stato dato atto della sua convi- suo matrimonio con altra donna, venza e, poi, del e della successiva nascita di prole, nonché del peggiora- mento della situazione economica della società di cui egli socio, la circostanza (richiamata a sostegno del decisum dal Tribunale) dell'investimento in danaro nell'acquisto di un immobile, a seguito della vendita di un altro immobile, non avrebbe potuto incidere sul suo reddito%;B anche in relazione al fatto che egli era stato costretto a contrarre un mutuo, con conseguente obbligo di pagare le relative rate. La Guarnotta con- trastò le deduzioni dell'appellante e, in via inciden- 41 tale, chiese che l'assegno di mantenimento posto a ca- rico del coniuge fosse rivalutato secondo gli indici istat. La Corte d'appello di Firenze, con la sentenza (2 apri- le 2001) impugnata in questa sede, rigettò l'impugnazione principale in accoglimento dell'appello incidentale, dispose che l'assegno po- sto a carico dello S doveva essere rivalutato an- nualmente. La Corte osservò che non esistevano elementi per accogliere la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento, posto che la situazione economica dello 1 Corte di Cassazione (r.n. 23775 01) est. V P 3 S, essendo passata dal reddito di lire 30 milioni al reddito di lire 40 milioni, risultava migliorata, e quella della società di cui egli era socio non risulta- va peggiorata. Rilevò, inoltre, che lo S era stato ricavato dalle in grado di avevareinvestire quanto vendite immobiliare in nuovi acquisti, con ulteriore esborso di 160 milioni. Avverso questa sentenza lo S ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. La Guarnotta ha resi- stito con controricorso e ha depositato memorie. Motivi della decisione 1. Il controricorso è inammissibile, essendo stato noti- ficato il 29 maggio 2002, e, quindi, ampiamente oltre il termine consentito dall'art. 370 c.p.c., tenuto conto della rituale notifica del ricorso (29 settembre 2001) e del suo tempestivo deposito. Conseguentemente, deve ritenersi irricevibile la memoria depositata dalla par- te intimata (art. 370, primo comma, ult.parte c.p.c.). Non è consentita la rimessione in termini invocata dal difensore nel corso della discussione orale, posto che (anche a prescindere dalla genericità della giustifica- zione addotta) la speciale disciplina prevista dall'art.184-bis c.p.c. è applicabile alla sola deca- denza dai poteri processuali in cui siano incorse le parti in relazione alla trattazione della causa nel Corte di Cassazione (r.n. 23775 01) est. V P giudizio di primo grado;e non comprende, quindi, le situazioni esterne allo svolgimento del giudizio, come le attività necessarie all'introduzione del giudizio di cassazione ed alla sua prosecuzione, per le quali vige la regola della improrogabilità dei termini perentori (art.153 c.p.c.) (Cass. 9 agosto 2002, n.12132 e 25 mag- gio 1998, n. 5197, ex plurimis). 2. Col primo motivo del ricorso si denuncia omessa moti- vazione circa le esigenze dello S connesse all'esistenza del proprio nuovo nucleo familiare forma- dato dalla donna con cui egli aveva prima convissuto, lui sposata dopo il divorzio, e da due figli nati dalla nuova unione. Col secondo motivo il ricorrente denuncia omessa moti- vazione circa il fatto che la sentenza impugnata non abbia considerato la condizione di idoneità all'attività lavorativa della Guarnotta. Col terzo motivo si denunciano omessa e carente moti- vazione nella valutazione della situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi. Secondo il ricorrente sarebbe erroneo desumere il miglioramento della condizione eco- nomica di un soggetto dall'aumento del proprio reddito da lire 30 milioni a lire 40 milioni: la Corte non avrebbe, infatti, tenuto conto della formazione del nuovo nucleo familiare e della svalutazione medio tem- Corte di Cassazione (r.n. 23775 01) est. V P 5 pore intervenuta, né delle contestazioni dello S circa le modalità della vendita e dell'acquisto di due immobili. Ed avrebbe desunto il miglioramento della po- sizione economica della società da dati fattuali erro- neamente valutati. Col quarto motivo lo S, denunciando la violazione degli artt. 2291, 2293, 2304 e 2305 c.c., deduce la con- fusione che la Corte d'appello avrebbe operato tra red- diti della società in nome collettivo di cui lo S era socio e i redditi propri di questi. Q Col quinto motivo il ricorrente denuncia, infine, la violazione del principio del contraddittorio, lamentan- do che la decisione impugnata è stata resa in camera di consiglio senza dar modo alla difesa del comparente di replicare, per la ristrettezza dei termini, alla Com- parsa di costituzione e risposta. 3. Quest'ultimo motivo è inammissibile. E' noto che nel giudizio di appello avverso la sentenza dichiarativa dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio (che va decisa, ai sensi dell'art. 8 del- la legge n. 74 del 1987 in camera di consiglio) tra la data di notificazione del ricorso e del decreto e quel- la dell'udienza di comparizione non devono intercorrere i termini di comparizione (fissati dall'art. 163-bis c.p.c., ridotti alla metà) indicati per il procedimento Corte di Cassazione (r.n. 23775 01) est. V P 6 di primo grado dall'art. 4, comma 6, della legge n.898 del 1970. Questa Corte ha, poi, precisato che il prin- cipio del contraddittorio in appello deve ritenersi ri- spettato per il solo fatto che il ricorso introduttivo risulti sia portato a conoscenza della controparte e assicurato ad entrambe le parti la possibilità di par- tecipare al processo e di far valere le relative ragio- ni, mediante organizzazione di una tempestiva difesa tecnica (Cass.19 febbraio 2000, n.1916). al In questo contesto normativo il ricorrente avrebbe do- vuto argomentare sulla base di specifici rilievi la de- nunciata violazione di legge, che, nei termini in cui è formulata, si risolve in una generica censura, priva di significato, e, come tale, giuridicamente irrilevante. 4. Il primo e (nella parte in cui si censura la carenza motivazionale in ordine alla situazione patrimoniale del soggetto tenuto a corrispondere l'assegno di mante- nimento, in conseguenza dei suoi nuovi vincoli familia- ri) il terzo motivo sono fondati, alla stregua delle seguenti considerazioni. Come risulta dalle premesse di fatto, lo S aveva impugnato la decisione del Tribunale davanti alla Corte territoriale, rilevando (tra l'altro), per un verso, che nella sentenza impugnata era stato dato atto della sua convivenza e, poi, del suo matrimonio con altra Corte di Cassazione (r.n. 23775 01) est. V P 7 donna, e lamentando, per altro verso, che non era stato tenuto conto della sua nuova situazione familiare, mal- grado fosse ragionevole presumere che egli dovesse so- stenere, conseguentemente, maggiori oneri. La sentenza impugnata, nell'esaminare la posizione eco- nomica dello S, effettivamente non ha preso in considerazione le circostanziate argomentazioni da lui svolte nell'atto di appello circa gli oneri di manteni- mento su di lui gravanti, in misura consona al suo te- nore di vita, in conseguenza della sua nuova situazione Д familiare, @ 147 C.C.: circo-norma degli artt. 143 a stanze di cui la Corte di merito avrebbe dovuto, inve- ce, tenere conto nel valutare la posizione dell'obbligato, in quanto idonee ad incidere sui reddi- ti dello stesso (cfr.Cass.24 aprile 2001 n.6017). 5. Il secondo motivo (sulla idoneità all'attività lavo- rativa della Guarnotta) è infondato. La Corte d'appello nel determinare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, è partita dalla premessa che la condizione economico-patrimoniale della Guarnot- ta (priva di redditi propri) era stata già valutata dal Tribunale in sede di esame comparativo della posizione di entrambi i coniugi, e nell'atto di appello non era stata prospettata la questione della sua idoneità al lavoro e della sua negligenza nella ricerca di una oc- Corte di Cassazione (r.n. 23775 01) est. V P 8 cupazione. Sicché la mancanz a, nella richiedente, di mezzi adeguati e l'impossibilità di procurarseli per ragioni obbiettive erano circostanze che la Corte d'appello non era tenuta a riconsiderare ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento. 6. Il quarto motivo (nonché il terzo motivo limitatamen- te alla parte in cui si denuncia l'erronea valutazione dei dati fattuali relativi alla società) è infondato. La Corte d'appello, infatti, si è limitata ad osservare che la situazione economica della società (di cui pro- prio lo S aveva lamentato il progressivo deterio- Ө ramento, basando anche su questa specifica argomenta- zione la domanda di riduzione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento) non era peggiorata;ha, quindi, concluso che la circostanza invocata nessun ef- fetto poteva sortire ai fini della nuova valutazione sollecitata in quella sede. Non sussiste, pertanto, la denunciata violazione di legge;né è configurabile il vizio di carenza motivazionale, non essendo prospetta- bile, nel percorso argomentativo della Corte, il ca- rattere decisivo del punto controverso. 7. In conclusione, il primo ed il terzo motivo devono essere accolti per quanto di ragione (restando così as- sorbito l'esame dei profili dello stesso motivo relati- vi al miglioramento del reddito dello S ed al ri- Corte di Cassazione (r.n. 23775 01) est. V P 9 vestimento immobiliare);vanno rigettati il secondo il quarto motivo (nonché il terzo motivo, nella parte in cui si denuncia l'erronea valutazione dei dati fat- tuali relativi alla società), e va dichiarato inammis- sibile il quinto motivo. La sentenza impugnata, in re- lazione alle censure accolte, va, conseguentemente, cassata, e la causa rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze, che determinerà l'assegno di mantenimento tenendo anche conto degli obblighi gra- vanti sull'obbligato in relazione ai suoi nuovi vincoli familiari. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.