Cass. civ., sez. III, sentenza 21/10/2022, n. 31259
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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2253/2020R.G. proposto da MEGA ANNA, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliata per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avv. R M –ricorrente – contro AMCO – ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A., già Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliata per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difes o da ll’Avv . L V R –controricorrente – OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE r.g. n. 2253/2020 Cons. est. R R Avverso la sentenza n. 1358/2019 della CORTE D’APPELLO DI LECCE , depositata il giorno 11 dicembre2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13luglio 2022 dal Consigliere R R;Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale G B NRDECCHIA, formulate ai sensi e nei modi previsti dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche, con le quali chiede il rigetto del ricorso;FATTI DI CAUSA 1. In forza di decreto ingiuntivo, Intesa SanPaolo S.p.A., quale mandataria della S.G.A. S.p.A., intimò nell’anno 2010 precetto per il pagamento di somme adA M, quale erede di Consiglio Mega. 2.Nello spiegare opposizione al precetto, A M, per quanto ancora qui d’interesse: sostenne la infond atezza ed « intempestività » della pretesa creditoria per essere ancora sub iudice l’accertamento della stessa nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo;addusse il proprio difetto di legittimazione passiva, per non aver mai acquistato la qualità di erede di Consiglio Mega, nonché, in via subordinata, per essere erede con beneficio d’inventario;eccepì l’estinzione del credito per prescrizione;dedusse inoltre l’illegittimità delle iscrizioni ipotecarie eseguite(in data 28/10/1983 al n. 2235 ed in data 21/06/2010 al n. 4595) dall ’istituto banca rio su immobili di proprietà dell’intimata (segnatamente, sul fondo “Mezzi” in Alezio di ha 4.45.74, censito in catasto al foglio 15, particelle 61,16, 62, 101, 147, 126, 80, 7, 8, 9, 12, 79,109, 110, 76, 58, 108, 60, 107 e sul fondo “Mezzi” in Alezio di ha 2.28.02, censito in catasto al foglio 15, particelle 4,57, 111, 116, 148, 150, 153, 155, 156, 157) e chiese ordinarne la cancellazione;domandò la condanna dell’opponente al risarcimento danni per r.g. n. 2253/2020 Cons. est. R R responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ.. 3. Definendo la lite in prime cure, l’adito Tribunale di Lecce, in parziale accoglimento dell’opposizione, dichiarò inefficace il precetto, ordinò la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie sopra trascritte, rigettò la domanda formulata ex art. 96 cod. proc. civ., condannò l’opposta alla refusione delle spese di lite nella misura del 50%. 3.Avverso detta sentenza interpose appello in via principale A M lamentando l’omessa pronuncia sull’istanza di cancellazione di ulteriore ipoteca (iscritta in data 21/06/2010 al nr. 4595 ed avente ad oggetto la quota di un ottavo del diritto di proprietà sulla casa di abitazione in Alezio, via Umberto I, censita in catasto al foglio 6, particella 453, subalterno 1) e censurando la reiezione della domanda di risarcimento danni per responsabilità processuale aggravata e la violazione del principio di soccombenza. Anche la S.G.A. impugnòin via incidentale la statuizione di primo grado ed invocò declaratoria di inammissibilità (o in subordine rigetto) della opposizione a precetto. 4. La decisione in epigrafe indicata ha accolto l’appello incidentale e, per l’effetto, dichiarato inammissibile l’opposizione a precetto, rigettandol’appello principale e regola ndo le spese del doppio grado di giudizio secondo soccombenza. 5.Ricorre per cassazione A M, affidandosi a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, la AMCO –Asset Management Company S.p.A. (in appresso, per brevità: AMCO), nuova denominazione sociale della S.G.A. –Società per la Gestione di Attività S.p.A.. 6. Fissato per l’udienza pubblica del 13 luglio 2022, il ricorso è stato in pari data trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del d.l.n. 137 del 2020, convertito nella legge n. 176 del 2020, e successive modifiche, senza l’intervento del Procuratore Generale e r.g. n. 2253/2020 Cons. est. R R dei difensori delle parti, non essendo stata formulata richiesta di discussione orale. 7. Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il P.G. ha formulato conclusioni motivate. 8. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Nella memoria illustrativa la ricorrente contesta la regolarità della costituzione in lite di AMCO. In specie, ne eccepisce «la carenza di titolarità e legittimazione» poiché «dal testo dell’indice della G.U. 16-01-1997 Foglio delle Inserzioni n. 12 non risulta alcuna notizia del contratto indicato nella prima pagina dell’avverso controricorso»;deduce ancora che « non sembra che AMCO fosse, al momento della redazione del controricorso, S.G.A. S.p.A. con nuova denominazione, poiché la seconda, in data 12- 02-2020, era ancora in vita ed attiva». Ambedue le rimostranze non possono trovare accoglimento. 1.1. La prima mira a porre in discussione la qualità della S.G.A. di cessionaria dei crediti del Banco di Napoli S.p.A. (a tale operazione fa infatti riferimento il contratto non meglio specificato in memoria): ma con doglianza inammissibile in sede di legittimità, siccome questione per la prima volta prospettata in questo grado (mentre l’esistenza della cessione dei crediti era stata spesa già con l’intimazione del precetto) e quindi nuova rispetto ai motivi di opposizione formulati nel merito. 1.2. La seconda invece si sostanzia in una obiezione del tutto generica ed espressa in termini dubitativi («non sembra che»), tali da giustificarne ex se l’inammissibilità, a tacere del fatto che il mutamento di denominazione sociale è un tipico evento interno alla medesima persona giuridica (improduttivo, cioè, di effetti successori tra soggetti di diritto differenti ), ma soprattutto assistito da forme di pubblicità legale accessibili indiscriminatamente a tutti. r.g. n. 2253/2020 Cons. est. R R 2. All’esame dei motivi articolati è opportuno far precedere una notazione sullo stato del “presupposto” giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo in forza del quale è stato intimato precetto. In detta controversia, a seguito della cassazione con rinvio disposta da questa Corte con la sentenza 23 agosto 2013, n. 19490, si è nuovamente pronunciata la Corte d’appello di Lecce la quale, con la sentenza del 2 settembre 2016, n. 837, ha, in rigetto del gravame del creditore ingiungente (rectius, del soggetto ad esso succeduto in forza di vicende di incorporazione societaria), confermato l’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall’odierna ricorrente (e dalla di lei sorella, Maria Mega) e rigettato, per difetto di prova del pregiudizio, la domanda risarcitoria (pur dichiarata ammissibile) dispiegata dall’ingiunta e volta a conseguire il ristoro dei danni derivati daiscrizioni ipotecarie effettuat e in forza del concesso provvedimento monitorio. Avverso questa sentenza, su impugnazione di legittimità dispiegata dalla sola A M per motivi afferenti esclusivamentela fondatezza della pretesa risarcitoria e la domanda (non accolta) di cancellazione dell’ipoteca iscritta nell’anno 2010, è stato disposto da questa Corte (con la ordinanza del 22 giugno 2020, n. 12123) altro rinvio al merito, per una nuova valutazione sull’esistenza di un pregiudizio ristorabile da illegittima iscrizione ipotecaria, con assorbimento delle altre doglianze. Daldescritto andamento della vicenda processuale (in assenza di una chiara esposizione del rilevante precedente fatto processuale ad opera della ricorrente in ricorso, verificato da questa Corte motu proprio, attraverso cioè la lettura della propria decisione n. 12123/2020, attività consentita dall’esigenza di verificare l’eventuale formazione di un giudicato esterno sul rapporto controverso e di stabilirne l’esatto ambito: Cass. 07/04/2009, n. 8379;Cass.21/05/2014, n. 11219;Cass. 26/10/2017, n. 25432), si inferisce che r.g. n. 2253/2020 Cons. est. R R il decreto monitorio (in virtù del quale è stato intimato il precetto, poi opposto nella controversia da cui origina il presente ricorso) è stato definitivamente caducato, in accoglimento della opposizione sollevata dagli ingiunti, fin dalla sentenza n. 837/2016 della corte territoriale (in quanto non impugnata sul punto specifico), per cui (a quanto è dato comprendere dalla narrativa e dalla motivazione dell’ordinanza n. 12123/2020 di questa Corte, alcun chiarimento o delucidazione al riguardo avendo offerto nemmeno i contraddittori) il thema decidendum del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in altra sede ancora pendente deve ricostruirsi essere circoscritto al vaglio delle domande (in origine accessorie) finalizzate alla cancellazione di ipoteche ed al risarcimento del danno da illegittima iscrizione ipotecaria.
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