Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/10/2020, n. 29679

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/10/2020, n. 29679
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29679
Data del deposito : 26 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da R S, nato a Torino il 27/02/1965 O F F, nato a Susa (To) il 12/04/1955 G M, nato a Torino il 03/09/1987 R L, nato a Torino il 02/04/1989 P A, nato a Torino il 30/08/1989 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale della libertà di Torino il 09/01/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere P S;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa M D M, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale del riesame di Torino ha confermato l'ordinanza con cui è stata disposta la misura cautelare del divieto di accesso e di dimora nei comuni di Susa, Gravere, Chiomonte, Giaglione ed Exiless nei confronti di R S, R L, P A e G M, nonché quella dell'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria nei riguardi di O F F, ritenuti, tutti, gravemente indiziati dei reati di resistenza aggravata e danneggiamento;
i fatti si sarebbero verificati tra il 25 ed 28 luglio 2019, nel corso di una manifestazione organizzata dal movimento No Tav presso il presidio permanente di Venanus.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di R S articolando un unico motivo con cui deduce violazione di norme processuali;
il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare, ai sensi dell'art. 309, commi 5-10, cod. proc. pen., la inefficacia della misura cautelare per la mancata trasmissione da parte del Pubblico Ministero di atti presentati al Giudice per le indagini preliminari a norma dell'art. 291 cod. proc. pen.: si fa riferimento alla mancata trasmissione dei filmati acquisiti dalla polizia giudiziaria relativi agli accadimenti posti a fondamento del titolo cautelare. Il Tribunale avrebbe accolto l'eccezione in questione per altri due coindagati ma non invece per il ricorrente perché, a suo dire, il Giudice per le indagini preliminari avrebbe fatto riferimento nella ordinanza genetica, ai fini della ricostruzione dei fatti, solo ai fotogrammi riportati nella annotazioni di polizia giudiziaria. Assume il ricorrente invece che il Giudice per le indagini preliminari avrebbe ricostruito i fatti nella loro interezza sulla base della visione integrale e determinante dei filmati;
ciò avrebbe consentito di contestare al ricorrente il concorso anche per quei fatti svoltisi in aree ed in tempi diversi rispetto a quelli in cui avrebbe materialmente agito Raise. Ai fini della verifica di cui all'art. 309, comma 5-10, cod. proc. pen. e dunque della decisività dell'atto non trasmesso al Tribunale, la verifica dovrebbe essere compiuta facendo riferimento alla valutazione del G.i.p.
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