Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2022, n. 18333
Sentenza
1 dicembre 2022
Sentenza
1 dicembre 2022
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Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la natura distrattiva di un'operazione infra-gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali.
Sul provvedimento
Testo completo
b 1 8333-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: ANGELA TARDIO Sent. n. sez. 1551/2022 Presidente - UP 01/12/2022- TERESA LIUNI Relatore R.G.N. 28806/2022 BARBARA CALASELICE ALESSANDRO CENTONZE FULVIO FILOCAMO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RO CI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY, ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
il difensore, avv. R. Milia, con p.e.c. del 24 novembre 2022, ha fatto pervenire memoria e replica alle conclusioni del Sostituto Procuratore generale e ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Perugia, a seguito di rinvio disposto dalla sezione Quinta penale di questa Corte, con sentenza n. 3238 2020, del 11 dicembre 2019, di annullamento parziale di quella emessa - dalla Corte di appello di L'Aquila in data 15 luglio 2018, ha parzialmente riformato la condanna, resa dal Tribunale di PE in data 7 giugno 2017, pronunciata nei confronti di LU CA, quanto alla pena irrogata limitatamente al capo A, con riferimento alla distrazione della somma di euro 756.977,11, esclusa la continuazione fallimentare, riducendo la misura in quella di anni tre di reclusione, concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla circostanza aggravante del danno di rilevante gravità, con rideterminazione della durata delle pene accessorie fallimentari in anni tre e conferma, nel resto, del provvedimento impugnato, oltre alla condanna alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile.
1.1.La prima sentenza di appello, in parziale riforma della citata pronuncia del Tribunale di PE, aveva assolto LU CA dal delitto, ascrittogli al capo A, di bancarotta fraudolenta patrimoniale e aveva dichiarato prescritto il delitto contestatogli al capo B, riqualificandolo, rispetto all'originaria imputazione di bancarotta fraudolenta, in bancarotta semplice documentale, con condanna alle spese del grado sostenute dalla parte civile, UR del fallimento. Si tratta di fatti ascritti al ricorrente nella qualità di amministratore della s.r.l. RU SP, dalla sua costituzione avvenuta in data 9 novembre 2001 al 10 agosto 2004, società dichiarata fallita in data 8 novembre 2006. 1.2. Quanto alle due operazioni contestate a titolo di bancarotta patrimoniale, la Corte di appello di L'Aquila osservava che: il credito che la Fondazione IV vantava nei confronti della fallita, per euro 756.543,03, risultava essere stato quasi interamente ceduto, anche se non si era trovato l'accordo scritto, ad una diversa società (US UL s.r.l.), facente capo comunque al CA;
in tal modo non si era depauperato il patrimonio della fallita, realizzando solo un mutamento dal lato attivo (creditore) in relazione a somma del medesimo importo, comunque dovuta;
- il versamento senza titolo di euro 237.630,93 alla US s.r.l. era avvenuto il 10 agosto 2004, quando l'imputato non era più amministratore;
- sulla condotta contestata a titolo di bancarotta fraudolenta documentale, il perito non aveva riscontrato anomalie nelle scritture contabili obbligatorie tali da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, così che gli errori, in esse compiuti, dovevano essere ascritti a titolo di bancarotta semplice.
1.3. La sentenza di questa Corte, accogliendo il motivo unico di impugnazione del Procuratore generale presso la Corte di appello e il primo 2 motivo di ricorso dell'imputato, riformava la pronuncia di secondo grado descritta, nel senso di seguito precisato.
1.4. Si rilevava come la Corte territoriale avesse fondato l'assoluzione relativa al capo A sull'irrilevanza della cessione del credito dal creditore originario, la Fondazione IV, al creditore subentrante, la s.r.l. US UL appunto, ente comunque riferibile all'imputato, osservando che, per la fallita, il mutamento del creditore non aveva costituito alcun danno patrimoniale, dovendo, in ogni caso, assolvere il debito. Rilevava la sentenza rescindente che detto argomento trascurava il contenuto della sentenza di primo grado che (a pagina 8) proprio per ritenere fondata l'ipotesi d'accusa la natura distrattiva dell'operazione consistita nel mutamento del creditore aveva rilevato come la Fondazione IV si fosse - impegnata, con accordo scritto del 21 gennaio 2002, a non pretendere la restituzione delle somme versate alla fallita, mentre analogo impegno non era stato assunto dalla s.r.l. US, del pari riconducibile all'imputato, così che il mutamento del creditore aveva comportato, per la fallita, il danno conseguente alla necessaria restituzione del finanziamento, prima "a fondo perduto". Quanto al motivo di ricorso dell'imputato, si riscontrava l'insussistenza del fatto ascritto all'imputato al capo B e si concludeva, quanto al capo A, con l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame, rimandando la liquidazione delle spese di parte civile al definitivo.
1.5. Il giudice del rinvio ha limitato il proprio esame, nell'ambito del giudizio devoluto con la sentenza rescindente, ai rapporti tra la RU SP s.r.l. dichiarata fallita in data 8 novembre 2006 e la Fondazione IV, da un lato, nonché tra la medesima RU SP e la US UL s.r.I., dall'altro, nonché all'esame dei rapporti tra queste e le altre società del gruppo facenti capo al ricorrente, con riferimento al debito maturato nei confronti della Fondazione IV. Si tratta di debito, per l'importo di euro 756.997,11, contestato come distratto, indicato come oggetto di "giroconto" dalla RU SP alla US s.r.l., quest'ultima partecipata dal CA al 95% e gestita dalla moglie del ricorrente, con sostituzione del soggetto attivo nel rapporto obbligatorio. Il giudice del rinvio sottolinea che l'importo indicato costituiva debito della fallita nei confronti della Fondazione IV, somma che era stata "girocontata" alla US UL s.r.l. con una operazione che, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza di assoluzione della prima Corte di appello, non aveva natura neutra per la fallita. Infatti, nell'accordo di Collaborazione e Convenzione del 21 gennaio 2002 la Fondazione IV e la RU SP, in sostanza, si erano accordate nel senso che il credito, vantato dalla Fondazione IV nei confronti della RU SP 3 s.r.l., avesse natura solo formale, tanto che quest'ultima non doveva restituire nulla, integrando un finanziamento "a fondo perduto". Invece, il credito che la RU SP s.r.l. vantava nei confronti della US UL s.r.l., a fronte di finanziamenti corrisposti, era reale. Sicché, l'avvenuta cessione del credito dalla RU SP s.r.l. alla US UL s.r.I., che peraltro non risultava da alcun atto scritto, finiva per rappresentare un atto in forza del quale la società fallita restava depauperata dell'ammontare del credito, effettivo, vantato verso la US UL s.r.l. (gestita dalla moglie di CA e della quale quest'ultimo era socio al 95%) e altre società del gruppo (PE SP, Rari AN PE, destinatarie, come la US UL, di dazioni di danaro senza motivo risultanti dai mastrini), a fronte di un finanziamento, ricevuto dalla Fondazione IV a fondo perduto e che, dunque, non doveva essere restituito dalla società poi fallita. In definitiva, la Corte d'appello in sede di rinvio, aderendo alla ricostruzione accusatoria, ha ravvisato la natura distrattiva dell'operazione. Si ritiene, infatti, che con l'accordo, da un lato, era stato azzerato il debito, solo formale, della RU SP s.r.l. nei confronti della Fondazione IV e, dall'altro, la fallita aveva perso il credito effettivo, vantato nei confronti delle altre società del gruppo, che avevano mantenuto le somme oggetto dei finanziamenti, ricevuti da RU SP s.r.l., a scapito dei creditori di quest'ultima. Sicché, pur trattandosi di operazione infragruppo, il giudice del rinvio ha richiamato il precedente di legittimità (Sez. 5, n. 47216 del 10/6/2021), che indica i requisiti per reputare la natura distrattiva dell'operazione svolta all'interno di un medesimo gruppo di società.
2.Ricorre tempestivamente, avverso la descritta pronuncia, LU CA per il tramite del difensore, avv. R. Milia, denunciando sei vizi, di seguito riassunti nei limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 216 legge fall., vizio di motivazione, inosservanza di norme stabilite a pena di inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. Si assume,