Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/06/2023, n. 25815
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: B F nato a VARESE il 05/02/1983 ALLIANZ S.P.A. avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore E' presente l'avvocato A G del foro di ROMA in difesa di: B F Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24 novembre 2020 la Corte di appello di Bologna ha riformato la decisione di assoluzione, per non aver commesso il fatto, emessa dal Tribunale di Ferrara in data 29 maggio 2015, pronunciando la condanna di B F alla pena di anni due di reclusione condizionalmente sospesa, con sospensione della patente di guida per anni due, oltre al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, altresì condannando l'imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio.
1.1. Il B è stato, in particolare, ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 589 cod. pen. per avere alla guida dell'autovettura di M A, per colpa consistita nell'avere tenuto una velocità non adeguata allo stato dei luoghi (fondo stradale viscido a causa della pioggia), avere effettuato una manovra di sorpasso a velocità eccessiva ed essersi posto alla guida in stato di ebbrezza alcolica, perdendo il controllo del mezzo, fuoriuscendo dalla sede stradale e andando a collidere contro il muro di un'abitazione, causato il decesso del suddetto M A, da lui trasportato.
2. Il giudice di primo grado, svolta istruttoria con acquisizione di consulenze tecniche di parte e di deposizioni testimoniali, aveva escluso la responsabilità del B, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., in ragione della ritenuta sussistenza di palesi incertezze in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro, altresì rilevando l'inverosimiglianza delle deposizioni rese, in quanto acquisite dopo molti anni dai fatti e tali da essere state effettuate all'univoco scopo di addossare deliberatamente al prevenuto la responsabilità della morte del M. Tale giudizio assolutorio è stato, come detto, ribaltato dalla Corte territoriale che, effettuata la rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., ha pronunciato, in accoglimento dei motivi di appello dedotti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara e dalle costituite parti civili, la condanna dell'imputato. La Corte di appello ha, in particolare, fondato la propria decisione sulle risultanze scaturite da una perizia espletata dall'Ing. M, che aveva compiutamente ricostruito la dinamica dell'incidente, precisando come alla guida dell'autovettura del M vi fosse l'imputato e che questi, dopo aver fatto schiantare l'auto contro una spalletta di circa cm. 18, con conseguente ripetuto ribaltamento del mezzo, era stato sbalzato fuori dalla portiera del lato conducente, mentre il M era rimasto intrappolato all'interno dell'autovettura. A dire del decidente, anche le dichiarazioni rese dai testi B C e P R avevano, poi, confermato come nella circostanza l'auto del M fosse condotta dal B, trovandosi il M seduto sul lato passeggero.
3. Avverso tale sentenza della Corte di appello hanno proposto ricorso per cassazione, con due distinti atti, i difensori di B F e del responsabile civile Allianz S.p.a.
3.1. L'imputato ha dedotto cinque motivi ricorso, con il primo dei quali ha lamentato inosservanza delle norme processuali previste a pena di nullità e mancanza di motivazione, per avere la Corte di appello riformato in pejus la sentenza assolutoria di primo grado senza procedere ad un'integrale riassunzione delle prove dichiarative, in tal maniera configurando la sua responsabilità sulla base di una mera rivalutazione delle stesse risultanze probatorie acquisite in primo grado. I giudici di appello, quindi, non avrebbero predisposto una motivazione rafforzata, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per ribaltare il primario esito assolutorio, che fosse stata capace di dimostrare la specifica insostenibilità sul piano logico e giuridico dei più rilevanti argomenti caratterizzanti la sentenza oggetto di riforma. La Corte di merito, in sostanza, avrebbe omesso di effettuare una puntuale ed approfondita verifica critica della motivazione della sentenza impugnata ed avrebbe, invece, operato una mera ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a come erano stati accertati nel primo provvedimento. Sarebbe, soprattutto, carente la motivazione per avere unicamente considerato le risultanze della svolta perizia e delle due prove dichiarative riassunte - ritenute attendibili, in palese distonia rispetto al giudizio di inverosimiglianza espresso dal primo decidente, senza peraltro rappresentare nessuna specifica argomentazione di supporto - senza tener conto delle contrarie deduzioni evidenziate dalle varie parti, ed in particolare della richiesta della difesa di procedere alla rinnovazione dell'esame del teste M M, per il quale, in ragione della posizione avuta dal corpo del M, era da ritenersi che fosse stato lui alla guida dell'autoveicolo incidentato. Avrebbe, pertanto, errato la Corte di appello per avere, in maniera incompleta, limitato la rinnovazione istruttoria alle sole due prove indicate, peraltro omettendo di specificare le ragioni sottese all'effettuazione di tale scelta.Con la seconda censura il ricorrente ha eccepito, in ossequio alla suddetta doglianza, inosservanza delle norme processuali previste a pena di nullità e mancanza di motivazione, per avere la Corte di appello fondato il giudizio sulla sua responsabilità penale sui soli esiti della perizia disposta nel giudizio di secondo grado, senza dar conto delle valutazioni di inattendibilità espresse nelle note critiche predisposte dal consulente tecnico della difesa, altresì lamentando la mancata assunzione di una prova decisiva, rappresentata dell'audizione del suddetto teste Martorello. I giudici di appello avrebbero, infatti, errato nel far propria la ricostruzione del sinistro operata dall'Ing. M, omettendo di considerare, se non con una motivazione inadeguata e insufficiente, le diverse prospettazioni critiche espresse dal consulente della difesa che, sotto vari profili, avrebbe palesato plurime incongruenze presenti nel contenuto della relazione peritale. Con la terza doglianza è stata dedotta mancanza di motivazione, per avere la Corte di merito riconosciuto la penale responsabilità dell'imputato senza effettuare un'adeguata valutazione
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore E' presente l'avvocato A G del foro di ROMA in difesa di: B F Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24 novembre 2020 la Corte di appello di Bologna ha riformato la decisione di assoluzione, per non aver commesso il fatto, emessa dal Tribunale di Ferrara in data 29 maggio 2015, pronunciando la condanna di B F alla pena di anni due di reclusione condizionalmente sospesa, con sospensione della patente di guida per anni due, oltre al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, altresì condannando l'imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio.
1.1. Il B è stato, in particolare, ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 589 cod. pen. per avere alla guida dell'autovettura di M A, per colpa consistita nell'avere tenuto una velocità non adeguata allo stato dei luoghi (fondo stradale viscido a causa della pioggia), avere effettuato una manovra di sorpasso a velocità eccessiva ed essersi posto alla guida in stato di ebbrezza alcolica, perdendo il controllo del mezzo, fuoriuscendo dalla sede stradale e andando a collidere contro il muro di un'abitazione, causato il decesso del suddetto M A, da lui trasportato.
2. Il giudice di primo grado, svolta istruttoria con acquisizione di consulenze tecniche di parte e di deposizioni testimoniali, aveva escluso la responsabilità del B, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., in ragione della ritenuta sussistenza di palesi incertezze in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro, altresì rilevando l'inverosimiglianza delle deposizioni rese, in quanto acquisite dopo molti anni dai fatti e tali da essere state effettuate all'univoco scopo di addossare deliberatamente al prevenuto la responsabilità della morte del M. Tale giudizio assolutorio è stato, come detto, ribaltato dalla Corte territoriale che, effettuata la rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., ha pronunciato, in accoglimento dei motivi di appello dedotti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara e dalle costituite parti civili, la condanna dell'imputato. La Corte di appello ha, in particolare, fondato la propria decisione sulle risultanze scaturite da una perizia espletata dall'Ing. M, che aveva compiutamente ricostruito la dinamica dell'incidente, precisando come alla guida dell'autovettura del M vi fosse l'imputato e che questi, dopo aver fatto schiantare l'auto contro una spalletta di circa cm. 18, con conseguente ripetuto ribaltamento del mezzo, era stato sbalzato fuori dalla portiera del lato conducente, mentre il M era rimasto intrappolato all'interno dell'autovettura. A dire del decidente, anche le dichiarazioni rese dai testi B C e P R avevano, poi, confermato come nella circostanza l'auto del M fosse condotta dal B, trovandosi il M seduto sul lato passeggero.
3. Avverso tale sentenza della Corte di appello hanno proposto ricorso per cassazione, con due distinti atti, i difensori di B F e del responsabile civile Allianz S.p.a.
3.1. L'imputato ha dedotto cinque motivi ricorso, con il primo dei quali ha lamentato inosservanza delle norme processuali previste a pena di nullità e mancanza di motivazione, per avere la Corte di appello riformato in pejus la sentenza assolutoria di primo grado senza procedere ad un'integrale riassunzione delle prove dichiarative, in tal maniera configurando la sua responsabilità sulla base di una mera rivalutazione delle stesse risultanze probatorie acquisite in primo grado. I giudici di appello, quindi, non avrebbero predisposto una motivazione rafforzata, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per ribaltare il primario esito assolutorio, che fosse stata capace di dimostrare la specifica insostenibilità sul piano logico e giuridico dei più rilevanti argomenti caratterizzanti la sentenza oggetto di riforma. La Corte di merito, in sostanza, avrebbe omesso di effettuare una puntuale ed approfondita verifica critica della motivazione della sentenza impugnata ed avrebbe, invece, operato una mera ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a come erano stati accertati nel primo provvedimento. Sarebbe, soprattutto, carente la motivazione per avere unicamente considerato le risultanze della svolta perizia e delle due prove dichiarative riassunte - ritenute attendibili, in palese distonia rispetto al giudizio di inverosimiglianza espresso dal primo decidente, senza peraltro rappresentare nessuna specifica argomentazione di supporto - senza tener conto delle contrarie deduzioni evidenziate dalle varie parti, ed in particolare della richiesta della difesa di procedere alla rinnovazione dell'esame del teste M M, per il quale, in ragione della posizione avuta dal corpo del M, era da ritenersi che fosse stato lui alla guida dell'autoveicolo incidentato. Avrebbe, pertanto, errato la Corte di appello per avere, in maniera incompleta, limitato la rinnovazione istruttoria alle sole due prove indicate, peraltro omettendo di specificare le ragioni sottese all'effettuazione di tale scelta.Con la seconda censura il ricorrente ha eccepito, in ossequio alla suddetta doglianza, inosservanza delle norme processuali previste a pena di nullità e mancanza di motivazione, per avere la Corte di appello fondato il giudizio sulla sua responsabilità penale sui soli esiti della perizia disposta nel giudizio di secondo grado, senza dar conto delle valutazioni di inattendibilità espresse nelle note critiche predisposte dal consulente tecnico della difesa, altresì lamentando la mancata assunzione di una prova decisiva, rappresentata dell'audizione del suddetto teste Martorello. I giudici di appello avrebbero, infatti, errato nel far propria la ricostruzione del sinistro operata dall'Ing. M, omettendo di considerare, se non con una motivazione inadeguata e insufficiente, le diverse prospettazioni critiche espresse dal consulente della difesa che, sotto vari profili, avrebbe palesato plurime incongruenze presenti nel contenuto della relazione peritale. Con la terza doglianza è stata dedotta mancanza di motivazione, per avere la Corte di merito riconosciuto la penale responsabilità dell'imputato senza effettuare un'adeguata valutazione
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