Cass. civ., SS.UU., ordinanza 09/02/2023, n. 04012

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 09/02/2023, n. 04012
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04012
Data del deposito : 9 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

e - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15509-2022 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA - SEZIONE DI LECCE, con ordinanza n. 1001/2022 depositata il 20/06/2022 nella causa tra: CECCHINI STEFANO;
-ricorrente non costituito in questa fase -

contro

COMUNE DI SQUINZANO, AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L'ABITARE (ARCA SUD SALENTO);
-resistenti non costituiti in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere FRANCESCO M C;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ROSA MARIA DELL'ERBA, la quale chiede che la Corte dichiari la giurisdizione del giudice ordinario.

FATTI DI CAUSA

1. S C ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Lecce, il Comune di Squinzano e l’Arca Sud del Salento, chiedendo che sia dichiarata l’illegittimità, incidenter tantum, della diffida di rilascio a lui rivolta dal Comune in relazione ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica da lui occupato, previo riconoscimento dell’illegittimità del decreto di rilascio disposto nei suoi confronti dall’Arca Sud Salento. A sostegno della domanda ha esposto, tra l’altro, di aver convissuto per circa quattro anni con la nonna, O L, conduttrice di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sito a Squinzano e di aver avanzato richiesta di voltura del contratto di locazione a seguito della morte della nonna, sua dante causa. Il Tribunale adito, con ordinanza del 15 febbraio 2022, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudiceamministrativo.

2. Riassunta la causa, ad iniziativa dell’attore, davanti al TAR di Lecce, quest’ultimo, con ordinanza del 20 giugno 2022, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 11, comma 3, c.p.a., ritenendo che la controversia appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario. Il TAR ha richiamato, a supporto della decisione, la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, affermando che nel caso in esame il presupposto del decreto di rilascio è costituito dal rigetto dellarichiesta di voltura del contratto di locazione sollecitata dal C;
situazione nel cui ambito non sussiste alcuna discrezionalità amministrativa, avendo la causa ad oggetto un diritto soggettivo.
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