Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/03/2022, n. 06617

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/03/2022, n. 06617
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06617
Data del deposito : 1 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

- Ud.del lAfebbraio 2022 s.Est. atto enunciante, l'avvenuta cessazione degli effetti dell'atto enunciato e, soprattutto, il fatto che l'atto registrato non faceva alcun riferimento al negozio di segregazione (rilevante per l'imposizione) ma solo a quelli di pregressa assegnazione delle somme al beneficiario;
il notaio non poteva ritenersi responsabile per l'imposta in oggetto, in quanto imposta di natura non principale ma complementare, ed i cui presupposti non emergevano ictu ()culi dall'atto sottoposto a registrazione (artt.42, 57 co.2^ d.P.R. 131/86 e 3 ter d.lvo 463/97). Con il quinto motivo di ricorso, di natura subordinata, si lamenta violazione o falsa applicazione della disciplina sull'imposta di successione e donazione (art.2, co.47-49 dl 262/06 conv.in 1.286/06) e dell'articolo 769 codice civile. Ciò perché, quand'anche si fosse ritenuta dovuta l'imposta di donazione sull'atto in esame, quest'ultimo non aveva comportato alcun reale arricchimento, ma soltanto l'attribuzione di somme a favore dello stesso soggetto disponente, con la conseguenza che non era qui applicabile l'aliquota dell' 8% (donazione a favore di altri soggetti) con esclusione della franchigia ma, a tutto concedere, quella del 4% con franchigia di un milione di euro. Con il sesto motivo di ricorso si deduce violazione degli articoli 91 e 92 cod.proc.civ.. Per avere la commissione tributaria regionale posto le spese di lite a carico dell'appellante, nonostante che l'assoluta novità della questione giuridica, la complessità della materia e la conformità del comportamento del notaio alle leggi e circolari di riferimento deponessero, quantomeno, per la compensazione delle stesse. § 3. E' fondato, nei termini che seguono, il quarto motivo di ricorso. Si tratta di un motivo che va esaminato prioritariamente perché pone una questione preliminare di legittimazione tributaria passiva del notaio rogante, e proprio per questa natura preliminare il suo accoglimento comporta l'assorbimento delle ulteriori doglianze. La Commissione Tributaria Regionale, specificamente investita del problema, ha dato atto, nella rievocazione dei fatti di causa (sent., pag.2), che: "in data 23 Febbraio 2012 l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Milano, emetteva avviso di liquidazione numero 123 170 105 55 nei soli confronti del notaio Angelo Busani, correggendo l'imposta di registro autoliqu ata dal Ric.n.27222/16 rg. - Ud.del 1^febbraio 2022 I Cons.Est. notaio in euro 168,00 e sostituendola con imposta di donazione nella misura 8%i pari ad euro 85.035,00. Il Busani presentava istanza di annullamento in , autotutela senza alcun esito e successivamente impugnava l'avviso di liquidazione chiedendone l'annullamento". Nella parte motiva (pag.6) i giudici regionali hanno affermato che, una volta ritenuta la soggettività passiva del beneficiario/disponente, scaturiva di per sé anche la legittimazione passiva propria del notaio rogante, dal momento che (come già stabilito dalla S.C. in vari precedenti concernenti l'imposta di registro, sul punto equiparabile a quella sulle donazioni) "il notaio, nella qualità di responsabile d'imposta, è obbligato al relativo pagamento in solido con i soggetti nel cui interesse ha rogato l'atto, mentre l'amministrazione ha la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l'avviso anche agli altri". Questa ragione decisoria non può essere condivisa nella peculiarità del caso, anche perché non in linea con l'evoluzione giurisprudenziale di legittimità in materia di responsabilità solidale del notaio rogante. Si è infatti in proposito stabilito (Cass.n. 15450/19, richiamata da Cass.n.15998/21 ed altre) che: "In tema di imposta ipotecaria e di registro, in base al combinato disposto degli artt. 42 e 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 e 3- ter del d.lgs. n. 463 del 1997, anche in caso di registrazione con procedura telematica, il notaio risponde in via solidale con i contraenti, e salvo rivalsa, unicamente per l'imposta principale, tale dovendosi considerare quella risultante dal controllo dell'autoliquidazione ovvero da elementi desumibili dall'atto con immediatezza e senza necessità di accertamenti fattuali o extra testuali, né di valutazioni giuridico-interpretative". Ciò sulla base dei seguenti
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