Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 22/05/2020, n. 09427

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 22/05/2020, n. 09427
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09427
Data del deposito : 22 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9521/2015 R.G. proposto da A V, avvocato, in proprio, (PEC antonio.vocino@ordineavvocatiroma.ora)

- ricorrente -

Contro

EQUITALIA SUD s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. S d B (PEC avvdibetta@legalmail.it) con domicilio eletto in Roma, via F. B. Dè Calboli, n. 60;

- controricorrente -

E

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

- controricorrente -

E contro il Comune di Tagliacozzo -intimato- Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 5672/14/14 depositata il 23/09/2014;
Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 18/12/2019 dal Consigliere R S;
Rilevato che: - con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha accolto l'appello del contribuente e per l'effetto confermato la legittimità dell'atto impugnato, cartella di pagamento per IRPEF, IVA ed

IRAP

2004;
- avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione il contribuente con atto affidato a tre motivi;
resistono con controricorso l'Agenzia delle Entrate ed Equitalia Sud s.p.a.;
- con atto depositato in data 16 dicembre 2019 V C e V L, quali eredi del ricorrente, hanno depositato comparsa di costituzione e nomina del proprio procuratore, avv. E F, in uno con procura notarile speciale;

Considerato che:

- quanto alla morte del ricorrente, questa Corte (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1757 del 29/01/2016) deve precisare che nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, nè consente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo;
- va poi preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevata dal Riscossore in controricorso, con la quale si rileva quale causa di inammissibilità del gravame la sua notifica non all'Agenzia delle Entrate presso la sede centrale di Roma, ma alla Direzione Provinciale dell'Agenzia stessa, ufficio Roma III;
- l'eccezione è priva di fondamento: va applicato infatti anche al ricorso per cassazione il principio già enunciato da questa Corte secondo il quale Sez. 5, Sentenza n. 441 del 14/01/2015) in tema di contenzioso tributario, la sentenza d'appello emessa in un giudizio, nel quale l' Agenzia delle entrate abbia partecipato senza il patrocinio dall'Avvocatura dello Stato, può essere notificata, ai fini della decorrenza del termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione, sia presso la sede centrale dell' Agenzia delle entrate sia presso la sede del suo ufficio periferico, che va considerato come organo del primo, con pari capacità di stare in giudizio ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo un modello assimilabile alla preposizione institoria di cui agli artt. 2203 e 2204 cod. civ. Né tale soluzione comporta un aggravio nell'esercizio del diritto di difesa nella fase di legittimità, poiché l'Ufficio centrale e quelli periferici, che emettono l'atto impugnato e curano il contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie, debbono comunque cooperare nell'attività di predisposizione della difesa tecnica dell'Agenzia delle Entrate nel giudizio di cassazione;
va altrettanto preliminarmente esaminata l'eccezione di giudicato pure formulata da Equitalia Sud s.p.a con riferimento alla statuizione di inammissibilità del ricorso in primo grado avverso il riscossore, che risulta esser stata emessa dalla CTP, come si indica nella sentenza qui impugnata;
- detta eccezione è invece fondata;
- si legge nella sentenza della CTR che "nella sentenza di I grado è stata affermata la inammissibilità per tardività del ricorso proposto
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