Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 18/05/2018, n. 12339

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In tema di personale del Servizio Sanitario Nazionale, l'incarico di coordinatore previsto dall'art. 10 del c.c.n.l. del biennio economico 2000-2001, una volta superata la fase transitoria, può essere conferito dalle aziende sanitarie con un atto formale ai soggetti in possesso del requisito minimo di anzianità solo previa definizione dei criteri generali ai quali le aziende medesime devono attenersi nella scelta del dipendente al quale affidare il coordinamento.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 18/05/2018, n. 12339
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12339
Data del deposito : 18 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

18 MAG. 2018 AULA 'B' 12339/ 1 8 A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: T N R.G. N. 5622/2013 E S E - E N O Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO Presidente Cron. 12339 I Z A R T S I G Dott. LUCIA TRIA Consigliere Rep. E R E T N E S Ud. 21/02/2019 * Dott. DANIELA BASUTTO Consigliere CC Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Rel. Consigliere ConsigliereDott. ALFONSINA DE FELICE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5622-2013 proposto da: C. F. GDAMNT47P65D086F, GAUDIO MARIA ANTONIETTA VIA ARNO 6, presso elettivamente domiciliata in ROMA, ORESTE MORCAVALLO, che la lo studio dell'avvocato rappresenta e difende unitamente all'avvocato ULPIANO MORCAVALLO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA ;
2018 - intimata 819 avversO la sentenza n. 235/2012 della CORTE D'APPELLO di CZARO, depositata il 07/03/2012 R.G.N. 2520/08;
R.G 5622/2013 RILEVATO CHE 1. la Corte di Appello di Catanzaro ha respinto l'appello di M A G avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva rigettato la domanda proposta nei confronti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza volta ad ottenere il pagamento, con decorrenza dal 1° settembre 2001, dell'indennità di coordinamento ex art. 10 C.C.N.L. 2000/2001 per i dipendenti del comparto sanità;

2. la Corte territoriale ha rilevato che le parti collettive, in sede di prima applicazione, hanno previsto l'attribuzione della speciale indennità ai collaboratori professionali sanitari inquadrati nella categoria D alla data del 31 agosto 2001;

3. l'appellante, invece, a detta data risultava ancora inquadrata nella categoria C, sicché la stessa non poteva vantare alcun diritto soggettivo, alla luce del disposto del comma 7 del richiamato art. 10 che subordina l'erogazione dell'indennità a valutazioni discrezionali dell'azienda;

4. infine il giudice di appello ha osservato che, quanto alla fase del rapporto di lavoro successiva al 1° settembre 2001, sempre l'art. 10 ha rinviato al contratto di cui al comma 4 dell'art. 9, in relazione al quale nulla era stato dedotto dalla lavoratrice, che, quindi, non aveva fornito la prova dell'esistenza della normativa contrattuale in questione;

5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso M A G sulla base di due motivi, ai quali non ha opposto difese l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, rimasta intimata.

CONSIDERATO CHE

1. il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia la «violazione o comunque falsa applicazione dell'art. 10, primo, secondo e settimo comma del contratto collettivo nazionale di lavoro pubblico del comparto Sanità biennio economico 2000-2001, nella parte in cui prevede che l'indennità di coordinamento sia attribuita ed erogata, già in prima applicazione e senza margini di discrezionalità per l'azienda datrice di lavoro, ai dipendenti aventi originaria categoria di inquadramento C, poi transitati nella categoria D, che abbiano svolto funzioni di effettivo coordinamento... già al 31 agosto 2001»;

1.1 la ricorrente sostiene, in sintesi, che l'esegesi della normativa contrattuale fatta propria dalla Corte territoriale: contrasta con quanto affermato da Cass. 27 aprile 2010 n. 10009;
legittima un ingiustificato trattamento discriminatorio;
non tiene conto del principio in forza del quale il regolamento contrattuale non può prevedere condizioni der unilaterali meramente potestative;

1.2. ribadito che l'esercizio di effettive funzioni di coordinamento alla data del 31 agosto 2001 era stato provato attraverso la

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