Cass. pen., sez. II, sentenza 31/07/2018, n. 36962

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 31/07/2018, n. 36962
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36962
Data del deposito : 31 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da : SE AN nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Ancona del 20/2/2018;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Mariella De Masellis che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso ;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del Riesame di Ancona in sede di appello, ha rigettato il ricorso avverso ordinanza della Corte d'appello di Ancona del 25/1/2018 con la quale è stato disposto l'aggravamento della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, applicato al SE in relazione al delitto di tentata rapina aggravata , sostituendo la misura con quella della custodia in carcere .

2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione l'indagato deducendo il vizio di violazione di legge ed omessa e manifesta illogicità della motivazione poiché il Tribunale non avrebbe considerato che, nel caso di specie, data l'entità della pena inflitta per il delitto di rapina (anni due e mesi otto di reclusione di cui già espiati anni 1 e mesi tre di reclusione) e la condotta contestata ( art. 337 e 607 c.p.), si sarebbe dovuto applicare, quale misura maggiormente adeguata, quella degli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico.

3. Il Tribunale, poi, avrebbe dovuto considerare che nel caso di specie non si versava in ipotesi di violazione alle prescrizioni della misura, che avrebbero potuto giustificare , quale risposta sanzionatoria, l'aggravamento ex art. 276 c.p.p., ma in ipotesi di sostituzione della misura , con la conseguenza di dover valutare anche i profili di proporzionalità e adeguatezza della misura applicata, tenuto conto che la restrizione in carcere rappresenta l'extrema ratio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 606 comma 1 cod. proc. pen., in quanto con esso vengono proposte censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata. A questo riguardo più volte questa Corte ha ribadito che, nel momento del controllo della motivazione, non si deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né si deve condividerne la giustificazione, dovendosi,

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