Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/12/2022, n. 36481
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Testo completo
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29214-2021 proposto da: CONFEZIONI LARAS DI LUCADEI SANTA C. S.N.C. in liquidazione, in persona del liquidatore pro - tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G.
MAZZINI
114/A, presso lo studio dell'avvocato A D V, rappresentata e difesa dall'avvocato R A;
-ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 112/2021 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 21/07/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere A C. letta la memoria depositata dalla difesa della ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ricorso notificato il 1° luglio 2016, la Confezioni Laras di Lucadei C. s.n.c. in liquidazione proponeva ricorso, dinanzi al TRAP del Lazio, per ottenere il residuo risarcimento dei danni subiti dalla propria azienda per l’esondazione del fiume Tronto, verificatosi per tre giorni consecutivi nel mese di aprile 1992 e causata dall’errata progettazione degli argini di tale fiume, per il cui evento agli alluvionati, tra cui essa ricorrente, erano stati erogati indennizzi parziali – tra il 1994 e il 1998 – prima dell’accertamento di qualsiasi responsabilità (come disposto dalla legge n. 505/1992 e dalla L.R. Marche n. 17/1993), al fine di contrastare gli effetti economici dallo stesso prodotti. Si costituiva in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, eccependo l’intervenuta prescrizione quinquennale o decennale, decorrente al più tardi dall’evento dannoso. L’adito TRAP, con sentenza n. 1833/2020, rigettava la domanda, accogliendo la formulata eccezione di prescrizione decennale, pur ritenendola decorrente dalla data di rinvio a giudizio dell’imputato per il reato di inondazione colposa (ancorché dichiarato prescritto), compensando le spese giudiziali.
2. Decidendo sull’appello avanzato dalla ricorrente soccombente, cui resisteva il citato Ministero, il TSAP, con sentenza n. 112/2021 (depositata il 21 luglio 2021), lo dichiarava inammissibile per la ravvisata violazione dell’art.342 c.p.c., sul presupposto della sua rilevata genericità con riferimento alle argomentazioni incentrate sulla contestazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione e sulla durata della stessa ma ritenendo che fosse mancata una specifica correlazione critica della soluzione giuridica adottata nell’impugnata decisione di primo grado.
3. La Confezioni Laras di Lucadei C. s.n.c. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del TSAP, articolandolo in unico motivo, illustrato da memoria. L’intimato Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’unico formulato motivo, la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e la violazione dell’art. 112 c.p.c. In particolare, la ricorrente – dopo aver riportato il contenuto della sentenza di primo grado e quello dell’atto di appello –ha,
MAZZINI
114/A, presso lo studio dell'avvocato A D V, rappresentata e difesa dall'avvocato R A;
-ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 112/2021 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 21/07/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere A C. letta la memoria depositata dalla difesa della ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ricorso notificato il 1° luglio 2016, la Confezioni Laras di Lucadei C. s.n.c. in liquidazione proponeva ricorso, dinanzi al TRAP del Lazio, per ottenere il residuo risarcimento dei danni subiti dalla propria azienda per l’esondazione del fiume Tronto, verificatosi per tre giorni consecutivi nel mese di aprile 1992 e causata dall’errata progettazione degli argini di tale fiume, per il cui evento agli alluvionati, tra cui essa ricorrente, erano stati erogati indennizzi parziali – tra il 1994 e il 1998 – prima dell’accertamento di qualsiasi responsabilità (come disposto dalla legge n. 505/1992 e dalla L.R. Marche n. 17/1993), al fine di contrastare gli effetti economici dallo stesso prodotti. Si costituiva in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, eccependo l’intervenuta prescrizione quinquennale o decennale, decorrente al più tardi dall’evento dannoso. L’adito TRAP, con sentenza n. 1833/2020, rigettava la domanda, accogliendo la formulata eccezione di prescrizione decennale, pur ritenendola decorrente dalla data di rinvio a giudizio dell’imputato per il reato di inondazione colposa (ancorché dichiarato prescritto), compensando le spese giudiziali.
2. Decidendo sull’appello avanzato dalla ricorrente soccombente, cui resisteva il citato Ministero, il TSAP, con sentenza n. 112/2021 (depositata il 21 luglio 2021), lo dichiarava inammissibile per la ravvisata violazione dell’art.342 c.p.c., sul presupposto della sua rilevata genericità con riferimento alle argomentazioni incentrate sulla contestazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione e sulla durata della stessa ma ritenendo che fosse mancata una specifica correlazione critica della soluzione giuridica adottata nell’impugnata decisione di primo grado.
3. La Confezioni Laras di Lucadei C. s.n.c. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del TSAP, articolandolo in unico motivo, illustrato da memoria. L’intimato Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’unico formulato motivo, la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e la violazione dell’art. 112 c.p.c. In particolare, la ricorrente – dopo aver riportato il contenuto della sentenza di primo grado e quello dell’atto di appello –ha,
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