Cass. civ., sez. II, sentenza 22/03/2018, n. 07181

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 22/03/2018, n. 07181
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07181
Data del deposito : 22 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso 17232-2013 proposto da: B ELISABETTA e B PASQUALE, elettivamente domiciliati a ROMA, Via C. Beccaria 84, presso lo studio dell'Avvocato L M M e rappresentata e difesa dall'Avvocato FELICE SCOTTO per procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

B ISIDORO, elettivamente domiciliato ad ERCOLANO, c.so Resina 350, presso lo studio dell'Avvocato Z S che, unitamente all'Avvocato P S, Io rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1828/2012 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/5/2012;
udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 18/12/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;
sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, dr. A C, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il rigetto;
sentito, per i ricorrenti, l'Avvocato FELICE SCOTTO.

FATTI DI CAUSA

E B, in proprio e quale procuratore speciale del fratello P B, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Napoli, I B, chiedendo che fosse dichiarato lo scioglimento della comunione dei beni ad essi devoluti, per testamento, dal padre G B, deceduto il 18/8/1996 (costituiti da un fabbricato sito ad Ercolano, via Marittima 77, articolato su due livelli e riportato nel NCT al foglio 20, p.11a 109, e da un fondo agricolo di circa un moggio, posto sul versante opposto della predetta strada, censito in catasto al foglio 20, p.11a 108), e che si procedesse alla formazione di un progetto divisionale sulla base delle volontà espresse dal de cuius nel testamento, il quale, in particolare, aveva disposto che il terreno dovesse essere attribuito per la metà ad I e per l'altra metà, in parti uguali, agli altri due figli, mentre il fabbricato rurale doveva andare in parti uguali tra tutti e tre i figli. I B si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità della domanda di divisione ai sensi ell'art. 734 Ric. 2013 n. 17232, Sez. 2, UP del 18 dicembre 2017 3 c.c., in quanto il testatore aveva già provveduto a dividere i beni tra i coeredi dettando le norme e i criteri per la formazione delle relative porzioni, sicché la divisione poteva riguardare solo la casa rurale, e proponendo domanda riconvenzionale relativamente alle spese funerarie ed alle imposte di successione da lui sostenute. Il tribunale di Napoli, con sentenza del 9/7/2004, sulla scorta delle disposizioni del testatore e del progetto redatto dal consulente tecnico di ufficio, ha provveduto all'assegnazione del terreno, per un quota di 1/2 a I B e per le quote di 1/4 ciascuno, agli altri due germani, e, ritenendo il fabbricato rurale comodamente divisibile in tre porzioni, ha provveduto all'assegnazione di ciascuna di esse ai tre coeredi, rigettando, infine, la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto. I B ha proposto appello, censurando, in particolare, la sentenza del tribunale nella parte in cui ha ritenuto divisibile il fabbricato rurale, pur trattandosi, in realtà, di un immobile non comodamente divisibile. L'appellante ha, quindi, chiesto che il fabbricato rurale fosse dichiarato indivisibile e, di conseguenza, fosse compreso, a norma dell'art. 720 c.c., nella porzione dell'istante, con addebito dell'eccedenza, ribadendo, infine, la domanda riconvenzionale rigettata dal giudice in primo grado. E B e P B hanno resistito all'appello chiedendone il rigetto. Gli appellati, in particolare, hanno eccepito che la decisione del giudice di primo grado aveva sostanzialmente accolto le ragioni dell'appellante e che la decisione relativa all'indivisibilità del bene era immune da vizi Ric. 2013 n. 17232, Sez. 2, UP del 18 dicembre 2017 logico-giuridici, sicché l'appellante non aveva interesse alla proposizione dell'appello. Gli appellati hanno, inoltre, eccepito che la critica mossa alla consulenza tecnica d'ufficio era inammissibile in quanto tardiva ed infondata, al pari della domanda riconvenzionale, in quanto non provata. La corte d'appello di Napoli, con sentenza del 22/5/2012, in parziale accoglimento dell'appello proposto da I B, ha dichiarato l'indivisibilità del fabbricato rurale, sito ad Ercolano, via Marittima 77, riportato nel NCT del predetto Comune al foglio 20, p.11a 109, attribuendolo per intero ad I B, e condannando l'appellante, in ragione delle spese dallo stesso anticipate, al pagamento, a titolo di conguaglio, a ciascuna delle altre parti, della somma di C. 31.756,93, oltre rivalutazione ed interessi legali fino al soddisfo;
per il resto, ha confermato la sentenza impugnata. La corte, in particolare, dopo aver dato atto che non avevano costituito oggetto di gravame e che erano, dunque, passate in giudicato le determinazioni del giudice di primo grado in ordine all'assegnazione delle porzioni del fondo rustico e ritenuto, per l'effetto, irrilevanti sia le critiche svolte dall'appellante in ordine alla valutazione della quota di terreno assegnata ai fratelli per non aver tenuto conto del valore aggiunto derivante dalla coltivazione svolta sullo stesso, sia le sopravvenute alienazioni di quote dei lotti afferenti il fondo da parte dei fratelli Brancaccio in conformità alla disposta divisione, e dopo aver affermato la sussistenza dell'interesse ad impugnare in capo all'appellante "avendo egli sostenuto - nel primo grado di giudizio - la natura indivisibile del fabbricato Ric. 2013 n. 17232, Sez. 2, UP del 18 dice e 2017 rurale e richiesto di conseguenza che lo stesso venisse assegnato a lui, con conguaglio in denaro M favore dei germani", risultando, quindi, evidenti "l'intento e la possibilità in capo al predetto, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile nel caso in cui il proposto gravame venga in tutto o in parte accolto", ha ritenuto che il fabbricato rurale facente parte della massa ereditaria, dotato di una superficie utile abitabile di circa mq. 117, oltre alle aree esterne, coperte e scoperte, non fosse comodamente divisibile: la corte, infatti, premesso che, in tema di divisione giudiziale, l'art. 718 c.c., il quale riconosce a ciascun coerede il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti, trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo in caso di non divisibilità del bene ma anche in ogni ipotesi in cui lo stesso non sia comodamente divisibile, e che un bene non è comodamente divisibile quando, pur risultando possibile il suo frazionamento sotto il profilo materiale, non siano realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero, ha osservato, per un verso, che lo stesso consulente tecnico d'ufficio, arch. M, aveva rilevato che la divisione del fabbricato in tre lotti, ognuno pari ad un terzo, avrebbe comportato l'ottenimento di unità immobiliari di consistenza troppo esigua, in considerazione del fatto che gli ambienti al primo piano aventi come servizi una sola cucina ed un bagno, Ric. 2013 n. 17232, Sez. 2, UP del 18 dicembre 2017 non erano comodamente frazionabili in più unità, e che, per quanto riguardava i piani inferiori, vi erano alcuni ambienti seminterrati o scarsamente accessibili, concludendo, quindi, nel senso che la divisione in tre lotti doveva ritenersi non comoda sotto il profilo igienico-sanitario e commerciale, ed, in ogni caso, possibile solo a condizione di dotare i tre lotti dei necessari requisiti igienico-sanitari e funzionali, e, per altro verso, che, "a prescindere da ogni problematica in ordine alla fattibilità amministrativa del frazionamento..., alla ottenibilítà della relativa concessione edilizia ed alla effettiva abitabilità delle singole unità ... va in ogni caso evidenziato che le unità ricavate dal frazionamento in esame risulterebbero di dimensioni decisamente ridotte ed in specie il lotto n. 6 avrebbe una superficie di appena 27,98 mq complessivi e sarebbe costituito - per quanto riguarda gli ambienti al chiuso - da un locale al piano seminterrato, uno al piano cantinato, un altro al piano terra ed infine l'ultimo al primo piano;
il lotto n. 7 di mq. 44,98, sarebbe posto integralmente al piano terra, mentre il lotto n. 8 di mq 43,84, si troverebbe prevalentemente al primo piano". "Tale aspetto - ha osservato la corte - incide in modo significativo sulla possibilità di ritenere il bene de quo comodamente divisibile. Difatti, con particolare riferimento al predetto lotto n. 6 si deve evidenziare che verrebbe a realizzarsi una unità di dimensioni estremamente ridotte (mq. 27,98) i cui vani - di dimensioni evidentemente minime - si trovano disseminati al piano seminterrato, al piano cantinato, al piano terra ed infine al primo piano. Il tutto, con la conseguente pretermissione di aspetti determinanti, quali: la accessibilità, la Ric. 2013 n. 17232, Sez. 2, UP del 18 dicembre 2017 vivibilità e la salubrità de/locali". La corte ha, poi, aggiunto che "al fine di poter realizzare il frazionamento ..., oltre alle previste spese per le pratiche amministrative pari complessivamente ad euro 1.500,00 (il cui esito allo stato resta comunque una incognita...), è necessario un esborso complessivo di C. 11.800,00 per i lavori a farsi. Più specificamente: euro 9.800,00 per il lotto n. 6, euro 1.750,00 per il lotto n. 7 ed euro 250,00 per il lotto n. 8", per un totale di C. 13.300,00, che costituisce "un notevole costo che incide in modo significativo sul valore del fabbricato e - di riflesso - sulla entità della massa da dividere residuata all'esito de/lavori". E se si considera - ha aggiunto la corte - che il consulente, una volta ipotizzato il frazionamento del fabbricato in tre unità, ha quantificato separatamente il valore di queste ultime pervenendo ad un valore complessivo delle stesse di C. 96.362,92, i
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