Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/06/2005, n. 13534

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La materia delle cause relative a tributi - imposte automobilistiche - diversi da quelli che sono oggetto della giurisdizione delle commissioni tributarie ex art. 2 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ostando l'art. 5 cod. proc. civ. all'applicazione dell'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rientra nella competenza del tribunale ex art. 9, secondo comma, cod. proc. civ. e, specificamente, ai sensi dell'art. 8 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, è territorialmente competente il tribunale civile del luogo dove risiede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato nel cui distretto trovasi l'ufficio tributario che ha liquidato la tassa controversa.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/06/2005, n. 13534
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13534
Data del deposito : 23 giugno 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. F U - Presidente -
Dott. M G V A - Consigliere -
Dott. F N - Consigliere -
Dott. M A - rel. Consigliere -
Dott. V B - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso per regolamento di competenza rgn 3834/2004, proposto da:
TRIBUNALE DI RAGUSA con ordinanza 5 gennaio 2004;



- ricorrente -


contro
il signor G P;



- intimato -


avverso la sentenza 21 giugno 2001 del Giudice di pace di Ragusa;

udita la relazione sulla causa svolta nella Camera di consiglio del 15 aprile 2005 dal Cons. Dr. A M;

vista la nota del 20 dicembre 2004 del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. G V, il quale chiede che sia dichiarata la competenza del tribunale di Catania;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato:
a) che il signor P G ha proposto dinanzi al Giudice di pace di Ragusa opposizione alla cartella di pagamento, notificatagli il 5 ottobre 200, con la quale la Montepaschi Serit, concessionaria del servizio di riscossione tributi per la Provincia di Ragusa, gli aveva richiesto il pagamento di L. 1.393.445, a titolo di tassa di proprietà dell'auto per il 1993 e accessori, deducendo la prescrizione del credito;

b) che il Giudice di pace di Ragusa, con sentenza 21 giugno 2001, ha dichiarato la propria incompetenza per materia a giudicare dell'opposizione di cui al capoverso a), rimettendo le parti avanti al Tribunale di Ragusa;

c) che, riassunta la causa davanti al Tribunale di Ragusa, il Ministero delle finanze ha chiesto che il Tribunale dichiarasse la propria incompetenza ex art. 25 c.p.c., perché la competenza spetterebbe al Tribunale di Catania, cioè della città nella quale ha sede l'Avvocatura distrettuale dello Stato;

d) che il Tribunale di Ragusa, ritenuta fondata l'eccezione del Ministero, ha chiesto d'ufficio il regolamento di competenza ex art. 45 e 47 c.p.c.;

e) che il Pubblico Ministero, con nota del 6 luglio 2004, ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Catania;

f) che la causa è relativa a tributi - imposte automobilistiche - diversi da quelli che sono oggetto della giurisdizione delle Commissioni tributarie ex art. 2 D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, ostando l'art. 5 c.p.c. all'applicazione dell'art. 12 L. 28 dicembre 2001, n. 448, e che essa rientra, pertanto, nella competenza del
Tribunale ex art.

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