Cass. pen., sez. V, sentenza 04/10/2021, n. 1761

CASS
Sentenza
4 ottobre 2021
0
0
05:06:40
CASS
Sentenza
4 ottobre 2021

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

Non sussiste alcun rapporto riconducibile all'ambito di operatività dell'art. 15 cod. pen. tra il reato di cui all'art. 615-ter cod. pen., che sanziona l'accesso abusivo ad un sistema informatico, e quello di cui all'art. 167 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente l'illecito trattamento di dati personali, trattandosi di fattispecie differenti per condotte finalistiche e attività materiali che escludono la sussistenza di una relazione di omogeneità idonea a ricondurle "ad unum" nella figura del reato speciale, "ex" art. 15 cod. pen.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 04/10/2021, n. 1761
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1761
Data del deposito : 4 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

0176 1-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PAOLO ANTONIO BRUNO - Presidente Sent. n. sez. 2404/2021 UP 04/10/2021 EDUARDO DE GREGORIO GIUSEPPE DE MARZO R.G.N. 33088/2020 ALESSANDRINA TUDINO Relatore ANDREA VENEGONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'LO DA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo تھا udito il difensore CAMERALIZZATA RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata del 26 febbraio 2020, la Corte d'appello di Genova ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale in sede del 15 giugno 2018, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di DE D'AN per il reato di accesso abusivo a sistema protetto, aggravato dalla qualità di pubblico ufficiale, concesso le attenuanti generiche equivalenti e rideterminato la pena. 1 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato per mezzo dei difensori, Avv. Daniele Minotti e Pietro Bogliolo, affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in riferimento all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in presenza di accessi a siti liberamente consultabili o, comunque, visitati per ragioni di lavoro e, in ogni caso,consentiti dal titolare delle relative credenziali, non risultando documentalmente escluso che il coimputato RF, assolto in primo grado, avesse fornito i dati identificativi al ricorrente.

2.2. Con il secondo motivo, deduce analoga censura quanto all'esclusione dell'assorbimento del reato nella fattispecie speciale di cui all'art. 167 d. lgs. 167/2003. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137 del 20 settembre 2021, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Con memoria in data 28 settembre 2021, il Difensore ha formulato per iscritto le proprie conclusioni, insistendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo è del tutto aspecifico e, in ogni caso, completamente لما versato in fatto.

1.1. La Corte territoriale ha analiticamente disaminato gli indicatori che, nella valutazione complessiva richiesta ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, debbono orientare l'interprete, valorizzando - pur escluso ogni profilo di danno economico - il numero elevato degli accessi;
la natura riservata, o comunque non direttamente accessibile, delle informazioni carpite;
le modalità fraudolente di acquisizione delle credenziali;
la qualifica soggettiva dell'imputato e la violazione dei doveri di fedeltà. Trattasi di valutazione incensurabile nella presente sede in quanto da un lato adeguatamente motivata e, dall'altro, pienamente conforme allo standard declinato dalla giurisprudenza di legittimità. 2 1.2. Questa Corte ha, invero, chiarito, nella sua più autorevole composizione (Sez. Un., n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) come, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131- bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richieda una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. In tal senso, si è rimarcata l'esigenza di una ponderata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie, in quanto è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore;
«qualunque reato, anche l'omicidio, può essere

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi