Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/10/2022, n. 40345

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/10/2022, n. 40345
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40345
Data del deposito : 26 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 28/05/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere L V;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 18 novembre 2014, il Magistrato di Sorveglianza di Novara respinse l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta da A A, detenuto in esecuzione di condanne definitive. Contro questo provvedimento A propose opposizione al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino che, con ordinanza in data 8 giugno 2015, dichiara non luogo a provvedere perché il ricorso in opposizione non era stato notificato al Procuratore generale e alla Agenzia delle entrate. Tale provvedimento è stato annullato dalla Corte di cassazione con sentenza in data 11 maggio 2016. La sentenza di annullamento ha chiarito: che, nei procedimenti di opposizione

contro

- i provvedimenti emessi in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione passiva compete all'Agenzia delle entrate;
che, quando il ricorso in opposizione sia stato tempestivamente depositato presso il giudice ad quem, anche se non è stato notificato alla Direzione regionale delle entrate a cura dell'istante, il gravame non è inammissibile non essendo tale sanzione prevista dalla legge. A seguito dell'annullamento il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino è stato nuovamente investito del ricorso e lo ha respinto nel merito con ordinanza n. 1293 del 28 maggio 2020. Ha rilevato, infatti, che A ha riportato condanne definitive per violazione dell'art. 416 bis cod. pen., ha ritenuto applicabile la presunzione di superamento del reddito sancita dall'art. 76 comma 4 bis d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e ha ritenuto che tale presunzione non fosse superata dalla documentazione allegata 2. Contro l'ordinanza del 28 maggio 2020, A A ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 99 d.P.R n. 115/2002. Il ricorrente lamenta violazione dell'art. 76 comma 4 bis d.P.R. 115/2002 e «violazione delle regole che presiedono alla motivazione delle decisioni giudiziarie in relazione al necessario vaglio delibativo delle questioni devolute con l'atto di impugnazione». Sostiene, in particolare: - che il provvedimento di rigetto avrebbe attribuito valore alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia secondo il quale A avrebbe percepito con regolarità lo stipendio garantito dall'organizzazione di appartenenza che provvederebbe anche ai bisogni dei suoi familiari, ma tali dichiarazioni sono prive di riscontro, e sono state ritenute aprioristica-mente attendibili ancorché fatte oggetto di una denuncia per calunnia sporta da A nei confronti del dichiarante;- che il ricorrente ha documentato di aver intrapreso «un percorso di autoriforma» improntato sugli studi accademici e di essere aiutato dalla madre, la quale, ogni mese, gli invia in carcere un vaglia postale. La difesa sottolinea che, a seguito della sentenza n. 139 del 2010 della Corte costituzionale, la presunzione prevista dall'art. 76 comma 4 bis d.P.R. n. 115/2002 non ha più carattere assoluto: i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati ivi indicati, sono ammessi a provare lo stato di non abbienza e il giudice ha il compito di verificare l'attendibilità di tali allegazioni, avvalendosi di ogni necessario strumento di indagine.

3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
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