Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/11/2021, n. 42075
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: T R nato a GALATINA il 18/05/1991 avverso la sentenza del 08/01/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere M N;udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto Procuratore K T che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. E' presente l'avvocato A S del foro di ROMA in sostituzione dell'avvocato B G del foro di LECCE, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, in difesa di R T che insiste per la conferma della sentenza impugnata ed il rigetto del ricorso. Deposita conclusioni e nota spese. E' presente l'avvocato DE P P del foro di LECCE in difesa di DE LUCA ALESSIO, ATTANASI MARIA, DE LUCA MARIA, DE LUCA LUCIA VITA, DE LUCA CHIARINA, DE LUCA ANTONIO, DE LUCA COSIMA e DE LUCA GIUSEPPA che insiste per la conferma della sentenza impugnata ed il rigetto del ricorso. Deposita conclusioni e nota spese. E' presente l'avvocato M L V del foro di LECCE in difesa di DE LUCA PIERO che insiste per la conferma della sentenza impugnata ed il rigetto del ricorso. Deposita conclusioni e nota spese. E' presente l'avvocato D G P del foro di LECCE in difesa di T R che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. ,I. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 8 gennaio 2019 la Corte d'Appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale del Tribunale di Lecce con cui Raffaele T è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 589, commi 1 e 2 cod. pen., perché con imprudenza negligenza ed imperizia ed in violazione dell'art. 154 C.d.S., omettendo, prima di effettuare la manovra di svolta a sinistra, di assicurarsi del traffico che proveniva da tergo e di segnalare adeguatamente le proprie intenzioni di marcia con gli indicatori discrezionali, nel corso della manovra per accedere ad una strada trasversale posta a sinistra andava a collidere con il motociclo condotta da Luigi De Luca, cagionandone la morte . 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, affidandolo a due distinti motivi. 3. Con il primo lamenta la violazione della legge processuale in relazione al disposto dell'art. 242 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione. Ricorda che il Tribunale di Lecce disponeva ex art. 507 cod. proc. pen. l'acquisizione di un libretto di uso e manutenzione in lingua inglese, relativo al modello Mini Cooper mod. Clubman prodotto dalla parte civile, ritenendola assolutamente necessaria ai fini della decisione, nonostante l'opposizione dell'imputato, che impugnava l'ordinanza con l'atto di appello, formulando specifico motivo. Con la doglianza l'imputato faceva valere la mancata traduzione del manuale redatto in lingua straniera, non essendo possibile evincere con certezza che detto documento si riferisse al modello di automobile condotto da T, né essendo intellegibile il suo contenuto. Censura la risposta della Corte di appello con cui si afferma che l'obbligo di usare la lingua italiana è limitato agli atti da compiere nel procedimento, e non a quelli già formati, salvo che la parte richiedente, quando il documento assuma rilievo in ordine ai fatti da provare, precisi le ragioni che rendono utile la traduzione del medesimo ed il pregiudizio derivante dalla sua mancanza. Richiama la sentenza delle Sezioni Unite Martin (n. 11227 del 06/11/1992) secondo la quale dall'acquisizione della 'prova nuova' ex art. 507 cod. proc. pen. discende il diritto della parti di formulare richieste di prova contraria. Sostiene che tale diritto, in analogia con quanto previsto dall'art. 495 cod. proc. pen., ed alla luce del disposto dell'art. 111 Cost., deve poter essere esercitato anche dopo l'assunzione della prova, posto che solo dopo quel momento emergono i temi su cui esercitare la controprova. Siffatto diritto non è stato assicurato nel caso di specie, con il risultato che la decisione si fonda sulle risultanze del manuale d'uso in lingua inglese, avendo i giudici del merito tratto dalle istruzioni che il conducente dell'auto non avesse inserito l'indicatore di direzione prima di effettuare la svolta. Rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale che è incorsa in travisamento delle risultanze procedimentali, la difesa rappresentò tempestivamente -all'udienza del 24 maggio 2015, allorquando venne formulata istanza di acquisizione del manuale- con rituale opposizione le ragioni del pregiudizio alle garanzie difensive dell'imputato. La violazione dell'art. 242 cod. proc. pen. impone, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e conseguentemente quello della sentenza che ne è derivata. 4. Con il secondo motivo si duole del vizio di motivazione sotto il profilo della carenza e della manifesta illogicità. Assume che la motivazione per relationem, cui la sentenza impugnata denuncia di fare ricorso, esaudisce l'obbligo motivazionale solo allorquando il giudice di appello sviluppi un autonomo vaglio delle ragioni critiche introdotte con l'atto di gravame. Al contrario, la Corte territoriale omette di approfondire il motivo formulato in ordine al principio di affidamento sul comportamento del terzo gravato da obblighi cautelari, appiattendosi sulla decisione di primo grado. Riprende l'elaborazione dottrinale in materia di cooperazione colposa e violazione degli obblighi precauzionali relazionali, e calandola nell'ambito della circolazione stradale osserva che l'espansione del dovere di diligenza, secondo la giurisprudenza di legittimità, va a colmare la lacuna dell'osservanza della regola prudenziale da parte del terzo solo allorquando il suo comportamento imprudente rientri nel limite generale di prevedibilità ed evitabilità, da valutarsi nel caso concreto. Sostiene che la Corte territoriale ha omesso di esaminare congiuntamente, alla luce di detto principio, le condotte tenute dai conducenti coinvolti nel sinistro, concentrando la propria attenzione solo su quella realizzata dall'imputato, senza considerare che l'imputato facendo affidamento sul fatto che i veicoli che lo seguivano avrebbero ottemperato al loro dovere di diligenza, non compiendo manovre azzardate di sorpasso, svoltò a sinistra dopo avere ispezionato il traffico proveniente da tergo ed inserito l'indicatore di direzione. Rileva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il dovere di ispezionare la strada è circoscritto al momento temporale che precede la svolta, non estendendosi alla fase di esecuzione della manovra, nella quale il conducente non può distrarre l'attenzione dal suo normale campo visivo. Dunque, il ragionamento dei giudici di merito è errato, perché non esplora la rilevanza causale interruttiva della condotta tenuta dal conducente del motociclo, che avuto riguardo al tempo in cui iniziò la manovra di sorpasso dell'auto che seguiva quella dell'imputato e dei margini temporali di avvistamento dell'auto di T avrebbe potuto e dovuto, con valutazione ex ante, moderare la velocità per evitare la collisione.
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