Cass. civ., sez. II, sentenza 21/10/2021, n. 29319
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a seguente SENTENZA sul ricorso 13052-2016 proposto da: D'A M, rappresentato e difeso da sé stesso;- ricorrente -contro C E, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MACHIAVELLI, 25, presso lo studio dell'avvocato P C, rappresentato e difeso dall'avvocato V R;- controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 12/11/2015;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/2021 dal Consigliere Dott. G T;lette le conclusioni del P.M in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G B N che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., l'avvocato D'Aniello Mario chiedeva al Tribunale di Torre Annunziata la liquidazione delle proprie competenze professionali in relazione all'attività difensiva prestata, in favore del Condominio Edilarola di Vico Equense, via R. Bosco 833 (Condominio), in un procedimento cautelare svoltosi davanti all' ufficio giudiziario adito e nel conseguente giudizio di merito. Instauratosi il contraddittorio, il giudice monocratico, rilevato che la domanda proposta dal ricorrente era soggetta al rito speciale ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. 150 del 2011, rimetteva la causa dinanzi al collegio per la decisione. Il collegio rilevava, in linea di principio, che la competenza collegiale sulla richiesta del difensore, di liquidazione degli onorari nei confronti del proprio cliente, era già prevista in base al sistema previgente l'entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2011;e che la nuova disciplina nel prevedere, per tali procedimenti, l'applicazione del rito sommario, ha escluso la possibilità di disporre la conversione del rito da sommario in ordinario. Secondo il Tribunale, dalla impossibilità di disporre la conversione discendeva che, come avveniva nel sistema precedente, il ricorso del professionista doveva essere dichiarato inammissibile quando il cliente abbia sollevato contestazioni relative all' an debeatur. Ciò era avvenuto nel caso di specie, perché il Condominio, costituendosi, aveva eccepito la prescrizione. Il Tribunale rilevava che, nonostante la competenza collegiale fosse stata già chiarita dal giudice monocratico, il professionista aveva insistito nella pretesa, rimanendo per ciò giustificata l'imposizione a suo carico delle spese di lite. Per la cassazione dell'ordinanza, l'avv. D'Aniello ha proposto ricorso affidato a un unico motivo, con il quale denuncia violazione e falsa Ric. 2016 n. 13052 sez. 52 - ud. 10-06-2021 -2- applicazione degli artt. 3 e 14 del d. lgs. n 150 del 2011 e degli artt. 91, 702-bis e 702 -ter c.p.c. La decisione è oggetto di censura per avere il Tribunale riconosciuto, ai fini della regolamentazione delle spese, la soccombenza del professionista, che invece non sussisteva, per una molteplicità di ragioni: a) perché il procedimento ex art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011 è applicabile anche nell'ipotesi in cui il cliente sollevi contestazioni attinenti all'an della pretesa;b) perché il difensore, come emergeva dalla domanda introduttiva, aveva inteso adire il tribunale in composizione monocratica;c) perché la suddivisione fra competenza collegiale e monocratica non attiene alla competenza in senso proprio, ma riguarda la distribuzione degli affari all'interno del medesimo ufficio giudiziario: pertanto, seppure una simile questione fosse configurabile nella specie, la soluzione, in un senso o nell'altro, non poteva dar luogo a soccombenza;d) perché il soccombente «non poteva che essere individuato nel resistente condominio per avere insistito più volte per la dichiarazione di inammissibilità nonostante la stessa fosse espressamente esclusa da inequivoche disposizioni legislative». In via preliminare il ricorrente precisa di avere già riproposto la domanda dinanzi al medesimo Tribunale per l'accertamento del saldo delle proprie competenze. Nondimeno egli sottolinea essere suo interesse proporre ricorso straordinario per cassazione contro il provvedimento in relazione alla condanna alle spese. Il Condominio ha resistito con controricorso, con il quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, notificato a mezzo pec il 17 maggio 2016, dopo il decorso di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento, avvenuta il 12 novembre 2015: il fatto che la comunicazione del provvedimento sia avvenuta il 19 novembre 2015 non sposta in avanti il dies a quo della decorrenza, che rimane fissata in base alla data di pubblicazione. Si sostiene ancora, da parte del controricorrente, che il Ric. 2016 n. 13052 sez. 52 - ud. 10-06-2021 -3- ricorso è comunque inammissibile, perché proposto dopo il decorso del termine breve di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria. Si evidenzia infine una ulteriore ragione di inammissibilità del ricorso, derivante dalla avvenuta proposizione ex novo della domanda, che il controricorrente considera quale comportamento di tacita acquiescenza incompatibile con la volontà della parte di avvalersi della impugnazione. La causa, in un primo tempo fissata per la trattazione camerale all'udienza del 7 maggio 2020, è stata poi chiamata all'udienza camerale del 24 novembre 2020. In prossimità dell'udienza originaria entrambe le parti hanno depositato memoria. Il ricorrente ha depositato memoria integrativa in prossimità della nuova udienza del 24 novembre 2020, alla quale la causa è stata rimessa alla pubblica udienza e ulteriore memoria in vista della pubblica udienza.
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