Cass. civ., sez. I, ordinanza 04/12/2019, n. 31651

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 04/12/2019, n. 31651
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31651
Data del deposito : 4 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23577/2015 R.G. proposto da FALLIMENTO PROIETTORI LAMPO S.R.L., in persona del curatore p.t. Dott. D P, rappresentato e difeso dagli Avv. A A e R V, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, corso Trie- ste, n. 87;

- ricorrente -

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappre- sentante p.t. E B, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. U M, con domicilio eletto in Roma, largo G. Toniolo, n. 6;
- con troricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 236/15, depositata il 25 febbraio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2019 dal Consigliere G M.

FATTI DI CAUSA

1. La Proiettori Lampo S.r.l., già intestataria di cinque conti correnti (nn. 40264, 62485, 19775, 95582 e 79425) presso la Banca Agricola Man- tovana S.p.a., agenzia di Castel Goffredo, e titolare di un'apertura di credito di Lire 600.000.000, garantita da ipoteca volontaria fino a concorrenza di Li- re 1.350.000.000, convenne in giudizio la Banca, per sentire a) ridetermina- re il saldo finale dei conti, previa dichiarazione b) dell'illegittimità degl'inte- ressi debitori, principali ed anatocistici, e delle commissioni addebitate nel corso dei rapporti, anche in conseguenza di una distorta applicazione delle valute, c) del carattere usurario degl'interessi applicati sull'apertura di credi- to e sul conto n. 79425, d) della nullità dei rapporti nn. 19775 e 95582 e delle relative aperture di credito, nonché di un finanziamento di Lire 200.000.000 concesso il 2 luglio 1997 ed estinto il 7 agosto 1997, per inos- servanza del requisito della forma scritta nella stipulazione dei contratti, e e) dell'illiceità del comportamento tenuto dalla Banca, con f) la condanna della stessa al risarcimento dei danni. Si costituì la Banca, e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto. Nel giudizio, dichiarato interrotto a seguito della fusione della BAM con il Monte dei Paschi di Siena S.p.a., e riassunto nei confronti di quest'ultimo, spiegò intervento la Nuova Banca Agricola Mantovana S.p.a., in qualità di cessionaria dell'azienda bancaria.

1.1. Con sentenza del 16 giugno 2008, il Tribunale di Mantova accolse parzialmente la domanda, a) dichiarando non dovuti gl'interessi ultralegali e la commissione di massimo scoperto addebitati sui conti nn. 62485, 19817 e 95582, e b) gl'interessi passivi ultralegali, principali ed anatocistici, e la commissione di massimo scoperto addebitati sui conti nn. 62485, 19775 e 95582, c) dichiarando dovuti gl'interessi creditori al tasso legale sul conto n. 62485, d) dichiarando nullo il contratto di finanziamento e non dovuti i rela- tivi interessi e commissioni, addebitati sul conto n. 79425, e e) condannan- do la Nuova BAM al pagamento della somma di Euro 132.817,51, oltre inte- ressi legali e rivalutazione monetaria.

2. Sull'appello proposto dalla Proiettori Lampo nei confronti della Banca MPS, che propose appello incidentale, in qualità di società incorporante della BAM, il giudizio fu nuovamente dichiarato interrotto, per la dichiarazione di fallimento dell'attrice, e riassunto dal curatore.

2.1. Con sentenza del 25 febbraio 2015, la Corte d'appello di Brescia ha rigettato l'appello principale ed accolto parzialmente quello incidentale, ride- terminando la somma dovuta dalla Banca in Euro 109.758,49, oltre interessi e rivalutazione monetaria. A fondamento della decisione, la Corte ha confermato innanzitutto la validità dei contratti di apertura di credito relativi ai conti nn. 19775 e 95582, osservando che gli stessi richiamavano le norme registrate a Manto- va 18 novembre 1988, che all'art. 6 disciplinavano il contratto di apertura di credito, e richiamando la delibera del CICR del 4 marzo 2003 ed il d.m. 24 aprile 1992, nonché le istruzioni della Banca d'Italia che escludevano la ne- cessità della forma scritta nel caso in cui, come nella specie, l'apertura di credito fosse già prevista da un contratto di conto corrente stipulato per i- scritto. Ha confermato inoltre la validità dei contratti relativi ai conti nn. 19775, 95582 e 79425, nonostante la mancata sottoscrizione dei moduli da parte della Banca, rilevando che gli stessi, pur risultando formulati come di- chiarazioni unilaterali del cliente, erano stati sottoscritti da entrambe le par- ti, e ritenendo ininfluente, in assenza di una diversa manifestazione di vo- lontà della Banca, la circostanza che la sottoscrizione di quest'ultima fosse stata apposta per convalida delle firme, alla quale ha attribuito l'ulteriore ef- fetto di attestare la verifica dell'autenticità delle firme dei rappresentanti della correntista. Ha aggiunto che la produzione in giudizio dei contratti da parte della Banca ne aveva comportato il perfezionamento, non avendo l'at- trice manifestato precedentemente la volontà di revocare il proprio consen- so, ed avendo i contratti avuto esecuzione. La Corte ha poi confermato che il diritto della correntista agl'interessi creditori risultava prescritto fino all'8 giugno 1995, ritenendo ingiustificata l'insistenza dell'appellante sull'applicabilità della prescrizione decennale, in luogo di quella prevista dall'art. 2948 n. 4 cod. civ., ed osservando che, poi- ché il relativo accredito costituisce un pagamento effettuato dalla banca in favore del correntista, il diritto di quest'ultimo non sorge alla chiusura del rapporto, ma alle cadenze in cui gl'interessi devono essere accreditati, con la conseguenza che la prescrizione decorre da tale momento. Ha ritenuto invece generiche le censure riguardanti la legittimità delle valute, in quanto non corredate da specifici richiami alle annotazioni conte- state, ed aventi pertanto carattere esplorativo. Ha confermato che la dichia- razione di nullità del finanziamento di Lire 200.000.000 imponeva la depu- razione di tutti i conti correnti sui quali aveva inciso dagli effetti positivi e negativi per il cliente, ai fini della determinazione del giusto saldo finale, ri- chiesta dall'attrice. Ha ritenuto altresì corretta la riliquidazione dei conti, ef- fettuata dal c.t.u. mediante l'eliminazione di ogni effetto anatocistico. La Corte ha reputato altresì generiche le censure riguardanti l'esclusione del delitto di estorsione, ai fini dell'accoglimento della domanda di risarci- mento dei danni, rilevando che l'attrice non aveva fornito la prova delle mi- nacce asseritamente formulate dalla Banca per indurla a concedere una se- conda ipoteca;
premesso che quest'ultima era volta a sostituire la garanzia pignoratizia che assisteva il prestito ipotecario, realizzata il 31 agosto 1987, ha ritenuto irrilevante la circostanza che tale garanzia non fosse menzionata nell'atto pubblico di concessione del prestito, non potendosi escludere che la stessa fosse stata rilasciata non contestualmente all'erogazione, come pre- visto dalla richiesta dell'apertura di credito ipotecaria;
ha osservato in pro- posito che, non essendo stata concessa l'ipoteca in aggiunta, ma in sostitu- zione del pegno su titoli, la prospettata revoca degli affidamenti, in caso di mancata concessione della seconda ipoteca, costituiva esercizio di un diritto cui era estraneo ogni profilo minatorio, oltre a non aver arrecato alcun in- giusto profitto alla Banca. Ha escluso inoltre che la responsabilità della Ban- ca fosse stata dimostrata in riferimento alle lamentate segnalazioni alla Centrale dei rischi, rilevando che la sentenza di primo grado aveva tenuto conto anche della produzione in giudizio di una lettera della Banca d'Italia attestante le segnalazioni inviate dalla Banca, da cui emergeva che non era stato segnalato alcun ulteriore credito, rispetto a quello garantito dall'ipote- ca. Quanto all'appello incidentale, premesso che la mancata impugnazione degli estratti conto inviati dalla Banca nel termine semestrale di cui all'art. 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 154 precludeva solo la contestazione delle relative annotazioni contabili, e non anche quella della validità delle sotto- stanti operazioni, la Corte ha confermato l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degl'interessi passivi, richiamando l'indirizzo giurisprudenziale che la ritiene espressione di un uso negoziale inidoneo a derogare al divieto posto dall'art. 1283 cod. civ., avente carattere imperativo, ed escludendo che il ricorso delle banche alla relativa clausola abbia fatto sorgere una con- suetudine normativa, in assenza dell'elemento soggettivo a tal fine prescrit- to. Ha altresì escluso la possibilità di ritenere valida la predetta clausola ai sensi degli artt. 1825 e 1831 cod. civ., dichiarandoli inapplicabili alle opera- zioni bancarie in conto corrente, in quanto non richiamati dall'art. 1857 cod. civ., e ritenendo inammissibile il ricorso all'analogia, in considerazione delle differenze esistenti tra il conto corrente ordinario e quello bancario. Ha rite- nuto irrilevanti, in proposito, la cadenza trimestrale, semestrale o annuale della capitalizzazione e la mancata contestazione degli estratti conto, non- ché la pubblicazione degli avvisi sintetici e dei fogli informativi, confermando quindi la correttezza della liquidazione operata, per il periodo successivo al 9 luglio 1992, in base al tasso nominale minimo dei Buoni Ordinari del Teso- ro, dal momento che le operazioni attive cui si riferisce l'art. 117 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385 vanno identificate in quelle attive per la banca. La Corte ha ritenuto infine impraticabile, ai fini della determinazione dell'indebito, la rettifica del saldo iniziale dell'estratto conto relativo al peri- odo successivo a quello mancante tra gli estratti conto prodotti dall'attrice, osservando che quest'ultima, cui incombeva l'onere di produrre tutti gli e- stratti conto relativi al periodo da considerare, non vi aveva provveduto per intero, ed escludendo la possibilità di prescindere dalle operazioni di addebi- to ed accredito succedutesi nel periodo non documentato;
ha quindi conclu- so per la necessità di considerare autonomi i periodi separati dall'interruzio- ne e di equiparare a conti correnti a sé stanti le movimentazioni relative ai predetti periodi.
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