Cass. civ., sez. III, sentenza 03/12/2003, n. 18476

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime2

In materia di trasporto marittimo, il contratto di raccomandazione intercorrente tra il raccomandatario e l'impresa nautica integra un'ipotesi di mandato con rappresentanza avente ad oggetto il compimento di atti giuridici concernenti l'attività di appoggio alla nave in arrivo o in partenza, con esclusione di qualsiasi attività di natura viceversa strettamente materiale (quale ad esempio quella cosiddetta di impresa di sbarco, il cui svolgimento costituisce pertanto oggetto di un diverso contratto). Ne consegue che il raccomandatario, in relazione al compimento dell'attività propria del contratto di raccomandazione, può incorrere in responsabilità di natura esclusivamente extracontrattuale nei confronti del terzo danneggiato, il quale ha peraltro in tal caso azione, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., per far valere anche la responsabilità contrattuale del raccomandante.

Nel trasporto marittimo, in caso di deposito della merce a favore del ricevitore conseguente allo sbarco - sia d'ufficio che di amministrazione -, il vettore marittimo, con l'affidamento del carico all'impresa, pone in essere un contratto di deposito a favore del terzo destinatario, che non assorbe ne' sostituisce il rapporto derivante dall'originario contratto di trasporto; ne consegue che per le perdite ed avarie delle cose verificatesi anteriormente allo sbarco e durante il trasporto è responsabile il vettore, in quanto solo con l'affidamento per lo sbarco viene ad esistenza il contratto di deposito a favore del terzo ricevitore, con i conseguenti obblighi di legge; mentre per le perdite ed avarie coeve o posteriori allo sbarco e fino alla consegna al destinatario, è responsabile "ex recepto" l'impresa di sbarco, la quale, al fine di liberarsi dalla responsabilità su di essa incombente, non è sufficiente che dimostri di avere usato nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1768 cod. civ., ma è tenuta a provare, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., che l'inadempimento è dipeso da causa a sè non imputabile, vale a dire l'imprevedibilità o l'inevitabilità della perdita avaria delle cose, ovvero, " a fortiori", l'estraneità di esse rispetto al comportamento tenuto nell'esecuzione del contratto, a tale stregua a suo carico pertanto rimanendo il fatto dannoso riconducibile a terzi preposti al compimento di attività connesse al deposito.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 03/12/2003, n. 18476
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18476
Data del deposito : 3 dicembre 2003

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. F G - Presidente -
Dott. D N L F - Consigliere -
Dott. D B - rel. Consigliere -
Dott. T A - Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AUTUORI M, elettivamente domiciliato in

ROMA VIALE GIULIO CESARE

14, presso lo studio dell'avvocato G R C, difeso dall'avvocato R R, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
THE TOKIO MARINE &
FIRE INSURANCE COMPANY LTD in persona del suo legale rappresentante T A nonché dal suo procuratore "ad negotia" Avv. C S, elettivamente domiciliato in

ROMA LGO GAETANO LA LOGGIA

33, presso lo studio dell'avvocato M M, difesa dagli avvocati A C, C S, giusta procura speciale per Notar N H di Tokio del 24 febbraio 1986 munita di Apostille dell'Aja n. 86020269;



- controricorrente -


e contro
TIRRENICA ADRIATICA TRASP SRL;

- intimata -
avverso la sent. n. 23/00 della Corte d'Appello di SALERNO, emessa il 20 luglio 1999 e depositata il 17 gennaio 2000 (R.G. 395/96+396/96);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 maggio 2003 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
The Tokio marine and fire insurance company limited conveniva innanzi al tribunale di Salerno la cooperativa autotrasporti portuali salernitani, la s.r.l. Tirrenica adriatica trasporti ed Autuori Michele.
Esponeva: - la nave "Hual Trader" aveva assunto il trasporto da Yokohama a Salerno di 24 casse di macchine industriali fabbricate dalla Nissan e vendute alla Tekmar;
- approdata la nave a Salerno, le casse erano state sbarcate dall'impresa di sbarco dell'Autuori, che la aveva affidate per il trasporto dalla banchina al magazzino portuale alla cooperativa convenuta;
questa le aveva a sua volta affidate alla Tirrenica adriatica trasporti;
- a causa di una manovra errata la cassa n. 7 era caduta e la macchina che vi era contenuta si era danneggiata in modo irreparabile;
- aveva indennizzato la Tekmar, destinataria della merce, corrispondendole la somma di yen 2.947.751. A norma dell'art. 1916 c.c. chiedeva la condanna dei convenuti in via solidale o alternativa, a titolo contrattuale o aquiliano, al pagamento della somma.
L'Autuori rimaneva contumace;
la cooperativa e la Tirrenica adriatica si costituivano: la prima chiedeva il rigetto della domanda;
la seconda contestava il "quantum" e chiamava in garanzia la Milano assicurazioni, che resisteva alla chiamata, deducendo il difetto di legittimazione della chiamante e l'inoperatività della copertura assicurativa.
Il tribunale accoglieva la domanda solo nei confronti dell'Autuori e della Tirrenica adriatica.
Questi ultimi proponevano separati gravami che, previa riunione, erano decisi dalla corte di appello di Salerno con sentenza resa il 20 luglio 1999;
la corte ha accolto il gravame della Tirrenica adriatica, assolvendola dalla domanda, e rigettato quello dell'Autuori, motivando come segue sui punti ancora in discussione. "La posizione della ditta Autuori, impresa di sbarco, è quella del raccomandatario, in virtù della quale l'Autuori assume nei confronti della Tekmar la responsabilità quale depositario della merce dopo lo sbarco e fino alla riconsegna ai sensi dell'art. 454 cod. nav.";
"il contratto intervenuto tra l'Autuori e la Tirrenica adriatica è un sub contratto o contratto derivato ovvero secondo un'altra, alternativa ma affine, prospettazione un trasporto a favore di terzi (Tekmar), strettamente connesso e conseguente a quello di raccomandazione intercorso tra la Tekmar e l'Autuori. Rispetto a tale contratto la Tekmar (e per essa la surrogata The Tokio insurance) è terza, sicché per il danno cagionato alla merce non ha azione diretta per responsabilità contrattuale contro la Tirrenica adriatica";
"l'incarico assunto" dalla Tirrenica adriatica "aveva la funzione di collaborazione con l'impresa di sbarco, con la conseguenza che il comportamento colposo di tale società non poteva assumere alcuna autonoma rilevanza ai fini della determinazione del danno";
si doveva quindi pervenire "alla conclusione della responsabilità esclusiva, a titolo contrattuale, dell'Autuori, quale titolare dell'impresa di sbarco, con esclusione della responsabilità extracontrattuale della Tirrenica adriatica".
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l'Autuori sulla base di quattro motivi;
ha resistito con controricorso la The Tokio marine and fire insurance company ltd.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce contraddittoria ed insufficiente motivazione;
si sostiene che è contraddittorio 1) affermare che entrambi gli appelli (e, cioè, tanto quello dell'Autuori quanto quello della Tirrenica adriatica) sono infondati e condannare, poi, soltanto l'Autuori;
2) ritenere, da un lato, che tra la Tekmar e l'Autuori è intervenuto contratto di sbarco della merce dalla nave alla banchina, qualificandola raccomandazione, e, dall'altro, che la Tekmar è terza rispetto a tale contratto. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 287 e 291 cod. nav., nonché motivazione contraddittoria;
la raccomandazione - si sostiene - è il contratto che viene stipulato tra l'armatore della nave ed il raccomandatario e non è niente altro che un mandato con rappresentanza dell'armatore, di tal che ha errato la corte di merito quando ha affermato che parte del contratto è la Tekmar, destinataria della merce;
"dopo la digressione sul contratto di raccomandazione", la Corte ha collegato la responsabilità dell'Autuori all'art. 454 cod. nav., che individua nell'impresa di sbarco il responsabile della merce verso il destinatario quale depositario della merce medesima. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 454 cod. nav., nonché omessa motivazione;
la corte di merito - si deduce - avrebbe dovuto precisare se nella specie ricorresse l'ipotesi dello sbarco di ufficio o di amministrazione ed in ogni caso accertare se l'Autuori fosse titolare di un'impresa di sbarco ed a lui fossero affidate le casse dal vettore;
solo dopo avere accertato tutto ciò avrebbe potuto escludere la responsabilità del vettore e ritenere quella dell'Autuori, di tal che è censurabile l'avere in queste condizioni affermato la responsabilità di quest'ultimo.
Con il quarto motivo di ricorso, lamentandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 1411 e 1693 c.c., si censura la corte di merito per avere escluso la responsabilità della Tirrenica adriatica trasporti;
si sostiene che per pacifica giurisprudenza, qualora il vettore affidi di propria iniziativa l'esecuzione del trasporto di cose ad altro vettore ("sub" vettore) con apposito contratto, il destinatario quale terzo beneficiario di tale contratto può esercitare nei confronti dell'altro vettore (subvettore) i diritti che gli competono verso il vettore.
I motivi vanno esaminati congiuntamente per la stretta interdipendenza delle censure.
Occorre premettere che nella sua connotazione tipica il contratto di raccomandazione intercorre tra il raccomandatario e l'impresa nautica.
Il rapporto che ne deriva si inquadra nel mandato con rappresentanza ed implica lo svolgimento di una complessa attività di natura giuridica in appoggio alla nave in arrivo o in partenza con esclusione di qualsiasi attività strettamente materiale (Cass. 13 giugno 1991, n. 6718), per cui la prestazione da parte del raccomandatario di attività propria dell'impresa di sbarco non può essere ricondotta al rapporto di raccomandazione e costituisce oggetto di un diverso contratto.
Nello svolgimento delle attività tipiche il raccomandatario non assume responsabilità verso i terzi salvo che non incorra in colpa;

in questo caso può configurarsi responsabilità aquiliana ed il terzo danneggiato ha azione, oltre che contro il raccomandatario, a norma dell'art. 1228 c.c. contro il raccomandante. Ove lo sbarco avvenga si mezzo di impresa (cosiddetta impresa di sbarco), tanto se lo sbarco sia di ufficio quanto se sia di amministrazione, il vettore marittimo con l'affidamento del carico all'impresa pone in essere un contratto di deposito a favore del terzo destinatario, che non assorbe ne' sostituisce il rapporto derivante dall'originario contratto di trasporto (Cass. 27 novembre 1981, n. 6218;
Cass. 17 novembre 1978, n. 5363). Conseguentemente, per le perdite ed avarie delle cose verificatesi anteriormente allo sbarco e durante il trasporto è responsabile il vettore, mentre per le perdite ed avarie coeve o posteriori allo sbarco fino alla riconsegna è responsabile "ex recepto" l'impresa di sbarco.
Per liberarsi dalla responsabilità non basta che l'impresa dimostri di avere usato nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall'art. 1768 c.c., ma in base all'art. 1218 c.c. deve provare che l'inadempimento è dipeso da causa a lei non imputabile (Cass. 8 agosto 1997, n. 7363) e, cioè, l'imprevedibilità o inevitabilità della perdita o avaria delle cose ovvero "a fortiori" l'estraneità di esse rispetto al comportamento tenuto nell'esecuzione del contratto (Cass. 21 novembre 1981, n. 6218, specie in motivazione), sicché rimane a carico dell'impresa il fatto riconducibile a terzi che hanno ricevuto da essa incarichi connessi al deposito.
Nella specie sono inammissibili le censure concernenti la qualificazione dell'impresa dell'Autuori come impresa di sbarco (per essere stata l'impresa così qualificata dai primi giudici senza che la qualificazione abbia formato oggetto di censura in grado di appello) nonché quelle concernenti la qualificazione dello sbarco (per l'evidente ininfluenza del fatto che si sia trattato di sbarco di amministrazione o di ufficio);
ciò posto, va rilevato che la corte di merito ha deciso correttamente quando ha confermato la condanna dell'Autuori, ricollegandone la responsabilità alle operazioni di sbarco ed al deposito, e ha riformato la condanna della Tirrenica adriatica trasporti, escludendone la responsabilità nei confronti della destinataria delle casse;
gli errori denunciati riguardano, pertanto, la motivazione e vanno corretti nei limiti in cui se ne riconosce la sussistenza alla stregua dei principi sopra esposti nel senso che non può essere stipulato contratto di raccomandazione tra l'impresa di sbarco e la destinataria della merce trasportata e che la responsabilità "ex recepto" che si genera a carico dell'impresa di sbarco con la consegna della merce da parte del vettore persiste fino alla riconsegna, salva la prova da parte dell'impresa della non imputabilità della perdita o avaria, con assorbimento dell'attività di tutti i soggetti di cui l'impresa si avvale.
Il ricorso va, pertanto, rigettato;
ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi