Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 29/07/2010, n. 17725

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Il diritto dei lavoratori turnisti ad essere compensati per lo svolgimento dell'attività lavorativa nella giornata di domenica (ancorché con differimento del riposo settimanale in un giorno diverso) può essere soddisfatto, oltre che con supplementi di paga o con specifiche indennità, con l'attribuzione di vantaggi e benefici economici contrattuali di diversa natura (quale la concessione di un maggior numero di riposi), atteso che, da un lato, la penosità del lavoro domenicale - a seconda delle circostanze di fatto e delle particolari esigenze del lavoratore, da valutare peraltro nell'attuale contesto socio - economico - può anche essere eliminata o comunque ridotta mediante un sistema di riposi settimanali che, permettendone il recupero in forma continua e concentrata nel tempo, risulti suscettibile di reintegrare compiutamente le energie psicofisiche del lavoratore e che, dall'altro, l'attribuzione alla contrattazione collettiva di margini di flessibilità nella regolamentazione dei regimi dell'orario e dei riposi lavorativi discende da ripetuti riconoscimenti legislativi intesi, nel rispetto delle direttive comunitarie, alla modernizzazione della materia. (Nella specie, la S.C ., in applicazione dell'anzidetto principio, ha ritenuto adeguatamente compensata la prestazione domenicale atteso che i lavoratori turnisti, oltre ad usufruire di una specifica indennità, lavoravano per quattro giorni e riposavano per due, mentre gli altri lavoratori svolgevano la loro prestazione per cinque giorni di seguito prima di godere del periodo di riposo).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 29/07/2010, n. 17725
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17725
Data del deposito : 29 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. B B - Presidente -
Dott. D?AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. L T M - rel. Consigliere -
Dott. T S - Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PAVONE OTTAVIO, #GUGLIANDOLO GIOVANNI, RANERI VINCENZO, BARRILA?
SANTI, FUSCO SALVATORE, MAGGIO GIOVANNI, AMEDEO CREAZZO, MAROTTA AGATA e CACCIOLA FABRIZIO (nella qualita? di eredi di C C), GIANNETTO GIOVANNI, SCIBILIA GIUSEPPE, STARVAGGI GAETANO, RESTUCCIA MARIO, PRESTIPINO TINDARO, TRIMBOLI ORAZIO, FRISONE GIUSEPPE, CACOPARDO DOMENICO, GALVAGNO VINCENZO#, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati ALOISI FRANCESCO e GIUSEPPE TRIBULATO, giuste procure speciali a margine della prima e della seconda pagina del ricorso;

- ricorrenti -

contro
CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE in persona del suo Commissario ad acta, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO BOCCEA 34, presso lo studio dell?avvocato F A R, rappresentato e difeso dall?avvocato MATAFU? CARMELO, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 488/2009 della CORTE D?APPELLO di MESSINA del 14.4.09, depositata il 21/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

E? presente l?Avvocato Generale in persona del Dott. IANNELLI Domenico.
FATTO E DIRITTO
Letta la sentenza del 21 aprile 2009, con cui la Corte d?appello di Messina, confermando la statuizione di primo grado, rigettava la domanda proposta da Pavone Ottavio e da altri diciassette addetti al lavoro a turni nei confronti

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