Cass. civ., sez. VI, ordinanza 11/03/2021, n. 06809

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 11/03/2021, n. 06809
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06809
Data del deposito : 11 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDIANZA sul ricorso 13240-2020 proposto da: D W, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato F B;

- ricorrente -

contro

M D'ITERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- resistente - avverso la sentenza n. 658/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 13/2/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/2/2021 dal Consigliere Relatore Dott. A P. Rilevato che:

1. il Tribunale di Bologna, con ordinanza ex art. 702-bis cod. proc. civ. del 16 novembre 2017, rigettava il ricorso proposto da D W, cittadino del Senegal, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento del suo status di rifugiato nonché del suo diritto alla protezione sussidiaria ex artt. 2 e 14 d. lgs. 251/2007 o a quella umanitaria ai sensi degli artt. 32, comma 3, d. lgs. 25/2008 e 5, comma 6, d. lgs. 286/1998;

2. la Corte d'appello di Bologna, a seguito dell'impugnazione proposta dal D, rilevava, fra l'altro e per quanto di interesse, che: i) le dichiarazioni del migrante (il quale aveva raccontato di essere espatriato dopo la morte del padre, provocata da una mina, per il timore di essere rapito dai ribelli del movimento indipendentista MFDC a fini di reclutamento) erano inattendibili;
li) tale inverosimiglianza faceva sì che non fossero ravvisabili i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, in presenza di timori del tutto ipotetici e astratti;
non era possibile attribuire neppure la protezione umanitaria, non essendo stata allegata alcuna condizione di particolare vulnerabilità e in considerazione del fatto che il migrante non aveva dimostrato di aver raggiunto una condizione di integrazione nel paese ospitante e avrebbe fatto rientro in un paese considerato sicuro;
Ric. 2020 n. 13240 sez. M1 - ud. 02-02-2021 , -2- 3. per la cassazione della sentenza di rigetto dell'appello, pubblicata in data 13 febbraio 2020, ha proposto ricorso D W prospettando tre motivi di doglianza;
il Ministero dell'Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all'art. 370 cod. proc. civ. al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa;
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