Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/2022, n. 25820

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/2022, n. 25820
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25820
Data del deposito : 6 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini nel procedimento a carico di C M, nato a Rimini il 25/05/1979 Z M, nato a Rimini il 06/04/1955 avverso la sentenza del 21/05/2021 del Tribunale di Rimini visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere S C;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 di. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F C, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore di M Z, avv. R S del foro di Rimini, che chiede l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. _

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Rimini, ai sensi degli artt. 531 cod. proc. pen. e 162-bis cod. pen., dichiarava non doversi procedere nei confronti di M C e di M Z per essere le contravvenzioni loro rispettivamente ascritte estinte per intervenuto pagamento dell'oblazione.

2. Avverso l'indicata sentenza, il pubblico ministero presso il Tribunale di Rimini propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione dell'art. 162-bis cod. pen. e il correlato vizio di motivazione. Osserva il ricorrente che il giudice ha irragionevolmente fatto discendere la cessazione del pericolo dal rientro immediato in porto della motonave all'atto dell'accertamento, circostanza che, peraltro, nemmeno emerge dagli atti, posto che il C insisteva nell'affermare la regolarità della situazione a bordo costringendo la capitaneria di porto a inviare una motovedetta. Sotto altro profilo, il personale insufficiente a bordo dell'imbarcazione era una condizione permanente, posto che la medesima violazione era stata contestata, sia pure solo al C, il 20 settembre 2018 e il 18 gennaio 2019. 2.2. Con il secondo motivo di eccepisce la violazione dell'art. 162-bis, comma 4, cod. pen. e la carenza di
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