Cass. civ., sez. I, ordinanza 09/11/2022, n. 32984

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 09/11/2022, n. 32984
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32984
Data del deposito : 9 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9639/2018 R.G. proposto da: CONSORZIO AUTOLINEE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VA XX SETTEMBRE, 3, presso lo studio dell’avvocato N P (NDRPRI59M29I472Y) rappresentato e difeso dagli avvocati MARADEI VNCENZO (MRDVCN63T09F735Q), GHIONNI CRIVELLI VSCONTI PAOLO (GHNPLA82L25F839T) come da procura speciale in calce al ricorso -ricorrente-

contro

AUTOSERVZI PREITE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VA LAZZARO SPALLANZANI, 22/A, presso lo studio dell’avvocato B M (BSSMRA50S06A662M) rappresentato e difeso dall'avvocato A (BBDPTR42R26C351A) come da procura speciale allegata al controricorso -controricorrente e ricorrenteincidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 21/2018 depositata il 04/01/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2022 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI. Lette le conclusioni del PG in persona del sostituto procuratore generale S D M, che ha chiesto l’accoglimento dell’ottavo motivo del ricorso principale.

Fatti di causa

La Autoservizi Preite s.r.l. propose domanda di arbitratocol fine di ottenere la nullità o l’annullamento di due delibere assunte dall’assemblea del Consorzio Autolinee s.r.l. in data 28-6-2014, l’una di approvazione del bilancio con ripianamento di perdite, l’altra di conferma del consiglio di amministrazione con determinazione del compenso. A fondamento della domanda sostenne di non esser stata convocatain vista della riunione assembleare. Il collegio arbitrale respinse la domanda con lodo del 22-5-2015, rilevando che la mancata convocazione era giustamente dipesa dall’inefficacia relativa dell’acquisto della partecipazione della società attrice.Difatti i soci di tale società avevano previamente deliberato di procedere a un aumento di capitalemediante conferimento di quote di partecipazione da essi detenute nella Consorzio Autolinee s.r.l.;
e però non vi era stata alcuna denuntiatiodella citata cessione delle quote, non vi era stato alcun reale spostamento patrimoniale, visto che la Autoservizi Preite era una società a base familiare, ed era stata dunque violata la clausola di prelazione statutaria;
la quale clausola si sarebbe dovuta interpretare nel senso di comprendere anche la cessione di partecipazioni mediante conferimentoin società. Il lodovenne impugnato dalla attrice con plurimi motivi. La convenuta si costituì proponendo a sua volta impugnazione incidentale nel capo relativo alle spese di lite e a quelle di funzionamento del collegio arbitrale. La Corte d’appello di Catanzaro ha dichiarato la nullità del lodo, ritenendo che gli arbitri non avessero fatto corretta applicazione dei principi di diritto relativi al merito della controversia (art. 829, terzo comma, cod. proc. civ.), e in sede rescissoria ha pronunciato l’annullamento delle deliberazioni assembleari. H a rilevato che le doglianze erano state indirizzate contro la validità dell’assemblea (e delle conseguenti deliberazioni) in ragione dell’omessa convocazione di uno dei soci, e che tale questione soggiaceva alla compromettibilità, non avendo a oggetto diritti indisponibili;
donde era valido il ricorso alla procedura arbitrale. Ha stabilito che l’atto di conferimento delle quote in favore di Autoservizi Preite non era soggetto a obbligo di denuntiatio, poiché sottratto alla prelazione statutaria. Si era infatti trattato di una cessione gratuita, a fronte del testo della clausola statutaria implicante un trasferimento con prezzo di cessione. In questa prospettiva soccorreva il canone interpretativo teso a privilegiare lalibera circolazione delle quote, siccome stabilita per legge , con conseguenterafforzamento dell’interesse societario in tutti i casi di trasferimento oneroso tale da realizzare un vantaggio patrimoniale per il cedente, giusta la previsione di criteri predeterminati di fissazione del corrispettivo. Nel caso concreto la fattispecie rientravainvece, a dire della corte d’appello,nella categoria degli atti a prestazione infungibile, essendosi trattato di conferimento di quote a copertura di un aumento di capitale gravante sui soci ( non della sola Consorzio Autolinee s.r.l. ma anche ) dell’AutoserviziPreite. Arafforzare la convinzione per cui un tal genere di cessione fosse esclusa dall’operatività della clausola di prelazione stava del resto il precedente richiamato dalle stesse parti, nel quale egualmente quote della Consorzio Autolinee s.r.l. eranostate conferite in altra società (la Saj) senza alcuna denuntiatio e senza correlata opposizione ;
a dimostrazione del fatto che una tal modifica dell’assetto societario, per atto sostanzialmente sovrapponibile ed equivalente a quello di causa , era già stata considerata dalla società ConsorzioAutolinee conforme alla sua previsione statutaria. Ritenuta dunque la nullità del lodo ai sensi dell’art. 829, terzo comma, cod. proc. civ., la corte d’appello ha, in sede rescissoria, annullato le deliberazioni poiché non precedute dalla convocazione del socio Autoservizi Preite s.r.l., assente in assemblea. Per la cassazione della sentenza, depositata il 4-1-2018 e non notificata, la società Consorzio Autolinee ha proposto ricorso sorretto da tredici motivi, illustrati da memoria. L’intimata ha replicato con controricorso, a sua volta illustrato da memoria,e ha proposto sei motivi di ricorso incidentale condizionato. Ragioni della decisione I. – Il ricorso principale consta, come detto, di tredici motivi, alcuni riferiti al giudizio rescindente della corte territoriale, altri a quello rescissorio, altri ancora a entrambi. II. –Col primo motivo la ricorrente denunzia l’errata statuizione della corte d’appello a proposito del la co m petenza arbitrale , essendosi trattato di delibera impugnata per mancata convocazione di un socio, come tale non compromettibile in arbitrato perché avente a oggetto diritti indisponibili (artt. 2479-ter cod. civ. in relazione agli artt. 36-36 d.lgs. n. 5 del 2003 e 829 e 830 cod. proc. civ.). Ilmotivo è inammissibile, prima ancora che infondato.L'impugnazione per nullità del lodo arbitrale non introduce un giudizio di primo grado sul rapporto, bensì un giudizio di impugnazione avverso un provvedimento avente natura giurisdizionale (cfr. per tutte Cass. Sez.

6-1 n. 19993-20). In tale giudizio il difetto di potestas iudicandi del collegio decidente, comportando un vizio insanabile del lodo, può essere rilevato d’ufficio nel giudizio di impugnazione, e anche in sede di legittimità, indipendentemente dalla sua precedente deduzione nella fase arbitrale, soltanto qualora derivi dalla nullità del compromesso o della clausola compromissoria (cfr. Cass. Sez. 1n. 16556-20), col fondamentale limite del giudicato. Nella concreta fattispecie è risolutivo che l’eccezione della società Consorzio Autolinee circa la non assoggettabilità della controversia all’arbitrato in ragione del l’asserito vizio della delibera era stata esplicitamente disattesa dal collegio arbitrale. E l a relativa statuizione non risulta esser stata contrastata dalla società stessa nel giudizio di impugnazione del lodo. Dalla sentenza risulta che la società Consorzio Autolinee si era limitata a eccepire l’incomp e t e nza del giudice adito per essere la competenza demandata alle sezioni specializzate in materia societaria, oltre che l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi degli artt. 342 e 348 cod. proc. civ.;
e ancora che essa aveva insistito semplicemente per la non spendibilità dell’impugnazione per motivi di diritto, non prevista dalle parti o dalla legge, non essendo applicabile l’art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003in base all’ambito della prospettazione ri spetto alla fattispecie concernente il regolare espletamento della procedura di prelazione. III. – Col secondo mezzo la ricorrente nuovamente denunzia l’errata statuizione circa la competenza degli arbitri, questa volta perché si sarebbe trattato di lite non compresa nella clausola compromissoria (artt. 34-36 del d.lgs. n. 5 del 2003, 829 e 830 cod. proc. civ.). Il motivo è inammissibileper eguale ragione.Peraltro esso sarebbe anche infondato, poiché diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente la portata ampia della clausola statutaria, trascritta nel ricorso, comprende anche le controversie sulla validità delle deliberazioni assembleari, essendo esse stesse controversie insorte tra la società e i soci relativamente a diritti disponibili relativi al contratto sociale . È infatti sempre necessario distinguere a tal riguardo la natura inderogabile delle norme, che gli arbitri devono applicare per risolvere la controversia, dalla asserita (e peraltro qui insussistente) indisponibilità del diritto controverso (v. Cass. Sez.
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