Cass. pen., sez. II, sentenza 09/05/2019, n. 19844
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: C Z nato a ZHEJIANG( CINA) il 05/12/1965 avverso la sentenza del 30/05/2017 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere F DI P;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;udito l' Avvocato V E, in difesa di C Z, il quale ha concluso chiedendo l' accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata il 30 maggio 2017 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza in data 13 gennaio 2014 con la quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato C Z colpevole dei reati di cui agli artt. 474 e 648 comma 2 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di quattro mesi di reclusione ed euro 80,00 di multa. 2. Contro la suindicata sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore, deducendo con un primo motivo violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena motivata genericamente con riferimento ad un precedente penale e alle sue personali condizioni di vita, tali da non consentire, ad avviso dei giudici di merito, una prognosi favorevole. In proposito, rileva la difesa dell'imputato, che il precedente (riguardante una condanna per sostituzione di persona) era assai risalente e che la motivazione appariva gravemente carente non avendo considerato che dopo i fatti l' imputato aveva tenuto una condotta irreprensibile. Lamenta, altresì, violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
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