Cass. pen., sez. III, sentenza 14/03/2023, n. 10742
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D G G, nato a Castelbuono il 01-02-1941, avverso l'ordinanza del 08-09-2022 del Tribunale di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere F Z;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. R G, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza dell'8 settembre 2022, il Tribunale del Riesame di Caltanissetta rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse di G D G avvero l'ordinanza emessa 1'8 luglio 2022 dal Tribunale di Caltanissetta, con la quale era stata disattesa l'istanza di scarcerazione per decorrenza termini, rispetto alla misura detentiva applicata a D G a far data dal 2 luglio 2018. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale nisseno, D G, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce l'inosservanza degli art. 303 comma 4 lett. B) cod. proc. pen. e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, rilevando che i giudici cautelari hanno errato nel ritenere che nei confronti dell'imputato, agli arresti domiciliari dal 2 luglio 2018, non fossero decorsi i termini massimi di custodia cautelare, atteso che nei confronti del mero partecipe dell'associazione trova
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere F Z;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. R G, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza dell'8 settembre 2022, il Tribunale del Riesame di Caltanissetta rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse di G D G avvero l'ordinanza emessa 1'8 luglio 2022 dal Tribunale di Caltanissetta, con la quale era stata disattesa l'istanza di scarcerazione per decorrenza termini, rispetto alla misura detentiva applicata a D G a far data dal 2 luglio 2018. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale nisseno, D G, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce l'inosservanza degli art. 303 comma 4 lett. B) cod. proc. pen. e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, rilevando che i giudici cautelari hanno errato nel ritenere che nei confronti dell'imputato, agli arresti domiciliari dal 2 luglio 2018, non fossero decorsi i termini massimi di custodia cautelare, atteso che nei confronti del mero partecipe dell'associazione trova
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