Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/07/2022, n. 28274
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NISTOROIU GEORGETA nato a SINGEURU( ROMANIA) il 23/11/1960 avverso l'ordinanza del 17/05/2021 del TRIB. LIBERTA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere M B;lette/sentite le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato M S A L del foro di Torino in sostituzione dell'avvocato I L in difesa di NISTOROIU GEORGETA. Il difensore deposita nomina ex art. 102 c.p.p., illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17 maggio 2021, il Tribunale del Riesame di Torino, decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione, in seguito a pronuncia di annullamento n. 16682/21 della Sezione Terza, ha confermato i decreti di sequestro, uno probatorio ed altro preventivo, emessi in data 24/7/2020 e 3/8/2020, rispettivamente dal P.M. presso il Tribunale di Torino e dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino, in relazione a n. 106.280 bottiglie di una bevanda avente il nome commerciale di "Alexandrion", disposti a carico di N G, legale rappresentante della "Alimtex s.r.l.", indagata del reato di tentata frode in commercio. Il prodotto in questione riportava sulla etichetta la indicazione che fra gli ingredienti vi fosse il "distillato di vino". Si era ritenuto che tale indicazione fosse inveritiera, con ricorrenza del fumus del reato in contestazione, poiché si era accertato che la bevanda era stata prodotta con l'uso di alcol di origine agricola, non derivato dalla fermentazione dell'uva. La Sezione Terza di questa Corte, nella sentenza di annullamento, ha osservato che «solamente ove fosse stata verificata la assenza di "distillato di vino" fra gli ingredienti del prodotto sequestrato alla Nistoroiu sarebbe possibile affermare la sostanziale diversità fra le qualità dichiarate del prodotto e quelle effettivamente in esso sussistenti». Il Giudice del riesame, decidendo in sede di rinvio, in data 14/4/2021 ha acquisito l'annotazione di polizia del 27/7/2020, dep. in data 27/10/2020, avente ad oggetto le analisi compiute dai Laboratori e Servizi Chimici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulle bevande sequestrate alla soc. Alimtex;ha altresì acquisito i documenti prodotti dal difensore dell'indagata, pervenendo nuovamente alla conferma dei provvedimenti impugnati, sulla base della considerazione che sussiste "sostanziale diversità fa le qualità dichiarate del prodotto e quelle effettivamente in esso sussistenti" con riferimento alla presenza nei prodotti del distillato di vino. Avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, l'indagata, articolando un motivo unico di doglianza. I) Violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.;mancato rispetto del principio di diritto affermato nella pronuncia della Corte di Cassazione. Il giudice di rinvio non si sarebbe uniformato al dictum della Cassazione in relazione all'aspetto riguardante il fumus commissi delicti. il Tribunale del riesame avrebbe dovuto valutare se gli atti di causa consentissero di escludere la presenza di distillato di vino, quale ingrediente, dalle bevande in sequestro, perché solo in tal caso sarebbe stato ipotizzabile il fumus commissi delicti del tentativo di frode in commercio. La decisione si fonda su elementi sopravvenuti offerti dal pubblico ministero inidonei a provare quanto stabilito in sede di legittimità. Si tratterebbe di atti solo apparentemente sopravvenuti poiché l'annotazione acquisita è datata 27/10/2020 ed è relativa a campionature effettuate nel luglio e nel settembre 2020. Tali esami, svolti prima che venissero depositate le motivazioni della sentenza di annullamento non si occupano del distillato di vino come ingrediente, ma della provenienza dell'etanolo componente le bevande in sequestro. Ciò si desumerebbe dal contenuto degli stessi rapporti in atti, nei quali si ritrova costantemente l'espressione "si ritiene che l'etanolo contenuto nel campione analizzato provenga da", senza nessuna ulteriore specificazione riguardante l'indagine sulla presenza del distillato di vino. Il giudice del riesame non si è confrontato con le risultanze della consulenza di parte a firma del dott. R C, il quale ha ritenuto che gli accertamenti svolti dal PM non sarebbero idonei a stabilire l'esatta origine delle componenti subvalenti;in ogni caso, ove valutati attentamente, tali accertamenti documentano "la presenza crescente di distillato di vino" negli ingredienti dei prodotti contrassegnati da diverse denominazioni ("5 stelle", "7 stelle", "Editie Aniversara"). Il Tribunale ha ammesso che uno dei tredici rapporti di prova, non esclude, a differenza degli altri dodici, la presenza di distillato di vino nel campione relativo al prodotto "Alexandrion 100";pertanto, il collegio del riesame avrebbe dovuto, quanto meno, disporre l'annullamento dei provvedimento di sequestro con riguardo alle bottiglie di questo tipo. Il rapporto D/H, "come indice di probabile presenza di distillato di vino" è stato valorizzato per il solo rapporto di prova ASI n. 798384 (relativo al prodotto Alexandrion 100), e non anche per tutti gli altri. Tuttavia, tale rapporto si riscontra anche in tutti gli altri casi relativamente al valore (DH)II e (DH)I. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. La difesa ha depositato articolata memoria con acclusa nuova consulenza tecnica riguardante la presenza di distillato di vino nei campioni. Nella memoria si ribadisce che le prove effettuate dall'Accusa, depositate in data 14 maggio 2021, non sono idonee a dimostrare la presenza di distillato di vino quale ingrediente presente nelle bevande.
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