Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/01/2023, n. 00976

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/01/2023, n. 00976
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00976
Data del deposito : 13 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21625-2021 proposto da: R G, elettivamente domiciliato in Roma,

VIA ANTONIO STOPPANI

1, presso lo studio dell'avvocato M M, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M B M;
-ricorrente -

contro

PROCURATORE REGIONALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SLIANA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.

BAIAMONTI

25;
TROVATO GAETANO, CONTINO RICCARDO CARMELO, PANZICA GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEL TRITONE

53, presso lo studio dell'avvocato G M, che li rappresenta e difende;
-controricorrenti - nonchè

contro

ANAS S.P.A., GUGLIOTTA GIORGIO, URSO ANTONINO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALED'APPELLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SLIANA;
-intimati - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 67932 della CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SLIANA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dal Consigliere M D M;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale T B, il quale chiede dichiararsi la giurisdizione del Giudice ordinario.

FATTI DI CAUSA

1. ― Il Procuratore r egionale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana ha citato dinanzi alla Sezione medesima Romano Giuseppe, funzionario Anas s.p.a. di Catania, che in preced enza aveva patteggiato una condanna per corruzione ed altro all’esito di un procedimento penale innestato da un’operazione investigativa denominata «buche d’oro», concernente fatti avvenuti nel 2018- 2019, unitamente a C R C, P G, T G, Gugliotta Giorgio, Urso Antonino, che pure avevano patteggiato condanne per analoghi fatti, nonché Anas s.p.a, chiedendo la condanna dei medesimi al risarcimento del danno erariale, sotto specie di danno all’immagine, subito dalla società. 2. ― Romano Giuseppe ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione ai sensi dell’articolo 41 c.p.c. chiedendo dichiararsi che la Corte dei conti non ha giurisdizione sulla domanda proposta. 3. ― Il Procuratore r egionale rappresentante il Pubb lico Ministero presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana ha resistito con controricorso. 4. ― C R C, P G e T G hanno depositato controricorso adesivo al ricorso e memoria. 5. ― Gli altri intimati non hanno spiegato difese. 6. ― Il ricorso per regolamento preventivo è stato avviato alla trattazione camerale sulle base delle conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380 ter c.p.c., del Procuratore Generale, che ha ch iesto dichiararsi la giurisdizione della Corte dei conti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

7. ― A fondamento del ricorso il ricorrente in breve sostiene: -) l’articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto il trasferimento dal Ministero dell’economia e finanze a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. delle azioni di Anas s.p.a. mediante aumento di capitale di Ferrovie dello Stato Italiane s .p. a . tramite conferimento in natura, di guisa che l’intero capitale sociale di Anas s.p.a. è detenuto da Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a.;
-) queste Sezioni Unite, sulla scia della propria precedente giurisprudenza, hanno stabilito che le azioni di responsabilità nei confronti dei dipendenti di società a partecipazione pubblica, facente parte del Gruppo Ferrovie dello Stato, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario, e non a quella del giudice contabile, posto che né la capogruppo né la società satellite hanno le caratteristiche delle cosiddette «società legali» o delle società «in house providing» e considerato che, comunque, la natura privatistica della holding e il collegam ento di derivazione infragruppo convergono in una piattaforma che stempera il legame della società controllata con l’ente pubblico, facendo emergere l’autonomia e la specificità aziendale di quest’ultima società, quale sintomatica riprova del regime civilistico cui è assoggettata;
-) all’esito del già menzionato trasferimento delle azioni, il principio ora trascritto deve applicarsi anche nei riguardi dell’azione per responsabilità erariale nei confronti di dipendenti di Anas s.p.a.;
-) alle stesse conclusioni si perviene in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, testo unico delle società a
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi