Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/12/2009, n. 26826

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L'inosservanza delle disposizioni di carattere amministrativo, relative all'individuazione dei componenti supplenti della sezione disciplinare non determina nullità del giudizio disciplinare nei confronti dei magistrati, ove non comporti anche la violazione dei criteri di composizione dettati dagli artt. 4 e 6 della legge n. 195 del 1958 (norme sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura). (Fattispecie di individuazione del componente supplente eseguita in violazione del decreto 2 agosto 2006 del Presidente della sezione disciplinare assunto in ottemperanza all'art. 3-bis, comma 3, del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura, in particolare non venendo osservato il criterio della distribuzione di magistrati con funzioni diverse nella sezione disciplinare)

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/12/2009, n. 26826
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26826
Data del deposito : 21 dicembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di Sezione -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente di Sezione -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Q.E. ((omesso) ), elettivamente domiciliato in
Roma, VIA DI VILLA ALBANI 12/A, presso lo studio dell'avvocato STAJANO ERNESTO, che lo rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 59/2009 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, depositata il 13/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 17/11/2009 dal Consigliere Dott. FINOCCHIARO Mario;

udito l'Avvocato Ernesto STAJANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha promosso azione disciplinare nei confronti del dottor Q.E. ,
all'epoca dei fatti Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Brescia, con nota inviata al Consiglio Superiore della Magistratura il 10 aprile 2008.
Il Q. , in particolare, è stato incolpato dell'illecito di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. d) ed e), art. 3, lett. a) perché, avvalendosi della sua qualità di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Brescia, nonché del suo rapporto di conoscenza e colleganza con la dott.ssa F.E. , consigliere della prima sezione penale della Corte di Appello di quella città, aveva preso contatto con questa, componente del Collegio designato per l'udienza del 30 novembre 2006 ed erroneamente, ritenuta relatore del procedimento, al fine di segnalare la fondatezza della impugnazione proposta da tale C.G. condannato in primo grado per il reato di cui all'art. 393 c.p., sollecitandola, così, ad attivarsi per correggere "un errore giudiziario".
Il Q. , inoltre, aveva recapitato o aveva comunque, fatto recapitare, proprio nel giorno dell'udienza, alla F. , una missiva in busta chiusa nella quale era offerta la soluzione della questione di diritto oggetto della impugnazione, funzionale all'accoglimento dell'appello.
Con siffatte condotte il Q. - concludeva il capo di
incolpazione - aveva abusato della sua qualità di magistrato, realizzando una grave scorrettezza nonché una ingiustificata interferenza nei confronti di altro magistrato e nella attività giudiziaria di questi.
In sede di indagini disciplinari, il Q. non ha negato la paternità dell'appunto, ma ne ha sminuito il significato e la portata, riconducendo inoltre la prima conversazione relativa al procedimento - a carico - del suo conoscente - ad un occasionale incontro con la F. , abitante nello stesso stabile dove viveva la propria figlia.
Confermate dalla F. sia le modalità originariamente riferite, sia il proprio imbarazzo nel ricevere l'appunto, consegnato immediatamente al presidente del collegio, a seguito della richiesta del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione è stata fissata, innanzi alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, per la discussione, l'udienza de il 17 aprile 2009.
In esito a questa la Sezione, con sentenza 17 aprile - 13 maggio 2009 ha dichiarato il Q. responsabile della incolpazione ascrittagli e inflitto all'inquisito la sanzione disciplinare della censura. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, Q.E. .
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la sentenza impugnata lamentando "violazione di legge ex art. 606 c.p.p, comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 25 Cost. e alla L. 24 marzo 1958, n. 195, artt. 4 e 6", atteso che - in violazione delle ricordate disposizioni
e del comma 3, dell'art. 3 bis del regolamento interno del Consiglio Superiore della Magistratura (secondo cui il Presidente della Sezione Disciplinare, con proprio decreto, determina i criteri oggettivi e predeterminati per l'individuazione dei componenti supplenti in caso di assenza o impedimento per qualsiasi causa dei componenti effettivi) nel collegio giudicante era presente - nel caso concreto - un componente supplente (il dott. R.M..C.P. ) e
nella sentenza impugnata non sono indicati i criteri in base ai quali si è operata la scelta dei componenti supplenti ovvero come, dalla lista dei componenti supplenti che esercitano le funzioni di cui alla L. n. 195 del 1958, art. 23, comma 2, lett. e) si è addivenuti alla scelta di quel supplente, con predeterminazione del dott. F.S.M..M. (come risulta dal D.P.R. 2 agosto 2006).

2. Il motivo è infondato.
Come assolutamente pacifico, presso una giurisprudenza più che consolidata, in particolare, deve ribadirsi - ulteriormente - che l'inosservanza delle disposizioni relative alla destinazione interna dei giudici ed alla distribuzione degli affari incide sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità ex art. 33 c.p.p., comma 1, e art. 178 c.p.p., comma 1, lett. a), solo in caso di stravolgimento dei
principi e canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, mentre resta priva di rilievo processuale la semplice inosservanza delle disposizioni amministrative richiamate dal R.D. n. 12 del 1941, ex art. 7 (cfr., ad esempio, Cass. pen. sez. 6, 4 maggio 2006, n.
33519
). La irregolarità in tema di formazione dei collegi e di destinazione dei giudici agli uffici giudiziari - in altri termini - incidono sulla capacità del giudice, con conseguente nullità ex art. 178 c.p.p., lett. a), solo quando hanno per scopo la elusione o la
violazione del principio

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